R.R. Puglia 5/2021
Ambiti Territoriali di Caccia - ATC”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua l’art. 11 della l.r. Puglia 59/2017 e disciplina natura, organi, sede, caratteristiche e gestione degli ATC, nonché alcune regole su accesso dei cacciatori. È stato reso in parte non vigente da successivi interventi sul testo, ma il contenuto qui riportato riguarda la disciplina risultante del regolamento del 2021, con modifiche successive indicate nel testo.
Disciplina degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) in Puglia
Disciplina degli Ambiti Territoriali di Caccia in Puglia
Il regolamento regionale Puglia 10 maggio 2021, n. 5 attua la disciplina degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) prevista dalla l.r. 20 dicembre 2017, n. 59. Definisce struttura, organi, sede, caratteristiche territoriali e alcuni profili di funzionamento degli ATC, nell’ambito della programmazione faunistico-venatoria regionale.
Finalità e oggetto
Il regolamento dà attuazione all’articolo 11 della l.r. 59/2017 e disciplina:
- la costituzione del Comitato di Gestione degli ATC, la durata in carica, l’elezione o designazione e i rinnovi;
- i compiti connessi alla gestione del territorio destinato alla caccia programmata;
- le modalità di accesso all’esercizio venatorio per i cacciatori residenti negli altri ATC pugliesi;
- le modalità di accesso per i cacciatori extraregionali;
- il rispetto della normativa vigente e del calendario venatorio regionale.
Natura giuridica, organi e organizzazione dell’ATC
Gli ATC sono qualificati come strutture associative senza scopo di lucro cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica legati all’organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza. Essi operano per il perseguimento degli obiettivi fissati dalla normativa di settore e dal Piano Faunistico Venatorio regionale.
La Regione Puglia individua gli ATC con il Piano Faunistico Venatorio. L’organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dallo statuto, adottato in conformità alle linee guida regionali. Lo statuto è redatto dal Comitato di Gestione, approvato dall’Assemblea e sottoposto al controllo e alla presa d’atto della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria. Esso deve regolare, tra l’altro:
- elezione del Presidente;
- convocazione e svolgimento dell’Assemblea dei cacciatori iscritti;
- funzionamento degli organi;
- competenze e responsabilità degli organi;
- rinnovo degli organi;
- sostituzione o revoca dei componenti;
- incompatibilità e decadenza.
Gli organi dell’ATC sono:
- il Presidente;
- il Comitato di Gestione;
- l’Assemblea dei cacciatori iscritti, dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli inclusi nell’ATC e degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute residenti nei Comuni inclusi nell’ATC.
Sede e strumenti di comunicazione
Il Comitato di Gestione deve eleggere la sede preferibilmente:
- presso gli uffici periferici della Regione Puglia ricadenti nell’ATC;
- oppure in un Comune centrale rispetto al territorio dell’ATC;
- in alternativa, presso gli uffici della Provincia o della Città Metropolitana di Bari.
Se la sede legale non viene individuata, essa è istituita ex lege presso gli uffici regionali periferici in cui ricade l’ATC, utilizzando le segreterie esistenti.
Ogni ATC deve dotarsi di un indirizzo PEC per le comunicazioni dell’amministrazione pubblica.
Caratteristiche territoriali e delimitazione
Gli ATC individuati dalla Regione devono essere, ove possibile, omogenei e delimitati da confini naturali. Possono comprendere territori amministrativi appartenenti a province diverse.
Se i confini naturali non sono visibili, la delimitazione può essere segnalata mediante tabelle poste a cura della Regione Puglia, con scritte rosse su fondo bianco.
Gli ATC possono inoltre individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati, quando ciò sia tecnicamente opportuno in relazione alle presenze faunistiche; tali distretti sono sottoposti alla preventiva approvazione della Regione.
Disciplina successiva del Presidente dell’ATC
Il testo consolidato riporta una disposizione successivamente introdotta e poi soppressa: il Presidente di ogni ATC era previsto come designato e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, con durata quinquennale e una sola proroga. Nella disciplina storica riportata, il Presidente svolgeva funzioni di coordinamento e controllo di tutte le attività e del personale dell’ATC, nonché di convocazione dell’Assemblea e del Comitato di Gestione. Poiché la disposizione risulta soppressa nel testo annotato, non va intesa come disciplina attualmente applicabile se non nei limiti della sopravvenuta normativa vigente.
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