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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07007/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria, all'esito di verifiche della Guardia di Finanza sfociate in un PVC, aveva emesso avviso di accertamento IRAP per l'anno 2013 nei confronti di una cooperativa che non aveva presentato dichiarazione IRAP. L'Ufficio contestava l'esistenza di operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, la deduzione di costi non inerenti o non documentati e il disconoscimento di un preteso reddito esente correlato alla mutualità prevalente. La contribuente sosteneva invece che si trattasse di prestiti di manodopera tra società riconducibili a un gruppo di fatto, regolarmente fatturati e pagati con strumenti tracciabili. In appello la CTR aveva ritenuto apparente la motivazione di primo grado e aveva annullato integralmente l'accertamento. In Cassazione l'Agenzia denunciava nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, deducendo violazione degli artt. 36 e 61 D.Lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., perché la CTR si sarebbe limitata a formule apodittiche senza esaminare analiticamente gli elementi probatori addotti dall'Ufficio e quelli della contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione apparente, poiché non indicava con precisione gli elementi probatori posti a fondamento della decisione né spiegava in modo analitico perché le presunzioni dell'Ufficio dovessero considerarsi generiche o insufficienti e perché le presunzioni della società fossero decisive. La Cassazione ha quindi cassato la decisione impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame nel rispetto dei principi affermati, demandando anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per censurare la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente.

  • art. 36, comma 1, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 61, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione per denunciare la nullità della decisione della CTR.

  • art. 132, quarto comma, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve esporre in modo intellegibile le ragioni della decisione.

  • art. 2, D.Lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato solo nel fatto come oggetto di comunicazione di notizia di reato nei confronti della legale rappresentante.

Massime di principio

  • In tema di processo tributario, la sentenza è nulla per motivazione apparente quando si limita a qualificare come generici o insufficienti gli elementi probatori senza indicare quali siano tali elementi e senza spiegare il percorso logico della decisione.
  • Il giudice d'appello che riformi una sentenza di primo grado fondata su un compiuto esame indiziario deve confrontarsi specificamente con gli elementi valorizzati dal primo giudice, indicando perché li ritenga erronei o inidonei.
  • Nelle controversie su operazioni commerciali ritenute oggettivamente inesistenti, la valutazione delle presunzioni deve essere analitica e coerente: non è sufficiente richiamare in modo apodittico fatturazione, pagamenti tracciabili o marginalità degli importi senza spiegarne la reale portata probatoria.
  • La presenza di pagamenti tracciabili non è, di per sé, indizio decisivo dell'effettività dell'operazione, poiché può essere compatibile anche con operazioni fittizie.
  • L'annullamento integrale dell'avviso di accertamento richiede che il giudice spieghi se le contestazioni dell'Ufficio riguardino tutte le riprese o solo una parte di esse, evitando pronunce incoerenti rispetto al perimetro dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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