Risoluzione n. 24 del 6/02/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 24 del 6 febbraio 2006 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che le cessioni di frutta liofilizzata rientrano tra i prodotti soggetti ad aliquota IVA ridotta del 4%, previa classificazione doganale come "frutta secca". Il parere si fonda sul rinvio all’inquadramento TARIC fornito dall’Agenzia delle Dogane.
IVA 4% sulla frutta liofilizzata
Aliquota IVA per la frutta liofilizzata
La risoluzione affronta un’istanza di interpello presentata da X S.r.l. ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa al corretto trattamento IVA delle cessioni di frutta sottoposta a procedimento di liofilizzazione. L’Agenzia delle Entrate conclude per l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4 per cento.
Quesito posto dall’istante
La società chiede quale aliquota IVA debba applicarsi alle cessioni di frutta in genere, come fragole, albicocche, pere e pesche, quando tali prodotti siano stati sottoposti a liofilizzazione. L’interesse interpretativo riguarda quindi la corretta qualificazione fiscale del prodotto finito.
Soluzione prospettata dalla società
Secondo la società istante, la frutta liofilizzata dovrebbe essere ricondotta alle cessioni di “frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; ...” di cui al punto 8 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Da tale inquadramento deriverebbe l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento.
Inquadramento doganale e parere dell’Agenzia delle Dogane
Per rispondere al quesito, l’Agenzia delle Entrate ritiene necessario individuare il corretto inquadramento doganale della frutta liofilizzata. A tal fine acquisisce il parere dell’Agenzia delle Dogane, relativo a campioni di pere, pesche, albicocche, fragole e lamponi liofilizzati.
L’Agenzia delle Dogane richiama le Considerazioni Generali del capitolo 8 delle Note Esplicative del Sistema Armonizzato, secondo cui le frutta destinate all’alimentazione umana possono essere fresche, congelate o secche, e in quest’ultimo termine rientrano anche le frutte disidratate, evaporate e liofilizzate.
In base a tale criterio, la frutta liofilizzata viene classificata nella voce NC 0813, “frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806”, con le seguenti specificazioni:
- pere liofilizzate: codice NC 08134030 della vigente TARIC, corrispondente alla voce 081240 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987;
- pesche liofilizzate: codice NC 08134010 della vigente TARIC, corrispondente alla voce 081220 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987;
- albicocche liofilizzate: codice NC 08131000 della vigente TARIC, corrispondente alla voce 081210 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987;
- fragole e lamponi liofilizzati: codice NC 08134095 della vigente TARIC, corrispondente alla voce 081280 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987.
Conclusione dell’Agenzia delle Entrate
Sulla base di tali classificazioni, l’Agenzia delle Entrate condivide la soluzione proposta dalla società e riconosce l’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata del 4 per cento alle cessioni dei prodotti in esame. Le operazioni sono infatti ricondotte ai prodotti di cui al punto 8 della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Riferimento procedurale della risposta
La risposta è resa nell’ambito della procedura di interpello e viene espressamente richiamato l’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, quale base per l’emissione della nota.
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