L.R. Piemonte 12/2012
"Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione dell'indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) e alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica le discipline regionali del 1972 su indennità e gruppi consiliari: limita l’indennità per riunioni convocate da soggetti esterni, riduce alcuni rimborsi di viaggio, fissa nuove regole e termini per la nota riepilogativa dei gruppi, con attestazione di regolarità da revisore e pubblicazione sul sito istituzionale. Effetti applicabili solo in Valle d’Aosta e per la gestione corrente delle spese e dei rendiconti.
Modifiche all’indennità dei consiglieri regionali e alla rendicontazione dei gruppi consiliari
Modifiche a indennità, rimborsi e rendicontazione dei gruppi consiliari
La legge regionale interviene su due discipline storiche della Valle d’Aosta: l’indennità e i rimborsi spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale e il funzionamento finanziario dei gruppi consiliari. L’obiettivo è restringere alcune ipotesi di corresponsione delle somme e rafforzare i controlli sulla rendicontazione dei gruppi.
Indennità e rimborsi per partecipazione a riunioni e attività istituzionali
Per i consiglieri regionali viene precisato che non spettano l’indennità e il rimborso previsti dalla normativa del 1972 per la partecipazione a riunioni convocate da soggetti esterni, salvo che la partecipazione sia richiesta da una espressa disposizione di legge. Resta comunque ferma la possibilità per il Presidente del Consiglio regionale o per l’Ufficio di Presidenza di delegare consiglieri regionali, senza oneri per l’amministrazione.
La limitazione appena descritta non si applica ai componenti della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Il Consiglio regionale deve individuare, con propria deliberazione, quali riunioni e attività istituzionali consentono la corresponsione dell’indennità e del rimborso. L’Ufficio di Presidenza ne definisce le modalità di attuazione con propria deliberazione.
Riduzione dei limiti di rimborso per i viaggi
La disciplina dei rimborsi per i viaggi viene modificata riducendo da undici a sette il numero massimo di viaggi annuali considerati ai fini del rimborso, con conseguente adeguamento del richiamo all’equivalente economico previsto dalla legge.
Vengono inoltre soppressi alcuni riferimenti ulteriori connessi al calcolo e alle condizioni del rimborso, compreso il rinvio a elementi specifici del percorso e del parametro economico legato a compagnie di bandiera.
Rendicontazione dei gruppi consiliari: termini e controlli
Per i gruppi consiliari, il termine per la presentazione della nota riepilogativa annuale è spostato dal 31 gennaio al 15 marzo di ogni anno.
Alla nota riepilogativa deve essere allegata un’attestazione di regolarità, che riguarda la veridicità e la correttezza delle spese annotate rispetto alle finalità del finanziamento previsto dalla legge. L’attestazione è redatta da un revisore scelto da ciascun gruppo all’interno di una rosa di nominativi predisposta dall’Ufficio di Presidenza, formata mediante sorteggio tra gli iscritti al registro regionale dei revisori legali.
La disciplina organizzativa della legislatura prevede inoltre che la scelta dei revisori avvenga entro quarantacinque giorni dall’inizio della legislatura, e che le modalità di attestazione di regolarità siano disciplinate dall’Ufficio di Presidenza.
Pubblicità della nota riepilogativa
Dopo l’approvazione del rendiconto del Consiglio regionale, la nota riepilogativa dei gruppi deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
Ambito temporale e portata applicativa
Le modifiche incidono sulla disciplina vigente in Valle d’Aosta e si applicano alle indennità, ai rimborsi e agli adempimenti di rendicontazione dei gruppi consiliari secondo le nuove regole introdotte dalla legge. Non contiene una disciplina emergenziale o limitata a uno specifico esercizio finanziario concluso; si tratta quindi di una modifica normativa generale della disciplina regionale vigente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 28 set 2012L.R. Piemonte 11/2012
- Legge · 17 set 2012L.R. Piemonte 10/2012
- Legge · 16 nov 2012L.R. Piemonte 13/2012
- Legge · 30 lug 2012L.R. Piemonte 9/2012
- Legge · 27 lug 2012L.R. Piemonte 8/2012
- Legge · 18 dic 2012L.R. Piemonte 14/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →