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Sentenza

Sentenza del 30/10/2015 n. 213 - Comm. Trib. Prov. Asti

Decadenza dell'amministrazione dal potere accertativo ex Art. 43 d.P.R. 600/1973 - Assenza dei presupposti per l'applicazione del "termine lungo".

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento sostenendo che l'Amministrazione fosse decaduta dal relativo potere ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. 600/1973. In particolare, ha negato la sussistenza dei presupposti per applicare il cosiddetto termine lungo o raddoppio dei termini, anche con riferimento all'IRAP, verosimilmente rilevando l'intervenuta prescrizione del reato e la tardività della denuncia penale.

La decisione

La tesi del contribuente è stata respinta. È stato affermato che l'intervenuta prescrizione del reato non incide sul raddoppio dei termini per l'accertamento. Per gli avvisi già emessi e impugnati prima dell'entrata in vigore della disciplina introdotta dall'art. 2 del d.lgs. 128/2015, il raddoppio opera secondo la normativa previgente, senza che sia necessario verificare se la denuncia sia stata presentata entro la scadenza dei termini ordinari. Il raddoppio è stato inoltre ritenuto applicabile anche all'IRAP, poiché il relativo accertamento segue le regole previste per le imposte sui redditi.

Norme richiamate

  • Art. 43 d.P.R. 600/1973

    Il raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973

    La norma consente il raddoppio dei termini ordinari di accertamento in presenza di fatti che possono costituire reato, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

  • Art. 2 d.lgs. 128/2015

    La nuova regola opera solo per il futuro facendo salvi gli avvisi di accertamento già emessi ed impugnati

    La modifica ha subordinato il raddoppio alla presentazione o trasmissione della denuncia entro la scadenza dei termini ordinari, ma tale condizione non si applica retroattivamente agli avvisi già emessi e impugnati.

  • Disciplina dell'accertamento IRAP

    L'accertamento IRAP segue le regole previste per l'accertamento delle imposte sui redditi; pertanto, il raddoppio dei termini di cui all'art. 43 d.P.R. 600/1973 può trovare applicazione anche per l'IRAP.

Massime di principio

  • La prescrizione o l'estinzione del reato non elimina automaticamente il presupposto che consente il raddoppio dei termini di accertamento: occorre distinguere il termine per perseguire il reato dal termine per l'accertamento tributario.
  • Per stabilire se il raddoppio dei termini sia applicabile bisogna verificare la disciplina vigente al momento dell'emissione e dell'impugnazione dell'avviso, considerando le disposizioni transitorie.
  • La regola introdotta dal d.lgs. 128/2015, che richiede la presentazione della denuncia entro il termine ordinario, non opera retroattivamente sugli avvisi già emessi e impugnati secondo la disciplina previgente.
  • Il raddoppio può estendersi all'IRAP quando la normativa di riferimento rinvia alle regole di accertamento delle imposte sui redditi.
  • In una controversia analoga è essenziale verificare la data dell'atto, la data della denuncia penale, la natura dei fatti contestati e l'eventuale applicabilità delle norme transitorie.

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