Sentenza del 30/10/2015 n. 213 - Comm. Trib. Prov. Asti
Decadenza dell'amministrazione dal potere accertativo ex Art. 43 d.P.R. 600/1973 - Assenza dei presupposti per l'applicazione del "termine lungo".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento sostenendo che l'Amministrazione fosse decaduta dal relativo potere ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. 600/1973. In particolare, ha negato la sussistenza dei presupposti per applicare il cosiddetto termine lungo o raddoppio dei termini, anche con riferimento all'IRAP, verosimilmente rilevando l'intervenuta prescrizione del reato e la tardività della denuncia penale.
La decisione
La tesi del contribuente è stata respinta. È stato affermato che l'intervenuta prescrizione del reato non incide sul raddoppio dei termini per l'accertamento. Per gli avvisi già emessi e impugnati prima dell'entrata in vigore della disciplina introdotta dall'art. 2 del d.lgs. 128/2015, il raddoppio opera secondo la normativa previgente, senza che sia necessario verificare se la denuncia sia stata presentata entro la scadenza dei termini ordinari. Il raddoppio è stato inoltre ritenuto applicabile anche all'IRAP, poiché il relativo accertamento segue le regole previste per le imposte sui redditi.
Norme richiamate
Art. 43 d.P.R. 600/1973
Il raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973
La norma consente il raddoppio dei termini ordinari di accertamento in presenza di fatti che possono costituire reato, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
Art. 2 d.lgs. 128/2015
La nuova regola opera solo per il futuro facendo salvi gli avvisi di accertamento già emessi ed impugnati
La modifica ha subordinato il raddoppio alla presentazione o trasmissione della denuncia entro la scadenza dei termini ordinari, ma tale condizione non si applica retroattivamente agli avvisi già emessi e impugnati.
Disciplina dell'accertamento IRAP
L'accertamento IRAP segue le regole previste per l'accertamento delle imposte sui redditi; pertanto, il raddoppio dei termini di cui all'art. 43 d.P.R. 600/1973 può trovare applicazione anche per l'IRAP.
Massime di principio
- La prescrizione o l'estinzione del reato non elimina automaticamente il presupposto che consente il raddoppio dei termini di accertamento: occorre distinguere il termine per perseguire il reato dal termine per l'accertamento tributario.
- Per stabilire se il raddoppio dei termini sia applicabile bisogna verificare la disciplina vigente al momento dell'emissione e dell'impugnazione dell'avviso, considerando le disposizioni transitorie.
- La regola introdotta dal d.lgs. 128/2015, che richiede la presentazione della denuncia entro il termine ordinario, non opera retroattivamente sugli avvisi già emessi e impugnati secondo la disciplina previgente.
- Il raddoppio può estendersi all'IRAP quando la normativa di riferimento rinvia alle regole di accertamento delle imposte sui redditi.
- In una controversia analoga è essenziale verificare la data dell'atto, la data della denuncia penale, la natura dei fatti contestati e l'eventuale applicabilità delle norme transitorie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 ott 2015Sentenza del 30/10/2015 n. 656 - Comm. Trib. Prov. Pescara
- Sentenza · 30 ott 2015Sentenza del 30/10/2015 n. 842 - Comm. Trib. Prov. Parma
- Sentenza · 30 ott 2015Sentenza del 30/10/2015 n. 1896 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 ott 2015Sentenza del 30/10/2015 n. 3775 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
- Sentenza · 30 ott 2015Sentenza del 30/10/2015 n. 8708 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 30 ott 2015Sentenza del 30/10/2015 n. 8714 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →