Sentenza del 17/06/2015 n. 3585 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi - Liquidazione della società - Cancellazione dal registro delle imprese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'avviso di accertamento è stato ritenuto nullo. La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società, con effetto retroattivo, e rende invalidi gli atti di accertamento emessi nei confronti della società dopo la sua estinzione. La semplice notifica dell'atto ai soci non sana il vizio, se l'avviso continua a essere formalmente e sostanzialmente rivolto alla società estinta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'avviso di accertamento riguardava una società di capitali già cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta. Sebbene l'atto fosse stato notificato ai soci, dal suo contenuto risultava emesso nei confronti della società non più esistente. La contestazione verteva pertanto sulla validità dell'accertamento e sulla sua riferibilità a un soggetto giuridico ormai estinto.
Norme richiamate
Art. 2495, comma 2, del codice civile
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente. Gli eventuali rapporti residui possono essere fatti valere, nei limiti previsti dalla norma, nei confronti dei soci o dei liquidatori, ma non consentono di emettere o mantenere un accertamento formalmente intestato alla società estinta.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione dal registro delle imprese, gli atti tributari devono essere rivolti ai soggetti eventualmente responsabili secondo la legge, non alla società ormai estinta.
- La notifica dell'atto ai soci non è sufficiente a rendere valido un avviso intestato alla società cancellata, se dal contenuto dell'atto emerge che il destinatario sostanziale è la società estinta.
- In presenza di una società estinta, occorre distinguere tra la validità dell'accertamento verso la società e l'eventuale responsabilità personale dei soci o dei liquidatori, che deve essere accertata con un atto correttamente motivato e rivolto a tali soggetti.
- La cancellazione produce effetti estintivi anche per le società di persone, secondo i principi richiamati dalla giurisprudenza citata; pertanto, la data della cancellazione è essenziale per valutare la validità degli atti successivi.
- Un atto tributario emesso nei confronti di un soggetto inesistente è affetto da nullità e non può essere sanato dalla mera conoscenza dell'atto da parte di altri soggetti.
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