L.R. Valle d'Aosta 1/2008
Nuova disciplina delle quote latte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Valle d'Aosta assegnazione, trasferimento, affitto, utilizzo e perdita delle quote latte, oltre agli obblighi di produttori, acquirenti e trasportatori e al prelievo supplementare. Prevede termini annuali e meccanismi SIAN; si applica ai periodi di campagna lattiera e contiene sanzioni e decadenze ancora collegate al regime quote, oggi cessato a livello UE.
Disciplina regionale delle quote latte in Valle d'Aosta
Disciplina regionale delle quote latte in Valle d'Aosta
Il provvedimento detta la disciplina regionale di assegnazione, trasferimento e gestione delle quote latte nel territorio della Valle d'Aosta, in attuazione della normativa statale ed europea richiamata. Regola anche gli obblighi di produttori, acquirenti e trasportatori, nonché le modalità di applicazione del prelievo supplementare.
Ambito di applicazione e definizioni
La legge si applica alla gestione delle quote latte per la produzione di latte vaccino nella regione. Definisce, tra l’altro, produttore, acquirente, quota consegne, quota vendite dirette, latte rettificato e campagna lattiera, che va dal 1° aprile al 31 marzo.
Sono richiamate definizioni specifiche per:
- aziende destinate ad alpeggio o mayen;
- monticazione;
- latte consegnato e vendite dirette.
Gestione informatica del regime
La Regione, i produttori e gli acquirenti devono avvalersi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) per la gestione del regime delle quote latte e per le registrazioni previste dalla legge.
Assegnazione iniziale e comunicazione delle quote
Prima dell’inizio di ogni campagna lattiera, la struttura regionale competente aggiorna e determina il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore, separando consegne e vendite dirette, e lo iscrive nel registro delle quote tramite SIAN.
La struttura competente comunica poi a ogni produttore, con raccomandata con avviso di ricevimento, il quantitativo aggiornato mediante certificato in due copie, di cui una destinata all’acquirente. La titolarità delle quote assegnate spetta al conduttore dell’azienda, anche se non proprietario.
Gestione unitaria di più aziende e mobilità tra tipologie di quota
Il produttore che conduce più aziende nel territorio regionale può chiedere, entro il 31 dicembre, che le quote delle singole aziende siano gestite unitariamente dalla campagna successiva, mantenendo la facoltà di ripartire liberamente la produzione tra le aziende. La struttura competente decide entro il 15 febbraio e registra la variazione nel SIAN.
È inoltre consentito il passaggio, totale o parziale, tra quota vendite dirette e quota consegne:
- su domanda motivata da presentarsi entro il 15 dicembre della campagna in corso;
- in via temporanea per la campagna in corso o in via definitiva dalla campagna successiva.
La struttura competente comunica l’esito entro 20 giorni e aggiorna i quantitativi nel SIAN.
Trasferimento delle quote con l’azienda
Quando avviene un atto o fatto giuridico che muta la conduzione di un’azienda, il trasferimento delle quote assegnate richiede la presentazione di documentazione specifica, tra cui atto di trasferimento, dati fiscali dei soggetti e certificazione del latte conferito e rettificato.
Verificata la regolarità della documentazione, la struttura competente registra la variazione nel SIAN entro 30 giorni e comunica il nuovo quantitativo al produttore interessato. Il cedente deve informare anche le ditte acquirenti a cui conferisce latte.
Trasferimento disgiunto dall’azienda
Il produttore può cedere, in tutto o in parte, la quota separatamente dall’azienda solo se:
- non vi è un adeguamento del proprio quantitativo che incida sulla quota trasferita;
- l’azienda dell’acquirente è nel territorio regionale;
- la produzione lattiera dell’acquirente, per effetto del trasferimento, non supera 30 tonnellate annue per ettaro di superficie agraria utilizzata.
Per i soci di cooperative o associazioni di produttori, il trasferimento deve essere previamente comunicato entro il 10 novembre, consentendo l’eventuale prelazione degli altri soci. Il contratto deve essere scritto e stipulato entro il 15 dicembre; produce effetti dalla campagna successiva, se registrato e trasmesso alla struttura competente entro il 31 dicembre. La validazione regionale avviene entro il 15 febbraio.
Affitto di quota
La quota non utilizzata può essere affittata separatamente dall’azienda a favore di produttori in attività con azienda in regione che abbiano prodotto e commercializzato nella campagna in corso. È ammesso anche l’affitto a favore di produttori che, per cause di forza maggiore, non abbiano commercializzato nella campagna in corso.
Il contratto deve essere scritto e presentato alla struttura competente prima del 1° marzo della campagna cui si riferisce. La struttura verifica i requisiti, convalida e registra nel SIAN entro 15 giorni. Dopo la convalida, ciascun contraente comunica l’atto ai rispettivi acquirenti.
Regime speciale per alpeggi e mayen
Per le aziende destinate ad alpeggio o mayen, la titolarità delle quote assegnate spetta al proprietario anche se non conduttore, fermo restando che il conduttore risponde degli adempimenti relativi a controlli, registri e dichiarazioni.
Le quote di queste aziende possono essere utilizzate solo per la produzione relativa al periodo di sfruttamento o di permanenza del bestiame. Se l’azienda viene data in conduzione, il proprietario deve depositare la documentazione prevista prima dell’inizio della campagna lattiera; gli effetti decorrono dalla campagna successiva, salvo atti stipulati prima della monticazione e presentati entro il 30 giugno, per i quali la struttura può riconoscere effetti già dalla campagna in corso.
Il proprietario di più aziende destinate ad alpeggio o mayen può chiedere, entro il 31 maggio, di considerare unitariamente le quote delle singole aziende con validità dal 1° aprile dello stesso anno.
Riconoscimento degli acquirenti
I produttori possono consegnare latte solo ad acquirenti riconosciuti dalla struttura competente. Il produttore deve verificare che l’acquirente sia riconosciuto; in caso contrario, il latte consegnato è interamente soggetto a prelievo supplementare a carico del produttore.
Gli acquirenti con sede legale od operativa in regione devono chiedere il riconoscimento almeno 120 giorni prima dell’avvio della raccolta. Il riconoscimento è subordinato, tra l’altro, al possesso di requisiti di impresa commerciale, alla disponibilità di locali per i controlli, all’aggiornamento della contabilità, all’invio annuale delle dichiarazioni, alla dotazione di collegamento SIAN o servizi equivalenti, alla firma digitale del legale rappresentante e alla comunicazione delle variazioni rilevanti.
Gli acquirenti riconosciuti sono iscritti in un albo regionale. Il subentro nella conduzione di un’azienda non richiede nuovo riconoscimento se il subentrante possiede i requisiti e si impegna a proseguire gli adempimenti di settore.
L’operatività senza riconoscimento comporta sanzione pari al prelievo supplementare sull’intero quantitativo ritirato in assenza di riconoscimento.
Revoca del riconoscimento degli acquirenti
Il riconoscimento è revocato entro 45 giorni dall’accertamento quando vengono meno i requisiti o in caso di reiterazione di violazioni degli obblighi previsti dalla legge e dalla normativa statale e comunitaria.
Entro 15 giorni dalla notifica della revoca, l’acquirente deve comunicarla ai conferenti. Trascorsi sei mesi dalla notifica, può essere presentata una nuova istanza, che richiede una verifica approfondita presso i locali dell’acquirente.
Obblighi contabili e comunicativi degli acquirenti
Gli acquirenti riconosciuti devono tenere un registro mensile con indicazione di produttori conferenti, quote comunicate o dichiarate, quantitativi consegnati e tenore di materia grassa, nonché degli eventuali quantitativi eccedenti la quota. Devono inoltre aggiornare l’elenco dei propri fornitori e trasmettere i dati alla struttura competente tramite SIAN entro la fine del mese successivo, anche nei mesi senza ritiri; le rettifiche sono ammesse entro 20 giorni, e per l’ultimo mese entro il 14 maggio.
Gli acquirenti devono anche comunicare prima di ogni campagna l’elenco dei trasportatori utilizzati e dei centri di raccolta. Le variazioni in corso di campagna vanno comunicate prima dell’inizio dell’attività del nuovo trasportatore.
La mancata contabilizzazione completa dei quantitativi comporta revoca del riconoscimento e sanzione pari al prelievo supplementare sul quantitativo non contabilizzato. Le altre violazioni contabili sono punite con sanzioni pecuniarie da 500 a 100.000 euro; la violazione sugli obblighi relativi ai trasportatori è punita con sanzione da 500 a 10.000 euro.
Dichiarazioni annuali degli acquirenti
Entro il 14 maggio di ogni anno, l’acquirente trasmette la dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati e del tenore medio di materia grassa, oppure la dichiarazione di assenza di consegne. Entro il 31 maggio invia inoltre una dichiarazione sul numero di vacche da latte tenute in azienda, firmata dal legale rappresentante e corredata dagli allegati controfirmati dai produttori.
Il mancato rispetto del termine del 14 maggio comporta una sanzione commisurata al prelievo dovuto per lo 0,01 per cento per ogni giorno di ritardo, con minimo di 100 euro e massimo di 100.000 euro; se la dichiarazione non arriva entro il 15 giugno, segue diffida e poi revoca del riconoscimento. Il ritardo sulla dichiarazione del 31 maggio comporta sanzione di 100 euro per ogni giorno civile di ritardo.
Trattenuta e versamento del prelievo supplementare
Quando i quantitativi rettificati superano la quota del produttore, l’acquirente trattiene mensilmente il prelievo supplementare dal corrispettivo dovuto. In caso di pluralità di acquirenti, ciascuno trattiene il prelievo per la parte di quota di propria competenza; in caso di subentro di un nuovo acquirente, il prelievo è trattenuto da quest’ultimo secondo le regole indicate.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le dichiarazioni annuali, l’acquirente versa gli importi trattenuti sul conto indicato da AGEA, registra gli estremi nel SIAN e trasmette copia della ricevuta alla struttura competente. In alternativa può prestare fideiussione bancaria secondo la disciplina statale.
Gli importi restituiti da AGEA per compensazione devono essere poi pagati ai produttori entro 15 giorni. La violazione degli obblighi di trattenuta e versamento comporta sanzione pari al prelievo eventualmente dovuto, fermo restando l’obbligo di versamento.
Comunicazioni dei produttori agli acquirenti e contabilità delle consegne
Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione annuale sulle quote, i produttori titolari di quote consegne devono consegnare all’acquirente la copia della comunicazione. In presenza di più acquirenti, il produttore deve dichiarare a ciascuno la propria quota complessiva e la ripartizione tra i diversi acquirenti; la dichiarazione va poi trasmessa alla struttura competente, che registra i dati nel SIAN.
Se nel corso della campagna il produttore cambia acquirente o modifica la ripartizione dei quantitativi, deve trasmettere una dichiarazione aggiornata al nuovo acquirente e alla struttura competente entro 15 giorni dalla variazione.
I produttori devono tenere un registro delle consegne, vidimato dalla struttura competente, con dati sulla consegna, sul trasportatore e sui veicoli impiegati, oltre alle firme richieste. La violazione comporta sanzione da 500 a 100.000 euro.
Disciplina del trasporto del latte
Il trasportatore deve tenere un registro di raccolta in duplice copia, su fogli numerati e vidimati, con i dati di acquirente, destinatario, trasportatore, data e targa del mezzo. Per ogni consegna devono essere indicati ora, produttore, quantità ritirata e firme del produttore e del conducente.
Al termine della raccolta il registro è sottoscritto dall’acquirente; una copia resta al trasportatore e una all’acquirente. La violazione è punita con sanzione da 500 a 10.000 euro. La Giunta regionale può prevedere modalità alternative di tenuta dei dati.
Obblighi dei produttori con quota vendite dirette
I produttori titolari di quote vendite dirette devono tenere, per almeno tre anni, una contabilità di magazzino accessibile ai controlli, con indicazioni mensili e per prodotto su:
- latte destinato alla trasformazione;
- latte o prodotti venduti o trasferiti;
- latte destinato ad autoconsumo;
- rimanenze di magazzino.
La violazione è sanzionata con pagamento da 500 a 50.000 euro.
Entro il 14 maggio di ogni anno il produttore trasmette la dichiarazione riepilogativa o la dichiarazione di mancata commercializzazione, anche tramite SIAN. Se vi è esubero e mancato pagamento del prelievo, la struttura competente procede alla riscossione coattiva previa diffida.
Il ritardo nella dichiarazione comporta una sanzione commisurata al prelievo dovuto per lo 0,01 per cento per ogni giorno di ritardo, con minimo di 100 euro e massimo di 1.000 euro; se la dichiarazione non è presentata entro il 15 giugno, segue intimazione e poi revoca del quantitativo di riferimento per le vendite dirette.
Decadenza delle quote non utilizzate e forza maggiore
Il produttore che nell’ultima campagna lattiera non abbia utilizzato almeno l’85 per cento del proprio quantitativo individuale di riferimento, separatamente per consegne e vendite dirette, decade dalla titolarità della quota non utilizzata. La decadenza non opera in caso di forza maggiore o di altri casi debitamente giustificati che compromettano temporaneamente la capacità produttiva.
La decadenza è comunicata entro il 30 giugno successivo alla campagna interessata ed ha effetto dalla campagna successiva; il consolidamento dei dati avviene entro il 15 settembre. Per le aziende condotte a tempo determinato, la decadenza opera anche nei confronti del proprietario.
Ai fini della verifica si considera il quantitativo di fine periodo, senza tenere conto degli affitti di quota; per le consegne si considera il quantitativo rettificato.
Chi non ha commercializzato per un’intera campagna può ottenere il ripristino dei quantitativi non utilizzati se, entro il 31 agosto successivo, prova la ripresa della commercializzazione.
Le cause di forza maggiore comprendono, tra l’altro, esproprio, malattia o decesso del produttore o del coadiuvante, furto o perdita del patrimonio bovino, calamità naturali gravi, distruzione dei fabbricati e epizoozie o altre cause sanitarie certificate. La prova deve essere trasmessa entro 30 giorni dall’evento, a pena di irricevibilità; la persistenza della causa può essere riconosciuta su domanda entro il 31 dicembre della campagna lattiera successiva a quella di trasmissione della documentazione.
Disponibilità regionale e assegnazioni di riserva
La Giunta regionale stabilisce termini e criteri per l’attribuzione delle quote della riserva nazionale assegnate alla disponibilità regionale, riservando in ogni caso:
- il 20 per cento ai giovani agricoltori tra 18 e 40 anni;
- il 20 per cento ai proprietari di aziende destinate ad alpeggi o mayen.
Non possono comunque ottenere assegnazioni i produttori che abbiano trasferito, definitivamente o temporaneamente, quote ad aziende fuori dal territorio regionale. Le assegnazioni hanno effetto dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione.
Vigilanza, oneri finanziari e sanzioni introitate
La vigilanza sull’applicazione della legge è affidata alla struttura competente, i cui funzionari hanno libero accesso ai locali aziendali e alla documentazione conservata.
L’onere complessivo previsto per alcune attività amministrative è quantificato in 5.000 euro annui a decorrere dal 2008 e trova copertura nel bilancio regionale. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati nel bilancio della Regione; gli importi del prelievo supplementare sono versati alla contabilità speciale intestata ad AGEA secondo la normativa statale.
Abrogazioni
Sono abrogate le precedenti leggi regionali della Valle d’Aosta in materia di quote latte del 2002 e del 2005.
Valutazione di attualità
La disciplina è fortemente legata al regime delle quote latte e a termini annuali di campagna lattiera ormai storicamente conclusi. Pur restando utile per ricostruzioni storiche e per eventuali contenziosi riferiti a periodi allora coperti, il testo è oggi sostanzialmente privo di applicazione pratica corrente e va considerato obsoleto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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