Cassazione Civile, Ordinanza n. 14203/2026 del 14/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano agito in primo grado chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva e incompleta attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie che imponevano una adeguata remunerazione ai medici iscritti alle scuole di specializzazione. Sostenevano di non aver percepito alcun compenso durante il periodo di specializzazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione e la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione, un gruppo di ricorrenti ha contestato la decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999 e ha chiesto, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; un altro gruppo ha dedotto violazione di norme costituzionali e dell’art. 2935 c.c., censurando l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, la mancata rimessione alla Corte di giustizia, l’inammissibilità della domanda subordinata di arricchimento senza causa e la mancata compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto conforme a un orientamento consolidato il principio per cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale, richiamando anche la giurisprudenza UE già formatasi su fattispecie identica. Ha inoltre confermato l’esclusione dell’azione generale di arricchimento per difetto di residualità, trattandosi di situazione coperta dall’azione contrattuale ex lege verso lo Stato. Ha infine respinto le doglianze sulle spese, condannando i ricorrenti alle spese di legittimità e a somme ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre questioni già coperte da orientamento consolidato della Corte.
art. 2935 c.c.
La censura sulla decorrenza della prescrizione è stata ritenuta infondata/inammissibile alla luce del dies a quo fissato dalla giurisprudenza consolidata al 27 ottobre 1999.
art. 267 TFUE
La Corte ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale, poiché la questione era già stata risolta dalla Corte di giustizia in termini compatibili con la decisione adottata.
art. 91 c.p.c.
Le censure sulle spese sono state respinte; la condanna alle spese segue la soccombenza.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La mancata compensazione delle spese è stata ritenuta insindacabile in cassazione nel caso concreto.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La Corte ha ravvisato abuso del processo per la palese infondatezza dei ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore.
art. 2041 c.c.
L’azione generale di arricchimento è stata esclusa per difetto del requisito di residualità, essendo esperibile la tutela principale verso lo Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese.
Direttiva 75/362/CEE
Direttiva che imponeva una adeguata remunerazione ai medici specializzandi.
Direttiva 75/363/CEE
Direttiva relativa alla formazione specialistica dei medici, oggetto di tardiva attuazione interna.
Direttiva 82/76/CEE
Direttiva che ha rafforzato l’obbligo di adeguata remunerazione; la sua violazione è stata considerata evidente e non idonea a impedire il decorso della prescrizione.
L. 8 agosto 1991, n. 257
Indicata come intervento di attuazione tardiva e parziale delle direttive.
L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
Ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; è il riferimento individuato come dies a quo della prescrizione.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive UE può prescriversi secondo il termine ordinario nazionale, quando la regola di decorrenza non renda eccessivamente difficile l’esercizio del diritto e la giurisprudenza sia ormai consolidata.
- In materia di prescrizione, il giudice nazionale può applicare il termine ragionevole previsto dall’ordinamento interno anche se lo Stato non abbia correttamente recepito la direttiva, salvo che sia lo stesso comportamento statale ad aver determinato la tardività dell’azione.
- Non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale quando la questione interpretativa è già stata risolta dalla Corte di giustizia o quando il diritto UE non offre un diverso criterio decisivo rispetto a quello già applicato.
- L’azione generale di arricchimento è inammissibile se la pretesa del danneggiato trova copertura in un’azione tipica o principale, poiché l’art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario.
- Le censure sulle spese di lite sono insindacabili in cassazione se investono la valutazione discrezionale del giudice di merito e non evidenziano violazioni dei criteri legali di liquidazione.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati contro un orientamento costante può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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