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Legge

L.R. Valle d'Aosta 34/2007

Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 34/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d’Aosta n. 34/2007 opera una vasta manutenzione normativa: modifica e in parte abroga disposizioni su personale, finanza locale, fauna, attività produttive, credito, istruzione, sanità, edilizia, urbanistica, turismo e trasporti. Contiene anche interpretazioni autentiche e proroghe temporanee, tra cui l’adeguamento antincendio delle strutture per anziani fino al 31 dicembre 2011. Molte previsioni sono oggi obsolete o già abrogate.

Manutenzione del sistema normativo regionale e modifiche puntuali a numerose leggi valdostane

Manutenzione del sistema normativo regionale

La legge regionale Valle d’Aosta 24 dicembre 2007, n. 34 interviene in modo eterogeneo su numerose discipline regionali, con modifiche puntuali, abrogazioni e alcune norme di interpretazione autentica. Il suo contenuto è tipico di un provvedimento di manutenzione normativa e riguarda esclusivamente il territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Personale, organizzazione e incarichi connessi al mandato

Nel settore del personale e dell’organizzazione regionale vengono operati interventi di coordinamento sulla disciplina vigente. È inoltre stabilito che l’assunzione di incarichi conferiti a consiglieri e assessori regionali in connessione con il mandato elettivo, quando prevista da leggi, regolamenti o statuti regionali, è obbligatoria; tali incarichi cessano automaticamente con la scadenza del mandato.

Finanza locale e abrogazioni

In materia di finanza locale la legge introduce nuove disposizioni nella legge regionale n. 48/1995 e dispone l’abrogazione di varie norme precedenti, tra cui l’articolo 29 della l.r. 48/1995 e altre disposizioni regionali successive. È anche prevista l’assegnazione di codici-capitolo uguali a quelli già esistenti per i nuovi capitoli di bilancio e la destinazione alle nuove voci delle risorse liberate dalle abrogazioni.

Polizia locale, acquisti in economia, benemerenze e procedimento amministrativo

La legge modifica la disciplina della polizia locale, degli acquisti in economia di beni e servizi, delle benemerenze regionali e del procedimento amministrativo. In particolare, vengono abrogate alcune lettere della disciplina sul responsabile del procedimento e dell’istruttoria, con effetti di coordinamento sul testo vigente della legge regionale n. 19/2007.

Fauna selvatica e abrogazione di regolamenti

In materia di fauna selvatica vengono apportate modifiche alla legge regionale n. 64/1994 e soppresso un inciso dell’articolo 34. Sono inoltre abrogati due regolamenti regionali in materia di corso ed esame di abilitazione venatoria, rendendo superata la relativa disciplina regolamentare.

Attività produttive, artigianato, carburanti e impresa

Nel comparto delle attività produttive la legge interviene su produzioni artigianali tipiche, artigianato valdostano di tradizione, rete distributiva dei carburanti, politiche del lavoro e interventi per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Per i mutui agevolati relativi alle leggi regionali n. 6/2003 e n. 7/2004 viene chiarito che alcune disposizioni sull’estinzione anticipata si applicano anche ai contratti già stipulati e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della legge.

Contingenti di alcool, birra e zucchero

La disciplina regionale sulla ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e derivati viene ampiamente riscritta. La legge interviene su più articoli della l.r. n. 16/2006, con effetti di aggiornamento del sistema di assegnazione e gestione dei contingenti.

Credito, garanzie fidi e assicurazioni

Sono modificati gli interventi a favore dei consorzi garanzia fidi e la disciplina delle coperture assicurative. Una delle norme sui consorzi fidi è stata successivamente abrogata, mentre la modifica sulle assicurazioni resta come coordinamento della disciplina regionale richiamata.

Istruzione e abrogazione di leggi regionali

Nel settore dell’istruzione vengono abrogate due leggi regionali ormai relative a specifici corsi specialistici universitari, segno della sopravvenuta inutilità della disciplina finanziaria originaria.

Sanità e politiche sociali: dirigenti veterinari e strutture per anziani

In ambito sanitario e sociale la legge introduce un nuovo comma sul dirigente veterinario regionale e detta una disciplina organica dei requisiti minimi di sicurezza per le strutture residenziali destinate ad attività socio-assistenziali per anziani. Le strutture vengono classificate in tre livelli e, per l’adeguamento antincendio delle strutture esistenti, i termini previsti dalla normativa statale sono prorogati fino al 31 dicembre 2011.

Edilizia residenziale, lavori pubblici, urbanistica e ambiente

La legge interviene su mutui agevolati per l’edilizia, lavori pubblici, urbanistica e pianificazione territoriale, attività di volo alpino e altri profili ambientali. In urbanistica vengono modificate varie disposizioni della l.r. n. 11/1998 e previsto, nelle more dell’adeguamento dei PRG, che continuino ad applicarsi le norme previgenti in attesa della deliberazione regionale richiamata.

Turismo e trasporti: piste da sci, trasporto pubblico, termalismo e professioni turistiche

Nel settore turistico e dei trasporti la legge modifica la disciplina della percorrenza delle piste da sci e dei servizi di trasporto pubblico di linea, interviene sulle professioni turistiche e disciplina in modo puntuale l’ambito termale tramite interpretazione autentica della l.r. n. 38/1998. È anche previsto un rinvio condizionato per la revisione generale delle seggiovie ad ammorsamento fisso e sono apportate modifiche alla disciplina dei rifugi alpini e del mediatore.

Interpretazione autentica sul settore termale

La norma chiarisce che ai finanziamenti regionali per il settore termale sono ammissibili anche iniziative di riqualificazione o ampliamento delle sole strutture termali e delle eventuali strutture di supporto. Inoltre, quando un’iniziativa comprende anche strutture alberghiere annesse, è ammesso il cumulo con altre agevolazioni regionali per la parte di spesa eccedente il limite massimo ammissibile ai sensi della legge termale.

Regime transitorio e applicazione a rapporti già in essere

In più punti la legge estende le nuove regole a contratti di finanziamento già stipulati e non ancora estinti alla data di entrata in vigore, in particolare per mutui agevolati in materia di sviluppo industriale/artigiano e per l’edilizia residenziale. Sono inoltre previste proroghe temporali e regole transitorie nelle materie urbanistiche e di sicurezza delle strutture per anziani.

Obsolescenza dell’atto

Il provvedimento è oggi in larga parte superato perché numerose disposizioni sono state successivamente abrogate o sostituite e alcune misure avevano efficacia limitata a termini ormai scaduti. Rimane quindi prevalentemente di interesse ricognitivo e storico, più che operativo.

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