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Regolamento

R.R. Puglia 6/2021

Modifica Regolamenti Regionali 31 marzo 2020, n. 5 e 21 settembre 2020, n. 17 relativi alla attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. ed alla individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici

Normativa regionaleR.R. Puglia 6/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina pugliese su studi e ambulatori odontoiatrici, modificando i RR. 5/2020 e 17/2020. Fissa termini al 30/09/2021 per istanze di aggiornamento/conferma, disciplina la trasformazione di ambulatori in studi o in specialistica ambulatoriale odontoiatrica, chiarisce regole per le S.T.P., la condivisione degli spazi e i requisiti organizzativi. Abroga alcuni commi del RR. 17/2020.

Modifiche ai regolamenti regionali su autorizzazione e requisiti degli studi e ambulatori odontoiatrici

Modifiche alla disciplina regionale degli studi e ambulatori odontoiatrici

Il regolamento regionale della Puglia 2 luglio 2021, n. 6 interviene sui regolamenti regionali n. 5/2020 e n. 17/2020 per aggiornare la disciplina dell’autorizzazione, della trasformazione delle strutture odontoiatriche e dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale pugliese e contiene anche disposizioni transitorie con termine finale al 30 settembre 2021.

Aggiornamento e conferma delle autorizzazioni per strutture già esistenti

Per gli ambulatori odontoiatrici già autorizzati dai Comuni ai sensi della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017, prima delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 65/2017, i legali rappresentanti devono presentare al Comune competente istanza di aggiornamento dell’autorizzazione come studi odontoiatrici entro il 30/09/2021. All’istanza va allegata dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dell’Allegato 2B.

Per gli studi odontoiatrici già autorizzati ai sensi dell’art. 5, comma 3, punto 3.2, della L.R. n. 9/2017, è richiesta invece istanza di conferma dell’autorizzazione come studi odontoiatrici, sempre entro il 30/09/2021 e con la medesima dichiarazione sostitutiva sui requisiti dell’Allegato 2B.

Regole per le strutture gestite in forma societaria e per le S.T.P.

Il regolamento consente a strutture già gestite in forma societaria alla data di entrata in vigore del provvedimento, anche se l’autorizzazione è intestata a società non inquadrabili nella disciplina delle società tra professionisti (S.T.P.), di continuare provvisoriamente in tale forma in deroga alle regole ordinarie, purché venga presentata entro il 30/09/2021 l’istanza di aggiornamento o conferma e siano comunicate eventuali variazioni del direttore responsabile all’Ordine dei Medici competente.

Viene precisato che, nella disciplina delle S.T.P., la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci deve riferirsi a soci professionisti della branca di odontoiatria. Inoltre, in caso di gestione associata o societaria, i nominativi degli intestatari del provvedimento devono essere indicati nella comunicazione o nel nulla osta, ovvero nell’istanza e nell’autorizzazione all’esercizio, a seconda dei casi.

Separazione degli spazi tra attività odontoiatrica e specialistica ambulatoriale

Gli ambienti destinati agli studi odontoiatrici devono essere distinti da quelli dedicati ad attività specialistica ambulatoriale; devono inoltre rimanere separate le titolarità e le responsabilità di gestione, anche ai fini di controllo e vigilanza. La coesistenza nello stesso immobile tra studio odontoiatrico e ambulatorio o poliambulatorio specialistico non è ammessa, salvo la possibilità di separazione fisica integrale degli ambienti senza condivisione di spazi.

Sono però mantenute alcune deroghe transitorie per strutture già autorizzate o già avviate prima del R.R. n. 5/2020, limitatamente alla condivisione di accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e servizi igienici, quando tale condivisione risultava già prevista nel progetto, nelle planimetrie allegate o negli atti autorizzativi o di avvio già presentati.

Trasformazione di ambulatori odontoiatrici in specialistica ambulatoriale odontoiatrica

Gli ambulatori odontoiatrici già autorizzati e gli studi odontoiatrici operanti con mero nulla osta ASL che erogano o sono autorizzati a erogare prestazioni comprese nell’Allegato 3A non possono continuare tali prestazioni senza ottenere l’autorizzazione regionale all’esercizio di attività specialistica ambulatoriale odontoiatrica.

Per la trasformazione è richiesto:

  • l’adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dell’Allegato 1B;
  • la presentazione al Comune dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, con autocertificazione dei requisiti;
  • il parere favorevole di compatibilità della competente Sezione regionale;
  • il successivo rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione per trasformazione;
  • la presentazione alla Sezione regionale dell’istanza di autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 9/2017.

Prestazioni erogabili negli studi odontoiatrici

Per gli ambulatori odontoiatrici e gli studi odontoiatrici le cui autorizzazioni comunali escludano le prestazioni dell’Allegato 2A, è consentita l’erogazione in regime privatistico di tutte le prestazioni comprese negli Allegati 1A e 2A del R.R. n. 5/2020, previo aggiornamento o conferma dell’autorizzazione comunale come studio odontoiatrico.

Se tali strutture risultano accreditate alla data di entrata in vigore del regolamento, possono erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni degli Allegati 1A e 2A solo dopo il provvedimento regionale di aggiornamento dell’accreditamento istituzionale.

Requisiti organizzativi dello studio privato d’odontoiatria

Per lo studio odontoiatrico di cui all’art. 5, comma 6, della L.R. n. 9/2017, il regolamento chiarisce che la presenza di:

  • 1 segretario;
  • 1 igienista dentale;
  • massimo 2 assistenti alla poltrona in caso di gestione individuale, oppure delle medesime figure per ogni professionista intestatario del nulla osta in caso di gestione associata o S.T.P., non incide sulla natura di “studio privato d’odontoiatria”. La regola vale a prescindere dalla tipologia contrattuale delle figure professionali.

Abrogazioni

Sono abrogati i commi 8 e 9 dell’art. 1 del Regolamento regionale n. 17/2020.

Rilevanza temporale

Il regolamento contiene una serie di disposizioni transitorie collegate alla situazione delle strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2020 o alla data di entrata in vigore del presente regolamento. In particolare, il termine del 30/09/2021 è decisivo per le istanze di aggiornamento, conferma e mantenimento delle situazioni societarie derogatorie previste per le strutture interessate.

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