Cassazione Penale, Sentenza n. 17867/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 05/11/2024 del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP del 14/06/2024. Al ricorrente era stata applicata misura interdittiva di sospensione dall'esercizio delle pubbliche funzioni (12 mesi, poi ridotta a 7 mesi e limitata all'inibizione a partecipare a commissioni di gara). Militano è indagato, in concorso con altri, per il reato di cui all'art. 353-bis c.p. (manipolazione di gare/procurement) in relazione a contatti e comunicazioni con rappresentanti della S.r.l. Siemens Healthcare e alla trasmissione di documentazione al responsabile del procedimento per predisporre atti di gara con requisiti favorevoli a Siemens. La difesa ha contestato la mancata indicazione di un procedimento amministrativo concreto, la presunta inoffensività della condotta (documentazione neutra), la valutazione delle intercettazioni e degli incontri come indizi gravi, nonché la sussistenza delle esigenze cautelari (incensuratezza, risalenza dei fatti, impossibilità pratica di reiterazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: la misura interdittiva era cessata (eseguita il 3/7/2024 e ridotta a mesi sette dal provvedimento impugnato) al momento del deposito del ricorso in cassazione (4/2/2025), per cui mancava un interesse concreto e attuale a ottenere un provvedimento de libertate. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la cessazione di misure interdittive diverse dalla custodia cautelare determina il venir meno dell'interesse al gravame; l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione (artt. 314 ss. c.p.p.) riguarda solo la custodia cautelare e non si estende ad altre misure. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 353-bis cod. pen.
Norma sostanziale contestata: riguarda la manipolazione di procedure di scelta del contraente. La Corte del merito aveva ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione a contatti e atti funzionali a condizionare il bando verso caratteristiche favorevoli a una specifica impresa.
artt. 314 ss. cod. proc. pen.
Norme sull'azione di riparazione per ingiusta detenzione: la Corte ha ricordato che tale rimedio riguarda esclusivamente la custodia cautelare e non è applicabile alle misure interdittive; ciò implica che la possibilità di ottenere riparazione non mantiene l'interesse al gravame quando la misura interdittiva è cessata.
art. 284, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento normativo connesso alla custodia cautelare (arresti domiciliari) nell'ambito della distinzione tra misure detentive e misure interdittive: la Corte sottolinea che i principi relativi alla conservazione dell'interesse ad impugnare per fini di riparazione valgono solo per la custodia cautelare.
Massime di principio
- Se la misura cautelare/interdittiva è cessata prima del deposito del ricorso in Cassazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse: è necessario che l'interesse sia concreto e attuale (limitazione effettiva della libertà).
- La possibilità di ottenere conseguenze risarcitorie per 'ingiusta detenzione' (artt. 314 ss. c.p.p.) si applica solo alle misure di custodia cautelare; non può essere invocata per mantenere l'interesse impugnatorio quando si tratta di misure interdittive o coercitive diverse dalla detenzione.
- Per contestare validamente una misura interdittiva fondata su indizi di condizionamento di gare (art. 353-bis c.p.) è strategico dimostrare l'assenza di un procedimento amministrativo concreto finalizzato alla scelta del contraente o l'inefficacia concreta dei documenti/contatti rinvenuti (es. documenti 'neutri', mancanza di specificità tecnica vantaggiosa).
- In ordine alle esigenze cautelari, è utile documentare elementi contrari al pericolo di reiterazione: incensuratezza, risalentezza dei fatti, impossibilità materiale di influire sulle gare (assenza di ruoli/competenze), ed eventuale intervento tempestivo dell'amministrazione che limita l'accesso a procedure sensibili.
- Se la misura è ancora in corso al momento dell'impugnazione, va valorizzata l'effettiva incidenza sulla posizione dell'interessato per non incorrere in eccezioni di inammissibilità; se invece già cessata, valutare rimedi alternativi (p.es. azioni difensive in sede disciplinare o amministrativa) ma non la cassazione de libertate.
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