R.R. Puglia 3/2021
Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento, in vigore dal 26 marzo 2021 in Puglia, abroga l’art. 35 del R.R. n. 4/2007 e riscrive le regole su vigilanza e controllo delle strutture, introducendo diffida con termine 30-90 giorni e poteri di sospensione/revoca. Riforma inoltre i requisiti del centro socio-educativo diurno (utenza, capacità, personale e spazi).
Modifiche urgenti al regolamento regionale pugliese sui servizi socio-sanitari e socio-educativi
Modifiche urgenti al Regolamento regionale n. 4/2007
Il regolamento interviene sul testo consolidato del Regolamento regionale pugliese 18 gennaio 2007, n. 4, che disciplina l’attuazione della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 in materia di servizi sociali e sociosanitari. Le modifiche operano nel territorio della Regione Puglia e decorrono dal 26 marzo 2021.
Oggetto e tecnica dell’intervento
Il provvedimento non riscrive integralmente la disciplina, ma modifica o integra alcune disposizioni del regolamento del 2007. In particolare:
- abroga una disposizione specifica;
- sostituisce la disciplina della vigilanza e del controllo;
- sostituisce integralmente i requisiti del centro socio-educativo diurno.
Abrogazione della verifica di compatibilità per l’autorizzazione
Viene abrogato l’articolo 35 del regolamento del 2007, relativo alla verifica di compatibilità per l’autorizzazione di strutture sociosanitarie. La disciplina previgente su questo punto non è più applicabile.
Vigilanza, diffida e sanzioni amministrative
La vigilanza sulle strutture è attribuita ai Comuni competenti per territorio, che operano tramite uffici tecnici comunali, servizi sociali e, per gli aspetti sanitari, con il supporto delle ASL territorialmente competenti.
Quando il Comune rileva il venir meno di uno o più requisiti previsti dalla legge regionale o dal regolamento:
- comunica tempestivamente al legale rappresentante del soggetto gestore o del soggetto titolare del servizio un provvedimento di diffida alla regolarizzazione;
- la diffida deve contenere le prescrizioni da rispettare e un termine compreso tra 30 e 90 giorni per l’adeguamento.
Se il soggetto non si adegua alle prescrizioni o ai termini indicati:
- il Comune, ai sensi dell’art. 63, comma 3, della legge regionale, può sospendere o revocare il provvedimento di autorizzazione;
- la scelta tra sospensione e revoca deve tenere conto della gravità delle violazioni.
Nei casi di gravi illegittimità o di abuso della pubblica fiducia, il Comune può disporre direttamente la sospensione o la revoca senza preventiva diffida, individuando contestualmente misure idonee a tutelare gli utenti.
Centro socio-educativo diurno: natura e destinatari
Il centro socio-educativo diurno è qualificato come struttura di prevenzione e recupero aperta ai minori. La sua funzione è svolgere attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, con attenzione particolare ai minori con difficoltà di socializzazione o esposti a rischio di emarginazione e devianza.
La struttura deve rivolgersi alla totalità dei minori residenti nel territorio di riferimento, per favorire l’integrazione sociale e culturale. Può accogliere anche minori non residenti nello stesso Comune se, nell’ambito territoriale, non vi siano centri diurni sufficienti a soddisfare i bisogni di minori e famiglie; in tal caso deve essere organizzato il trasporto dei minori.
Il centro opera in collegamento stretto con:
- i servizi sociali comunali;
- le istituzioni scolastiche;
- i servizi delle comunità educative;
- i servizi delle comunità di pronta accoglienza per minori.
Capienza, articolazione e organizzazione delle attività
La capienza massima contemporanea è di 30 minori per modulo, con età compresa tra 6 e 18 anni, privilegiando i residenti nel quartiere, nel Comune o nell’ambito territoriale di riferimento.
È ammessa la suddivisione della struttura in moduli da 30 minori ciascuno, purché ogni modulo rispetti gli standard previsti e vi sia una fruizione comune delle attività e dei servizi generali, se compatibile con il regolamento.
Le attività formative e laboratoriali devono essere organizzate:
- in gruppi di massimo 10 persone, preferibilmente per classi di età;
- in gruppi di massimo 5 persone se è presente un minore con disabilità.
Il centro pianifica le attività in base ai bisogni e agli interessi degli ospiti, valorizzandone la partecipazione. Può svolgere attività sportive, ricreative, culturali, di supporto alla scuola, momenti informativi e, in relazione agli orari di apertura, somministrazione dei pasti. L’orario deve essere compatibile con gli impegni di studio e formazione dei minori.
Rapporti con le famiglie e con il territorio
La struttura si inserisce nella rete territoriale dei servizi sociali e offre funzioni di ascolto, sostegno alla crescita, accompagnamento e orientamento, oltre a supporti educativi per le attività scolastiche ed extrascolastiche.
Le famiglie e le loro associazioni partecipano alla definizione degli indirizzi programmatici e organizzativi. Anche gli ospiti partecipano alla programmazione e alla definizione del calendario delle attività.
Personale richiesto
Il centro deve essere dotato di personale con qualifiche professionali coerenti con le attività educative, formative, ludico-ricreative, di sostegno e di supporto scolastico e laboratoriale.
Sono previsti i seguenti standard minimi:
- almeno 1 operatore ogni 10 minori;
- almeno 1 educatore ogni 30 minori;
- se sono accolti minori con disabilità, personale qualificato nell’area socio-psico-pedagogica in rapporto di 1 ogni 3 minori diversamente abili;
- personale ausiliario in numero di almeno 1 ogni 30 ospiti, presente nelle ore di apertura.
Per la gestione della struttura e l’organizzazione delle prestazioni è individuato un coordinatore tra le figure professionali dell’area socio-psico-pedagogica impiegate nel centro.
Requisiti strutturali
La struttura deve disporre di ambienti e spazi idonei, con superficie complessiva non inferiore a 150 mq per 30 minori. Gli spazi devono essere adeguati:
- alle norme di igiene e sicurezza;
- alle attività previste;
- al riposo.
Devono inoltre essere presenti:
- un servizio igienico ogni 10 ospiti;
- almeno un servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza;
- un servizio igienico riservato al personale.
Decorrenza e attualità
Il regolamento è indicato come vigente dal 26 marzo 2021 e non risulta abrogato nel testo fornito. Le modifiche riguardano quindi la disciplina pugliese applicabile dal medesimo giorno, con effetti permanenti sulle disposizioni del regolamento del 2007 così come sostituite o abrogate.
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