Regolamento (UE) 2019/1243
Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento realizza un ampio allineamento della legislazione UE pre-Lisbona al sistema degli atti delegati e di esecuzione introdotto dagli articoli 290 e 291 TFUE. Interviene su numerosi atti settoriali, sostituendo il richiamo alla procedura di regolamentazione con controllo con nuove deleghe alla Commissione, oppure con atti di esecuzione soggetti al regolamento (UE) n. 182/2011. In diversi casi sopprime disposizioni non più necessarie e, in un caso, elimina del tutto il potere della Commissione perché considerato non più utile. L’allegato mostra un’impostazione uniforme: delega quinquennale, tacita proroga, possibile revoca da parte di Parlamento e Consiglio, consultazione di esperti nazionali e controllo di obiezione prima dell’entrata in vigore dell’atto delegato.
Regolamento di adeguamento al TFUE di una serie di atti dell’Unione che facevano riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo, sostituendola con atti delegati o di esecuzione, e sopprimendo alcuni poteri non più necessari.
Ambito di applicazione
Si applica agli atti giuridici elencati nell’allegato, appartenenti a diversi settori del diritto dell’Unione, e opera mediante modifiche testuali agli atti di base indicati. Le modifiche riguardano in particolare i poteri attribuiti alla Commissione per l’adozione di atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE o di atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE, nonché la soppressione di alcune disposizioni obsolete. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; lascia impregiudicate le procedure in corso nelle quali un comitato avesse già espresso il parere ai sensi dell’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima della sua entrata in vigore. Non richiede recepimento nazionale per le direttive, poiché incide solo su procedure a livello UE.
Regolamento (UE) 2019/1243: adeguamento di atti UE agli articoli 290 e 291 TFUE
Il regolamento mira ad allineare un’ampia serie di atti legislativi dell’Unione, adottati in origine prima del trattato di Lisbona, al sistema degli atti delegati e degli atti di esecuzione oggi previsto dal TFUE. Il legislatore europeo richiama espressamente l’esigenza di superare il vecchio meccanismo della procedura di regolamentazione con controllo, ormai incompatibile con il nuovo quadro istituzionale, e di garantire uniformità nell’esercizio delle competenze conferite alla Commissione.
Contesto e finalità dell’intervento
I considerando chiariscono che molti atti di base contenevano ancora riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo istituita dall’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Dopo l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, Parlamento, Consiglio e Commissione hanno convenuto sulla necessità di completare rapidamente l’allineamento dell’acquis al nuovo quadro di Lisbona. Il regolamento risponde a tale esigenza con una revisione trasversale di atti appartenenti a settori molto diversi, ma accomunati dall’esigenza di aggiornamenti tecnici, scientifici o di esecuzione.
Struttura dell’intervento normativo
Il regolamento non riscrive i settori materiali, ma modifica gli atti elencati nell’allegato. La tecnica legislativa è uniforme: gli articoli che prima rinviavano alla procedura di regolamentazione con controllo vengono sostituiti da nuove disposizioni sulla delega alla Commissione ai sensi dell’articolo 290 TFUE, oppure da disposizioni che attribuiscono competenze di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE e del regolamento (UE) n. 182/2011.
In linea generale:
- la delega è conferita per cinque anni dal 26 luglio 2019;
- la Commissione deve presentare una relazione almeno nove mesi prima della scadenza;
- la delega si rinnova tacitamente per periodi identici, salvo opposizione di Parlamento o Consiglio;
- la delega può essere revocata in qualsiasi momento;
- la Commissione deve consultare esperti designati dagli Stati membri;
- l’atto delegato deve essere notificato contestualmente a Parlamento e Consiglio;
- l’entrata in vigore è subordinata all’assenza di obiezioni entro due mesi, prorogabili di altri due mesi;
- in casi eccezionali e urgenti, alcuni atti possono essere adottati con procedura d’urgenza.
Atti per i quali sono introdotti atti delegati
Molti atti settoriali vengono allineati con nuove deleghe tecniche o di aggiornamento. Tra i principali esempi figurano:
- il regolamento sul dominio di primo livello .eu, per i criteri di designazione del Registro e le regole di politica pubblica;
- varie direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui luoghi di lavoro, DPI, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, assistenza medica a bordo delle navi, cantieri temporanei o mobili, segnaletica di sicurezza, protezione dei giovani, agenti chimici, vibrazioni, rumore, radiazioni ottiche, amianto;
- il regolamento sull’etichettatura dei pneumatici, per l’adeguamento tecnico degli allegati;
- direttive ambientali su COV, rumore ambientale e pitture/vernici;
- atti relativi alla classificazione statistica NACE e CPA;
- norme su prodotti preconfezionati, macchine, appalti nei settori difesa e sicurezza, medicinali, additivi per mangimi, prodotti di origine animale, organismi geneticamente modificati, sicurezza marittima, trasporto di merci pericolose, servizi di informazione fluviale, sicurezza dei porti, vettori aerei soggetti a divieto operativo, trasferimento tra registri delle navi, responsabilità dei vettori marittimi, medicinali orfani, medicinali per terapie avanzate, pesticidi e contratti di credito ai consumatori.
Casi in cui la Commissione riceve competenze di esecuzione
In alcuni casi il legislatore non ricorre alla delega ex articolo 290 TFUE, ma attribuisce alla Commissione poteri di esecuzione. Il caso più rilevante nel testo è la decisione n. 626/2008/CE sui sistemi mobili via satellite: la Commissione può adottare misure per un’applicazione coordinata delle norme di enforcement, comprese sospensione o ritiro coordinati delle autorizzazioni, secondo la procedura dell’articolo 10, paragrafo 3, della decisione stessa e nel quadro del regolamento (UE) n. 182/2011. Anche la direttiva 2006/42/CE viene così rimodulata per le misure su categorie di macchine potenzialmente pericolose.
Soppressione o riduzione di vecchi poteri
In alcuni atti il regolamento elimina disposizioni che prevedevano procedimenti superati o poteri ormai inutili. Per esempio:
- nel regolamento (CE) n. 1257/96 sull’aiuto umanitario sono soppressi gli articoli che rinviavano alla vecchia procedura;
- nella direttiva 2002/44/CE sulle vibrazioni e nella direttiva 2003/10/CE sul rumore sono soppressi gli articoli finali che disciplinavano la precedente procedura;
- nella decisione n. 70/2008/CE sugli sportelli doganali senza carta sono soppressi gli articoli 15 e 16, poiché il potere di proroga dei termini non è mai stato esercitato ed è ritenuto non più necessario.
Esempi di contenuti sostanziali delle nuove deleghe
In molti casi l’intervento è strettamente tecnico. Alcuni esempi significativi:
- nel regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele, la Commissione può aggiornare la classificazione armonizzata, l’allegato VIII sulla risposta di emergenza sanitaria e gli allegati da I a VIII al progresso tecnico e scientifico, con una specifica disciplina distinta per gli atti delegati;
- nella direttiva 2001/18/CE sugli OGM, la Commissione può fissare criteri di deroga, soglie di etichettatura e requisiti specifici per gli OGM non immessi in commercio;
- nel regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare, la Commissione può intervenire su gruppi di esperti scientifici, procedura per richieste di parere scientifico, criteri per l’inserimento di istituti negli elenchi e regole finanziarie per il sostegno;
- nel regolamento (CE) n. 183/2005 sui mangimi, la Commissione può introdurre criteri microbiologici, obblighi di riconoscimento, modifiche agli allegati e deroghe;
- nella direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo, la Commissione può integrare o modificare le ipotesi per il calcolo del TAEG;
- nella direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei pesticidi, la Commissione può aggiornare gli allegati I-IV al progresso scientifico e tecnico.
Rapporti con altri atti e regole procedurali
Il regolamento richiama espressamente il regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione e l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» per la consultazione degli esperti nazionali nella preparazione degli atti delegati. In più punti si specifica che le competenze delegate non possono ampliare l’ambito materiale dell’atto di base, salvo che ciò sia espressamente previsto, e in diversi casi si impone alla Commissione l’adozione di atti delegati distinti per ciascun potere conferito.
Rilievo pratico per operatori e professionisti
Per gli avvocati e i commercialisti italiani, il regolamento è rilevante soprattutto per il metodo di produzione normativa che impone: gli atti settoriali interessati continueranno a essere aggiornati dalla Commissione mediante strumenti più rapidi e flessibili rispetto al passato. Ciò significa che, in molti settori regolati, gli operatori dovranno monitorare con continuità gli atti delegati e di esecuzione successivi, perché le specifiche tecniche, i modelli documentali, le soglie, gli allegati e taluni requisiti di conformità potranno essere modificati senza una nuova legge o direttiva di base.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le modifiche agli atti di base elencati nell’allegato producono i loro effetti secondo le regole specifiche inserite nei rispettivi atti, con decorrenza in genere dal 26 luglio 2019 per le deleghe della Commissione.
Disposizioni principali
Oggetto e tecnica di adeguamento
L’articolo 1 dispone che gli atti elencati nell’allegato siano modificati come ivi stabilito. Il regolamento ha quindi funzione di coordinamento normativo e di sostituzione puntuale delle precedenti basi procedurali, senza disciplinare ex novo i settori materiali interessati.
Salvaguardia delle procedure già avviate
L’articolo 2 prevede che restino impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell’entrata in vigore del regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Riforma generale delle deleghe alla Commissione
Il considerando centrale afferma che la maggior parte dei poteri conferiti negli atti di base che richiamavano la procedura di regolamentazione con controllo soddisfa i criteri dell’articolo 290, paragrafo 1, TFUE; altri soddisfano quelli dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Il regolamento impone in generale il ricorso agli atti delegati o agli atti di esecuzione, con consultazione di esperti nazionali e informazione simultanea di Parlamento e Consiglio.
Disciplina uniforme della delega
Nei singoli atti modificati, la delega alla Commissione è in genere conferita per cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019, con relazione della Commissione almeno nove mesi prima della scadenza, proroga tacita per periodi identici salvo opposizione di Parlamento o Consiglio tre mesi prima della scadenza, possibilità di revoca in qualsiasi momento, consultazione degli esperti designati dagli Stati membri, notifica immediata dell’atto delegato e facoltà di obiezione entro due mesi, prorogabili di altri due mesi su iniziativa del Parlamento o del Consiglio.
Ricorso alla procedura d’urgenza
Per numerosi atti modificati è prevista una procedura d’urgenza: l’atto delegato entra in vigore immediatamente e si applica fino a eventuali obiezioni; la notifica deve indicare i motivi dell’urgenza; se Parlamento o Consiglio sollevano obiezioni, la Commissione abroga immediatamente l’atto.
Sostituzione con atti di esecuzione
In alcuni atti, le misure tecniche o di coordinamento sono qualificate come atti di esecuzione e sono adottate secondo il regolamento (UE) n. 182/2011. È il caso, tra gli altri, della decisione n. 626/2008/CE sui sistemi mobili via satellite e della direttiva 2006/42/CE per alcune misure relative a categorie di macchine potenzialmente pericolose.
Soppressione di poteri non più necessari
In diversi atti il regolamento sopprime disposizioni relative alla vecchia procedura di regolamentazione con controllo quando la delega non è più ritenuta necessaria, come nel regolamento (CE) n. 1257/96 sull’aiuto umanitario o nella decisione n. 70/2008/CE in materia doganale.
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