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Circolare

Circolare numero 147 del 14-11-2011

La Banca Centrale Europea con la decisione del 3 novembre 2011 ha ridotto di 25 punti base il tasso di riferimento che, a decorrere dal 9 novembre 2011, è pari all’1,25 per cento.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, a seguito della decisione della BCE del 3 novembre 2011, dal 9 novembre 2011 il TUR scende all’1,25%. Di conseguenza vengono aggiornati l’interesse di dilazione e di differimento per i debiti contributivi, fissato al 7,25%, e le misure delle sanzioni civili previste dall’art. 116 della legge n. 388/2000. La circolare precisa inoltre che i piani di ammortamento già emessi restano invariati e che per le procedure concorsuali si applicano criteri ridotti, con particolare rilievo al fatto che il TUR è inferiore al tasso legale in vigore dal 1° gennaio 2011.

Rideterminazione del TUR dal 9 novembre 2011 e riflessi su interessi e sanzioni contributive

Riduzione del TUR e aggiornamento di interessi e sanzioni contributive

La circolare dà conto della riduzione del Tasso Ufficiale di Riferimento operata dalla Banca Centrale Europea con decisione del 3 novembre 2011, efficace dal 9 novembre 2011, e illustra gli effetti della variazione sulle misure degli interessi di dilazione e differimento e delle sanzioni civili connesse agli obblighi contributivi verso gli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Riduzione del TUR dal 9 novembre 2011

La Banca Centrale Europea ha ridotto di 25 punti base il TUR, fissandolo all’1,25% dal 9 novembre 2011. Tale variazione costituisce il presupposto per il ricalcolo dei tassi applicabili in materia contributiva.

Interesse di dilazione e di differimento

L’interesse di dilazione per il pagamento rateale dei debiti per contributi e relative sanzioni civili, nonché l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento, devono essere calcolati al tasso del 7,25% annuo.

La circolare precisa che:

  • la nuova misura si applica alle rateazioni definite con emissione del piano di ammortamento a decorrere dal 9 novembre 2011;
  • i piani di ammortamento già emessi e notificati secondo il tasso precedentemente vigente non subiscono modificazioni;
  • nei casi di differimento autorizzato, il tasso del 7,25% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di novembre 2011.

Sanzioni civili ordinarie

In relazione alle sanzioni civili previste dall’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la circolare distingue le diverse fattispecie:

  • per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi di cui al comma 8, lettera a), la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, cioè al 6,75% annuo;
  • la medesima misura del 6,75% annuo si applica anche all’ipotesi di cui al comma 8, lettera b), secondo periodo;
  • resta ferma, nei casi di evasione di cui al comma 8, lettera b), primo periodo, la sanzione del 30% annuo, entro il limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  • per le ipotesi disciplinate dal comma 10 dell’art. 116, la sanzione civile è anch’essa pari al 6,75% annuo.

Sanzioni ridotte nelle procedure concorsuali

Per le procedure concorsuali, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 1 dell’8 gennaio 2002 stabilisce criteri speciali di riduzione delle sanzioni:

  • nell’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lettera a), le sanzioni ridotte sono calcolate nella misura del TUR;
  • nell’ipotesi di evasione di cui all’art. 116, comma 8, lettera b), la misura è pari al TUR aumentato di due punti.

La circolare richiama inoltre il principio secondo cui la riduzione massima non può essere inferiore al tasso di interesse legale, ai sensi dell’art. 1, comma 220, della legge n. 662/1996. Poiché dal 9 novembre 2011 il TUR risulta inferiore al tasso legale in vigore dal 1° gennaio 2011, le misure applicabili diventano:

  • 1,50% per l’ipotesi di cui al comma 8, lettera a), coincidente con il tasso legale;
  • 3,50% per l’ipotesi di cui al comma 8, lettera b), corrispondente al TUR maggiorato di due punti.

Riferimenti normativi richiamati

La circolare richiama, tra gli altri:

  • l’art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e l’art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito dalla legge n. 402/1996, per la disciplina dell’interesse di dilazione e differimento;
  • l’art. 116, commi 8 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le sanzioni civili;
  • l’art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i limiti alle riduzioni nelle procedure concorsuali.

La circolare conclude senza introdurre ulteriori adempimenti, limitandosi a definire le nuove misure applicabili dal 9 novembre 2011.

Punti principali

Riduzione del TUR dal 9 novembre 2011

La BCE, con decisione del 3 novembre 2011, ha ridotto di 25 punti base il Tasso Ufficiale di Riferimento, che dal 9 novembre 2011 è pari all’1,25%. La variazione incide sia sugli interessi di dilazione e differimento sia sulle sanzioni civili dovute per omissioni o ritardi contributivi.

Interesse di dilazione e di differimento

L’interesse per il pagamento rateale dei debiti contributivi e quello dovuto per il differimento del termine di versamento sono fissati al 7,25% annuo. Il nuovo tasso si applica alle rateazioni con piano di ammortamento emesso dal 9 novembre 2011; i piani già emessi e notificati restano invariati. Nei casi di differimento autorizzato, il tasso del 7,25% si applica alla contribuzione relativa al mese di novembre 2011.

Sanzioni civili ordinarie ex art. 116, comma 8 e comma 10, legge n. 388/2000

Per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi al 6,75% annuo. La stessa misura si applica anche all’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo, e al comma 10. Resta invece ferma, nei casi di evasione di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, la sanzione del 30% annuo, entro il limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non versati entro la scadenza.

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

Per le procedure concorsuali, la deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002 stabilisce che, nell’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), le sanzioni ridotte sono calcolate nella misura del TUR; nell’ipotesi di evasione di cui alla lett. b), la misura è il TUR aumentato di due punti. Poiché dal 9 novembre 2011 il TUR è inferiore al tasso legale vigente dal 1° gennaio 2011, la sanzione ridotta per la lett. a) è pari al tasso legale (1,50%), mentre per la lett. b) è pari al 3,50%.

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