Prescrizioni del Garante n. 538 del 25/09/2025
Provvedimento del 25 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina il reclamo di un interessato che, nonostante una richiesta di opposizione e cancellazione del 2019, ha continuato a ricevere email promozionali. Pur confermando che vi era stato un consenso originario, l’Autorità accerta che i messaggi successivi all’opposizione erano privi di base giuridica e richiama il titolare per la mancata corretta gestione delle richieste degli interessati. Parallelamente, rileva che l’informativa privacy non indicava in modo adeguato i tempi di conservazione dei dati per finalità di marketing, ritenendo il trattamento illecito sotto questo profilo e disponendo un ammonimento, oltre all’ordine di comunicare entro 30 giorni le misure adottate per la conformità.
Egosistema S.p.A. (già Palestre Italiane S.r.l.) – marketing email e conservazione dei dati: illecito, ammonimento e ingiunzione informativa
Egosistema S.p.A. (già Palestre Italiane S.r.l.) – email promozionali e tempi di conservazione dei dati
Il provvedimento riguarda un reclamo per l’invio di comunicazioni promozionali indesiderate e per l’inadeguata indicazione dei tempi di conservazione dei dati personali trattati per finalità di marketing. Il Garante conclude per l’illiceità del trattamento nei termini descritti in motivazione, adottando un ammonimento e un’ingiunzione informativa, senza irrogare una sanzione pecuniaria.
Origine del procedimento e attività istruttoria
L’istruttoria prende avvio dal reclamo del 18 gennaio 2024 presentato dall’interessato, che lamenta di avere continuato a ricevere email promozionali da Palestre Italiane S.r.l. nonostante avesse chiesto nel luglio 2019 la cancellazione dei dati e di non ricevere ulteriori comunicazioni. La società, nel riscontro all’Ufficio, afferma che i dati erano stati acquisiti nel 2017 nell’ambito di un contratto di servizio e che l’interessato aveva prestato consenso al marketing, aggiungendo che la richiesta di revoca non sarebbe stata correttamente processata anche per un errore nell’indicazione dell’indirizzo email cui inviare la richiesta.
L’Ufficio verifica inoltre che nell’informativa pubblicata sul sito il canale indicato per l’esercizio dei diritti era proprio l’indirizzo usato dall’interessato e che, quanto ai tempi di conservazione, l’informativa si limitava a indicare che i dati per finalità di marketing sarebbero stati conservati fino all’eventuale disiscrizione/opposizione, senza un termine certo.
Contestazione delle violazioni
Con nota del 22 agosto 2024 viene avviato il procedimento per la presunta violazione di:
- art. 5, par. 1, lett. e), e art. 13, par. 2, lett. a), GDPR, per la mancata determinazione e indicazione dei tempi di conservazione;
- art. 6, par. 1, lett. a), e art. 7 GDPR, nonché art. 130, comma 2, Codice privacy, per l’invio di comunicazioni promozionali senza consenso valido;
- art. 17 GDPR, per la mancata cancellazione dei dati a seguito della richiesta dell’interessato.
Difesa della società
Nelle memorie difensive del 20 settembre 2024 la società evidenzia il mutamento societario intervenuto nel tempo e produce il modulo contrattuale del 31 marzo 2017, dal quale risulterebbe il consenso alla ricezione di comunicazioni promozionali. Sottolinea inoltre che nelle email era sempre presente un link di disiscrizione e che il ritardo nella gestione della richiesta sarebbe dipeso da un errore umano, da cambiamenti organizzativi e da un percorso di adeguamento al GDPR ancora in corso nel 2019.
La società afferma anche di avere avviato una revisione delle proprie procedure di compliance, compresa l’ipotesi di un aggiornamento dei consensi ogni due anni, e produce un nuovo modello contrattuale nel quale è prevista la conservazione dei dati promozionali fino a opposizione o revoca del consenso.
Valutazioni del Garante sull’invio delle email promozionali
Il Garante ritiene confermata la violazione degli artt. 6, par. 1, lett. a), 7 e 17 GDPR e dell’art. 130, comma 2, Codice privacy: il consenso originario del 2017 non può giustificare le comunicazioni inviate dopo l’opposizione espressa nel 2019, opposizione che la stessa società aveva confermato di avere ricevuto. L’argomento relativo all’indirizzo email presuntamente errato viene respinto, poiché il canale utilizzato risultava quello corretto e la società aveva comunque riscontrato la richiesta assicurandone il buon esito.
Pur confermando l’illecito, l’Autorità qualifica la vicenda come violazione minore ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del considerando 148 GDPR, tenendo conto del consenso iniziale, dell’errore organizzativo e del fatto che l’interessato non aveva utilizzato il link di disiscrizione presente nelle email. Per tale ragione non applica una sanzione amministrativa pecuniaria, ma ammonisce il titolare sulla necessità di verificare l’efficacia delle misure adottate per agevolare l’esercizio dei diritti e assicurarne il tempestivo recepimento.
Valutazioni sui tempi di conservazione e sull’informativa
Sul diverso profilo dei tempi di conservazione, il Garante osserva che l’informativa allora in uso era del tutto generica e non indicava un termine temporale certo per il trattamento dei dati a fini di marketing. Richiamando l’esigenza di conformità all’art. 5, par. 1, lett. e), e all’art. 13, par. 2, lett. a), GDPR, l’Autorità afferma che, in assenza di un termine chiaro, il trattamento avrebbe potuto proseguire sine die in mancanza di revoca.
Il fatto che la società abbia avviato un percorso di revisione non è ritenuto sufficiente, perché anche il nuovo modello contrattuale non quantifica in modo preciso il periodo di conservazione, limitandosi a riferirlo alla opposizione o revoca del consenso. Per questo il Garante ravvisa una violazione del Regolamento anche su questo profilo.
Provvedimenti finali
Il Garante:
- dichiara illecito il trattamento effettuato da Egosistema S.p.A. (già Palestre Italiane S.r.l.);
- rivolge un ammonimento sulla necessità di verificare l’efficacia delle misure adottate per agevolare l’esercizio dei diritti;
- rivolge un ulteriore ammonimento sulla non corretta definizione dei tempi di conservazione dei dati per finalità promozionali e sulla mancata indicazione di tale termine nell’informativa;
- ingiunge, ai sensi dell’art. 157 Codice privacy, di comunicare entro 30 giorni dalla notifica le iniziative intraprese per rendere conformi i trattamenti e fornire adeguate informazioni agli interessati;
- dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità e l’annotazione nel registro interno delle violazioni.
Impugnazione
È richiamata la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento nasce da un reclamo del 18 gennaio 2024 con cui l’interessato lamenta di avere ricevuto email promozionali indesiderate nonostante una richiesta del 10 luglio 2019 di cancellazione dei dati e di stop alle comunicazioni marketing. La società aveva risposto nel 2019 affermando di aver bloccato e rimosso i contatti, ma le email sono proseguite fino almeno all’11 gennaio 2024.
Difese del titolare
La società sostiene che il consenso promozionale fosse stato inizialmente raccolto nel 2017 al momento della sottoscrizione del contratto. Invoca un errore umano e organizzativo nella gestione della richiesta di cancellazione, il diverso indirizzo email usato dall’interessato e la presenza, in ogni email, di un link di disiscrizione. Produce inoltre un modello contrattuale più recente con informative e consensi aggiornati.
Invio di comunicazioni promozionali dopo l’opposizione
Il Garante ritiene confermata la violazione degli artt. 6, par. 1, lett. a), 7 e 17 GDPR e dell’art. 130, comma 2, Codice privacy: il consenso originario non legittimava l’invio di email dopo l’opposizione del 2019, che era stata anche confermata dalla società. L’asserito errore nell’indirizzo non vale a escludere la responsabilità, poiché l’indirizzo utilizzato risultava corretto e vi era stato un riscontro della stessa società.
Valutazione sulla gestione dei diritti dell’interessato
Pur ritenendo illecito il trattamento, l’Autorità qualifica la vicenda relativa alle email indesiderate come violazione minore ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del considerando 148 GDPR, tenendo conto del consenso iniziale, dell’errore gestionale e del fatto che l’interessato non aveva mai utilizzato il link di disiscrizione. Per questo non applica una sanzione pecuniaria, ma ammonisce il titolare a verificare l’efficacia delle misure per agevolare l’esercizio dei diritti e il loro tempestivo recepimento.
Tempi di conservazione e informativa privacy
Il Garante conferma la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. e) e dell’art. 13, par. 2, lett. a) GDPR: l’informativa all’epoca dei fatti indicava in modo generico che i dati di marketing sarebbero stati conservati fino a disiscrizione/opposizione, senza un riferimento temporale certo. L’Autorità osserva che ciò rendeva il trattamento potenzialmente sine die in mancanza di revoca, in contrasto con i principi di limitazione della conservazione e di trasparenza.
Misure adottate e prescrizioni finali
La società dichiara di avere avviato un percorso di revisione e di voler introdurre aggiornamenti periodici dei consensi, ma il Garante rileva che l’informativa prodotta non indica ancora un termine di conservazione quantificato. Dispone quindi un ammonimento specifico sulla non corretta definizione dei tempi di conservazione per finalità promozionali e ingiunge al titolare, ai sensi dell’art. 157 Codice privacy, di comunicare entro 30 giorni le iniziative intraprese per rendere conformi i trattamenti e fornire adeguate informazioni agli interessati.
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