Cassazione Penale, Sentenza n. 10757/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per 5 anni. Il ricorrente deduce quattro motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per averlo qualificato, ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011, come persona che vive abitualmente (anche in parte) dei proventi di attività delittuosa - senza valutare correttamente prescrizioni, remissioni di querela, contravvenzioni, delitti tentati, né il suo reddito o il periodo di detenzione; (2) mancanza di motivazione circa la richiesta del Pubblico ministero di ridurre la durata a tre anni; (3) violazioni processuali e vizio di motivazione rispetto alla requisitoria del Procuratore generale sulla mancanza di elementi per dimostrare che viva con proventi illeciti; (4) eccessiva e sproporzionata durata della misura e illegittimità dell'obbligo di soggiorno, con lesione della dignità e ricadute sulla famiglia.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione sulla mancata trasmissione della requisitoria del Procuratore generale, osservando che l'art.611 cod. proc. pen. (rito applicabile) non prevede tale obbligo e che la memoria difensiva è stata depositata oltre il termine dei 15 giorni, pertanto non considerata. Sul merito dei motivi, la Corte ha ricordato che in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge prevista dal d.lgs. n.159/2011; il vizio di motivazione è censurabile in sede di legittimità solo se la motivazione è del tutto mancante o meramente apparente. Ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale non apparente: essa ha ricostruito un ampio quadro fattuale (numerosi reati lucrogenetici dal 2011 in poi, condanne irrevocabili e in primo grado, dichiarazioni di prescrizione, fatti estorsivi, custodia cautelare del 2023 per associazione e frode milionaria oltre 2.000.000 euro, condotte appropriative e ruolo di rilievo), e ha valutato la continuità e la prossimità delle condotte al momento attuale, giustificando la qualificazione come persona che vive abitualmente anche in parte dei proventi illeciti. Gli altri motivi sono stati considerati inammissibili perché prospettati in modo irrituale (vizìo di motivazione) o non devoluti specificamente in appello (durata della misura e obbligo di soggiorno). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia e misure di prevenzione)
Disciplina le misure di prevenzione; il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2 del d.lgs.; consente al giudice di prevenzione di valutare dati anche se emersi in procedimenti penali non definitivi, purché motivi congrui
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
"La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica"
Stabilisce il rito applicabile e i termini per la presentazione delle richieste e memorie nel giudizio in camera di consiglio; la mancata trasmissione della requisitoria non costituisce in sé violazione formale e la memoria depositata oltre i termini non è stata presa in considerazione
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato come norma collegata che impone il principio del provvedere motivato del giudice d'appello nelle decisioni di prevenzione (giustifica lamine alle possibilità di censura per motivazione inesistente)
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma sulla casistica di motivi di cassazione: il vizio di motivazione non è in linea di principio deducibile in Cassazione nel procedimento di prevenzione, salvo motivazione del tutto mancante o apparente
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di rifondere le spese e l'eventuale ammenda in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata la sanzione pecuniaria di €3.000
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Richiamato in ordine ai limiti di deduzione dei motivi nel ricorso (articolazione e limiti formali del ricorso in cassazione)
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione (d.lgs. 159/2011) il ricorso per cassazione è limitato alle questioni di violazione di legge: le doglianze sulla motivazione sono ammissibili in cassazione solo se la motivazione è del tutto mancante o meramente apparente (cioè priva di qualsiasi percorso logico e fattuale).
- Il giudice di prevenzione può fondare la misura anche su fatti emersi in procedimenti penali non definitivi o su reati prescritti, purché la valutazione sia congruamente motivata e non smentita da pronunce assolutorie dovute a cause estintive.
- La mancata comunicazione di una requisitoria del Procuratore generale non produce automaticamente nullità quando la normativa del rito (art.611 c.p.p.) non la impone; le memorie depositate oltre i termini stabiliti non sono considerate.
- Questioni non devolute specificamente al giudice di appello (es. durata della misura, obbligo di soggiorno) non possono essere sollevate in cassazione se il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunciarsi per mancanza di devoluzione; eccezioni sono le questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili anteriormente.
- Per impugnare la qualificazione del proposto come persona pericolosa per vivere di proventi illeciti è necessario che la difesa specifichi e dimostri in che termini la motivazione è apparente o inesistente (es. indicare contraddizioni specifiche o elementi fattuali non considerati).
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