L.R. Toscana 86/2015
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) in attuazione della l.r. 22/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina toscana del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, coordinandola con il d.lgs. 152/2006 e rafforzando i controlli regionali tramite ARPAT. Riorganizza procedure di denuncia, accertamento, archiviazione e sanzioni, abrogando alcune disposizioni superate. Entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Modifiche al tributo speciale regionale per il deposito in discarica dei rifiuti
Modifiche alla disciplina toscana del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
La legge regionale della Toscana n. 86 del 2015 interviene sulla l.r. 60/1996, aggiornando la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e coordinandola con la normativa statale ambientale. Il provvedimento ridefinisce competenze, controlli, procedure di accertamento e alcune sanzioni, con effetto dal 1° gennaio 2016.
Ambito applicativo e coordinamento con la normativa ambientale
La disciplina del tributo viene allineata alla parte IV del d.lgs. 152/2006, richiamata espressamente tra le disposizioni rilevanti ai fini dell’applicazione del tributo. Il perimetro resta quello regionale toscano e riguarda la gestione del tributo speciale connesso al deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Soggetti e attività soggette a tributo
Il tributo si applica anche ai rifiuti gestiti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. La legge rafforza così l’estensione del prelievo anche alle ipotesi di gestione irregolare dei rifiuti, oltre alle casistiche già previste dalla disciplina previgente.
Denuncia annuale e presentazione delle comunicazioni
Viene abrogata la disposizione della l.r. 60/1996 che disciplinava un aspetto della dichiarazione annuale. Inoltre, la denuncia prevista per il soggetto passivo non è più presentata alla Provincia territorialmente competente, ma alla struttura regionale competente, con conseguente accentramento della ricezione e gestione amministrativa presso la Regione.
Controlli, verifiche e accertamento delle violazioni
La Regione procede immediatamente alla verifica di quanto denunciato e all’accertamento sia delle violazioni tributarie sia degli illeciti amministrativi previsti dalla parte IV del d.lgs. 152/2006. Le violazioni sono constatate mediante processo verbale redatto dai soggetti preposti al controllo e inviato alla struttura tributaria regionale, che vigila sulla corretta applicazione del tributo.
Le attività di controllo sono svolte, oltre che dai soggetti individuati dall’art. 195, comma 5, del d.lgs. 152/2006, anche dalla Regione tramite ARPAT, secondo la l.r. 30/2009, mediante ispezioni e verifiche presso:
- i luoghi adibiti all’esercizio dell’attività di discarica o di incenerimento;
- gli altri luoghi in cui sono custoditi i registri previsti dalla l.r. 60/1996 e la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti.
Archiviazione del procedimento
Il provvedimento di archiviazione è adottato dal dirigente della struttura regionale competente, in sostituzione del precedente riferimento al dirigente regionale individuato dalla normativa previgente.
Sanzioni
La legge aggiorna il regime sanzionatorio della l.r. 60/1996. Per una specifica violazione la sanzione amministrativa è fissata in euro 103,00–516,00, in sostituzione dell’importo espresso in lire. Inoltre, la previsione sanzionatoria viene estesa anche ai casi di gestione non autorizzata dei rifiuti, oltre che allo scarico e al deposito incontrollato.
Abrogazioni e discipline non più vigenti
Sono abrogati:
- il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 60/1996;
- l’articolo 11, commi 3, 4 e 4-bis, della l.r. 60/1996;
- l’articolo 19 della l.r. 60/1996 sui rimborsi;
- l’articolo 22 della l.r. 60/1996 sulle comunicazioni.
La soppressione di tali disposizioni indica un riassetto della disciplina previgente e la rimozione di istituti non più ritenuti necessari nel nuovo assetto del tributo.
Utilizzazione dei fondi
Nella disciplina sull’utilizzazione dei fondi viene eliminato il riferimento alla quota spettante alle Province, con la conseguenza che la formulazione risultante non contiene più tale riparto specifico.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.
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