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Sentenza

Sentenza n. 2422/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Como n. 182/2025, depositata e resa pubblica il 07.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1160/2023.

Giustizia amministrativa202505006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como che aveva riconosciuto la carta del docente per complessivi euro 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como n. 182/2025, notificata al Ministero il 29 luglio 2025 e passata in giudicato, con la quale il giudice ordinario aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per euro 500,00 annui relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.000,00. È stato dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, che non ha contestato né documentato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato ritenuto procedibile essendo decorso, dalla notificazione della sentenza, il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce aventi come debitore una pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato del Tribunale di Como. Ha ordinato al Ministero di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di perdurante inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli 60 giorni per determinare l'importo ancora dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione, previa istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché la nomina del commissario costituisce già una misura esecutiva e la penalità sarebbe manifestamente iniqua in concreto, anche considerando che il ritardo è riconducibile principalmente all'eccezionale mole del contenzioso seriale relativo alla carta del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; tale misura non è applicabile quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l'esecuzione di una sentenza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'attuazione del giudicato e l'adozione delle misure necessarie in caso di inerzia dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a una pubblica amministrazione il pagamento o il riconoscimento di somme determinate, la mancata deduzione o prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, a fronte di idonea documentazione del creditore, giustifica la declaratoria di inottemperanza e l'ordine di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato e all'istanza del creditore.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua in concreto, anche in ragione della nomina del commissario ad acta quale strumento alternativo di esecuzione e delle circostanze che hanno determinato il ritardo dell'amministrazione.
  • L'eccezionale mole di contenzioso seriale gravante sull'amministrazione può costituire, insieme alla predisposizione di strumenti commissariali di esecuzione, una ragione concreta per escludere l'applicazione dell'astreinte, ove questa risulti eccessivamente afflittiva o fonte di locupletazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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