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Risoluzione

Risoluzione n. 22 del 6/02/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in una scissione parziale proporzionale con trasferimento del ramo d’azienda su cui insiste un investimento agevolato, alla beneficiaria spettano sia il credito già maturato dalla scissa sia quello che maturerà per gli investimenti ancora da completare. Il principio è ricondotto all’art. 173 del TUIR e ai precedenti chiarimenti già resi in materia di fusione e scissione.

Credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate in caso di scissione parziale

Credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate e scissione parziale

La risoluzione esamina gli effetti di una scissione parziale proporzionale sulla fruizione del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate previsto dall’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il chiarimento riguarda il caso in cui il progetto agevolato sia in corso di realizzazione e il ramo d’azienda interessato venga trasferito a una nuova società beneficiaria, che proseguirà e completerà l’investimento.

Contesto dell’istanza e operazione societaria

La società XX S.r.l. sta realizzando un investimento in XY rientrante nella "Disciplina multisettoriale dei grandi progetti di investimento", notificata alla Commissione europea e autorizzata il 9 aprile 2002. In relazione a tale investimento, la società sta già fruendo del credito d’imposta e dichiara di aver adempiuto agli obblighi previsti, inclusa la comunicazione con modello CVS dei dati sugli investimenti realizzati e da realizzare fino al 2006, richiesta a pena di decadenza ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

A seguito di mutamenti nel settore, la società intende procedere a una scissione parziale proporzionale con costituzione di una nuova società beneficiaria, alla quale sarà assegnato l’intero ramo d’azienda nel quale sono compresi gli investimenti agevolati. La beneficiaria manterrà la destinazione originaria dei beni già terminati e assumerà l’obbligo di completare il progetto di investimento.

Quesito posto dal contribuente

La società chiede se, oltre al credito d’imposta già maturato fino alla data della scissione, possa maturare in capo alla società beneficiaria anche il contributo relativo agli investimenti effettuati per completare l’originario progetto. La questione viene posta dopo aver richiamato i precedenti della stessa Agenzia n. 179/E del 15 settembre 2003 e n. 143/E del 30 giugno 2003, già favorevoli al trasferimento del credito maturato in caso di operazioni straordinarie.

Soluzione interpretativa del contribuente

Secondo la società istante, la disciplina generale della scissione contenuta nell’articolo 173 del TUIR consente non solo il trasferimento del bonus già maturato, ma anche della posizione soggettiva connessa al ramo d’azienda trasferito, ossia la possibilità di continuare a beneficiare del credito d’imposta sugli investimenti ancora da eseguire. La posizione è giustificata dal fatto che il beneficio sarebbe specificamente collegato agli elementi del patrimonio scisso assegnati alla beneficiaria.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia concorda con la soluzione prospettata. Viene ribadito che, secondo i chiarimenti contenuti nelle risoluzioni n. 179/E e n. 143/E del 2003, il trasferimento del diritto al credito d’imposta è ammesso nelle operazioni che, per effetto di specifiche disposizioni, comportano la confusione o il subentro nei diritti e negli obblighi dei soggetti coinvolti, come fusione, scissione e trasformazione.

L’Agenzia richiama l’articolo 173 del TUIR, secondo cui le posizioni soggettive della società scissa e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie, oppure, nelle scissioni parziali, alla stessa società scissa in proporzione alle quote di patrimonio netto trasferite o rimaste, salvo che si tratti di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

Poiché il diritto a fruire del credito d’imposta è una posizione soggettiva connessa specificamente agli elementi patrimoniali trasferiti, e poiché anche la titolarità del progetto di investimento in corso di realizzazione rientra tra tali posizioni, la beneficiaria subentra nel diritto alla futura fruizione del credito relativo agli investimenti ancora da realizzare.

Effetti concreti per la società beneficiaria

In base alla soluzione adottata, alla società beneficiaria vengono attribuiti due effetti distinti:

  • il credito d’imposta già maturato dalla società scissa per gli investimenti realizzati fino alla data della scissione;
  • il diritto a maturare il credito d’imposta sugli investimenti che saranno effettuati dopo la scissione per completare l’originario progetto.

Richiamo a precedenti interpretativi

La soluzione viene ritenuta coerente anche con quanto già affermato dalla risoluzione n. 11 del 22 gennaio 2003 in materia di fusione per incorporazione, nella quale si era stabilito che la società incorporante matura il credito d’imposta riferibile alla parte di investimento ancora da realizzare quando subentra a una società che ha solo parzialmente eseguito l’investimento agevolabile.

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