Risoluzione n. 23 del 6/02/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate, in sede di interpello, chiarisce che il "Testarolo della Lunigiana" non rientra nelle paste alimentari soggette al 4%, ma va classificato come prodotto della panetteria con aliquota IVA del 10%.
Aliquota IVA applicabile alle cessioni di "Testarolo della Lunigiana"
Aliquota IVA applicabile al "Testarolo della Lunigiana"
La risoluzione esamina l’istanza di interpello presentata da XX S.r.l. ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per chiarire il corretto trattamento IVA delle cessioni del prodotto tipico denominato "Testarolo della Lunigiana". Il documento conclude che alla commercializzazione del prodotto si applica l’aliquota IVA del 10%.
Quesito posto dalla società
La società dichiara di svolgere, tra le altre attività, la produzione e commercializzazione del "Testarolo", prodotto tipico della Lunigiana. Fino a quel momento aveva applicato l’aliquota IVA del 10%, ritenendo il bene assimilabile alle "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove" di cui alla voce 80) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La società chiede tuttavia se il prodotto debba essere ricondotto a una diversa classificazione merceologica e, in particolare, quale sia il corretto trattamento IVA da applicare alle sue cessioni.
Soluzione prospettata dalla società
La società sostiene che il "Testarolo della Lunigiana" possa essere incluso tra:
- "le paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria..."
- voce 15) della Parte II della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972
Da tale inquadramento deriverebbe l’applicazione dell’aliquota IVA del 4%.
Valutazioni dell’Agenzia delle Entrate
Per rispondere al quesito, l’Agenzia ritiene indispensabile individuare il corretto inquadramento doganale del prodotto. A tal fine acquisisce il parere dell’Agenzia delle Dogane, reso con nota n. 4243 del 17 gennaio 2006.
L’Agenzia delle Dogane, sulla base dei test di laboratorio, descrive il "Testarolo della Lunigiana" come prodotto ottenuto da un impasto di farina di grano, acqua e sale, successivamente precotto nel "testo", una struttura costituita da due dischi di argilla scaldati che conferisce al prodotto forma circolare.
Sulla base di tale struttura e lavorazione, l’Agenzia delle Dogane esclude che il prodotto possa essere classificato tra le paste alimentari del codice NC 1902, poiché queste devono essere successivamente lavorate, ad esempio tramite trafilatura, in forme specifiche e prestabilite, come tubi, nastri e filamenti, secondo le Note esplicative del Sistema Armonizzato.
L’Agenzia delle Dogane ritiene invece che il prodotto debba essere classificato come "prodotto della panetteria", ossia tra i prodotti a base di pasta di farina o di fecola, per lo più cotti, presentati generalmente in forma di dischi o fogli e con utilizzazioni molto diverse, con collocazione al codice 19059090 della vigente Tariffa doganale, corrispondente alla voce 1908 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987.
Questa voce è richiamata dal punto 68 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, per le cessioni soggette all’aliquota IVA del 10%.
Conclusione dell’Amministrazione finanziaria
In considerazione della classificazione doganale indicata, l’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione proposta dalla società, escludendo l’applicazione dell’aliquota IVA del 4%.
Il documento afferma che alle cessioni del "Testarolo della Lunigiana" si applica l’aliquota IVA del 10%, ai sensi della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Riferimenti procedurali
La risposta è resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, in quanto sollecitata da istanza di interpello presentata alla Direzione regionale competente.
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