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Ordinanza

Ordinanza n. 263/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto Dipartimentale n. 0000076 del 16/01/2025 espresso a mezzo mail alla ricorrente resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è disposto il riconoscimento del titolo di formazione professionale post-secondario della ricorrente nella scuola secondaria di II grado per la classe di concorso: A050 – SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE, subordinandolo: “al superamento di una misura compensativa, costituita, ai sensi dell’art. 49, comma 3 del D.P.R. n. 394/99 da una prova attitudinale”. - della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 07/02/2025 n. Registro Ufficiale 0005081 (allegata al n. della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Come si evince dalla Dichiarazione di Valore rilasciata dall’Ambasciata d’Italia a Il Cairo, Lei non risulta essere abilitata alla professione di docente corrispondente per la classe di concorso A028 – MATEMATICA E SCIENZE nella scuola secondaria di I grado”. - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAMADAN HADIR il 19\12\2025: - del Decreto Dipartimentale N. 003504 espresso a mezzo mail alla ricorrente in data 19 novembre 2025 resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto: “Per le motivazioni esposte in premessa, alla luce dell’attività di riesame svolta dall’Amministrazione in conformità alle indicazioni contenute nella sentenza nr. 02431 del 5 maggio 2025, l’istanza di riconoscimento prot. 21147 del 17 maggio 2024 formulata dalla Dott.ssa Hadir RAMADAN, nata il 19 giugno 1990 in Egitto, è rigettata per la classe di concorso Secondaria I Grado - A028 - Matematica e Scienze”. - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente.

Giustizia amministrativa202503413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento del titolo estero per la classe di concorso A-028 – Matematica e Scienze, adottato il 19 novembre 2025 in esecuzione dell’ordinanza cautelare resa nel giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Ministero ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Egitto, ritenendo che dalla dichiarazione di valore dell’Ambasciata italiana al Cairo non risultasse l’abilitazione alla professione docente corrispondente alla classe di concorso A-028. Con motivi aggiunti è stato impugnato il successivo provvedimento del 19 novembre 2025, adottato dall’Amministrazione in asserita esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 2431 del 29 aprile 2025. La questione sostanziale riguarda l’equiparabilità della laurea quadriennale in Pedagogia – B.Sc. and Education in Chemistry, conseguita presso la Mansoura University nel 2011, alla laurea magistrale in Scienze chimiche richiesta quale titolo di accesso alla classe di insegnamento interessata.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato la sospensione già disposta in via monocratica con decreto n. 7258/2025. Il Collegio ha rinviato all’udienza pubblica dell’8 luglio 2026 l’esame di merito della questione relativa all’equiparabilità del titolo egiziano alla laurea magistrale in Scienze chimiche, senza anticipare la decisione sulla legittimità definitiva del diniego. Quanto al periculum in mora, ha valorizzato l’incidenza del diniego sul contratto in essere tra la ricorrente e l’amministrazione scolastica fino al 31 agosto 2026, relativo alla classe di insegnamento A-028. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    sussistendo i presupposti per l’accoglimento della istanza cautelare

    La disposizione costituisce la base per la concessione della tutela cautelare mediante sospensione dell’atto impugnato, in presenza dei relativi presupposti, qui ravvisati dal Collegio anche in ragione del pregiudizio derivante dal diniego sul rapporto contrattuale scolastico in corso.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la questione relativa all’equiparabilità di un titolo di studio estero al titolo italiano richiesto per l’accesso a una classe di insegnamento può essere rinviata alla fase di merito quando richiede un esame approfondito non compatibile con la cognizione sommaria propria della tutela interinale.
  • Il diniego di riconoscimento di un titolo estero può essere sospeso cautelarmente quando incide concretamente su un contratto di insegnamento in essere con l’amministrazione e il rapporto è destinato a proseguire per un periodo determinato, integrando un pregiudizio attuale valutabile ai fini del periculum in mora.
  • La conferma in sede collegiale di una sospensione già disposta con decreto monocratico non definisce il merito della controversia: la legittimità del diniego e l’equiparabilità del titolo devono essere esaminate nella successiva udienza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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