Cassazione Penale, Sentenza n. 14828/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/08/2024 del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP di Cosenza del 10/07/2024, con la quale erano stati applicati gli arresti domiciliari all'indagato per una serie di cessioni di sostanza stupefacente (otto cessioni di marijuana e hashish). Il ricorso deduceva: 1) violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e vizi della motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità (comma 5), sostenendo che la pluralita di condotte e la disponibilita di diverse sostanze non escludono la minore gravità e che mancava prova di organizzazione e di quantitativi non modesti; 2) violazione degli artt. 273 e ss. c.p.p. e vizi motivazionali, lamentando l'errato riferimento alla custodia cautelare anziche agli arresti domiciliari, contestando il periodo delle indagini (sarebbero durate solo da gennaio a fine febbraio 2021) e la contestazione che gli acquisti continuassero fino al 2023, nonche che i fatti sarebbero stati commessi durante diversa misura cautelare.
La decisione
Il ricorso per cassazione e stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile: la nozione di minore gravita e stata motivatamente esclusa in base alla pluralita delle condotte, alle diverse sostanze, al fatto che i quantitativi non erano modesti, alla pronta disponibilita degli stupefacenti, allo spaccio svolto in casa, al radicamento dell'indagato nel contesto criminale, alla protrazione e sistematicita delle condotte e a un collaudato sistema di approvvigionamento. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il vizio formale (erroneo riferimento alla custodia cautelare) non dirimente: la necessita della misura (arresti domiciliari) e stata adeguatamente motivata con riferimento al pericolo di reiterazione fondato sulla pluralita degli episodi e sulla protrazione fino al 2023 secondo dichiarazioni di un assuntore; la difesa non ha prodotto censure documentali specifiche utili a smentire il quadro indiziario. Conclusione: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto inapplicabile l'ipotesi di minore gravita del comma 5 in presenza di pluralita di condotte, di quantitativi non modesti, di pronta disponibilita degli stupefacenti, di spaccio in casa, di sistematicita e di radicamento dell'indagato nel contesto criminale; tali elementi giustificano l'esclusione della minore gravita.
artt. 273 e ss. cod. proc. pen.
Le censure processuali sollevate con riferimento a tali norme sono state ritenute infondate o non sufficientemente specifiche; un errore formale nel richiamo alla tipologia della misura (custodia cautelare anziche arresti domiciliari) non invalida la decisione se la motivazione sostanziale prova le esigenze cautelari.
Massime di principio
- La qualificazione della 'minore gravita' ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 richiede una valutazione concreta e circostanziata: pluralita di episodi, quantita non modesta, pronta disponibilita della sostanza, spaccio in abitazione, sistematicita e radicamento nel contesto criminale tendono a escluderla.
- Errori formali nella motivazione (ad es. richiamo improprio alla custodia cautelare invece che agli arresti domiciliari) non sono determinanti se dalla motivazione sostanziale emergono, in modo logico e coerente, le esigenze cautelari.
- Per impugnare con successo la misura cautelare la difesa deve fornire censure specifiche e puntuali, con riferimenti agli atti, capaci di dimostrare l'erroneita della ricostruzione probatoria del giudice; semplici alternative o asserzioni generiche sono inammissibili o inefficaci.
- La valutazione del pericolo di reiterazione si fonda su elementi come pluralita e continuita delle condotte, dichiarazioni di assuntori, modalita di spaccio (ad es. in casa) e capacita organizzativa per gli approvvigionamenti; questi elementi possono giustificare misure restrittive anche se non si tratta di traffici su larga scala.
- Contestazioni sul periodo delle indagini o sulla natura della precedente misura cautelare devono essere provate tramite documenti o atti processuali chiari; l'assenza di tali prove rende la contestazione priva di efficacia.
- In casi di spaccio riconducibile a un sistema capace di soddisfare una clientela abituale e con efficaci canali di approvvigionamento, e difficile ottenere la deroga alla gravita o misure meno afflittive.
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