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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19021/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano per cassazione le condanne per numerosi furti aggravati di energia elettrica e, per Caruso, per delitto associativo. I principali motivi di ricorso erano: (i) la mancata riqualificazione delle condotte da furto aggravato a frode informatica (art. 640‑ter c.p.) in relazione ai contatori elettronici; (ii) vizi processuali relativi alla notifica dell'avviso di deposito delle motivazioni (per Mirabile); (iii) doglianze sulla sussistenza dell'associazione e sulla partecipazione di singoli imputati a specifici episodi; (iv) censura del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del calcolo della pena (compresa la continuazione e la prescrizione). Alcuni difensori chiedevano altresì rilievi di fatto sulla valutazione delle intercettazioni e delle videoriprese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e/o inammissibili e li ha respinti. In particolare: (a) è stata esclusa la riqualificazione delle condotte in frode informatica, ritenendo che la sottrazione non contabilizzata di energia (anche tramite alterazione dei contatori elettronici, disinstallazione e violazione dei sigilli o manipolazioni meccaniche su contatori elettromeccanici) integri il delitto di furto; (b) l'eccezione di nullità per mancata/notifica errata dell'avviso di deposito per Mirabile è stata ritenuta inattuale perché l'avviso è stato notificato successivamente (7/3/2025) e i difensori non hanno prodotto un ulteriore ricorso; (c) le censure relative alla qualificazione dei fatti, alla partecipazione ai singoli episodi e al trattamento sanzionatorio sono state ritenute generiche o non idonee a confutare la motivazione dei giudici del merito. Di conseguenza sono state confermate, nei limiti già delineati dalle precedenti sentenze (compresi i riti di prescrizione già intervenuti su taluni capi), le pronunce di condanna e le determinazioni sulla pena; i ricorsi sono stati respinti e le impugnazioni dichiarate inammissibili quando del caso.

Norme richiamate

  • art. 640 ter cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la frode informatica punita dall'art. 640 ter non sia operativa quando la condotta abbia comportato la materiale sottrazione di energia all'ente erogatore; la manipolazione del contatore che produce sottrazione di energia integra il furto e non la frode informatica, salvo ipotesi in cui l'intervento riguardi esclusivamente il software/sistema senza appropriazione.

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    Richiamata per equiparazione strutturale alla frode informatica: la Cassazione ricorda la distinzione già operata nelle Sezioni Unite (Nastasi) tra truffa e furto nel caso di manomissione dei contatori.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiesta invocazione dell'assoluzione per evidente innocenza; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per applicare l'art. 129 e che la prova della partecipazione fosse stata adeguatamente dimostrata dai giudici di merito.

  • art. 548 comma 3 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza nel rito abbreviato. La Corte ha distinto il caso dalle Sezioni unite Sinito in quanto qui si discuteva dell'avviso di deposito e non dell'estratto, e ha ritenuto la questione superata dalla successiva notifica effettuata.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla legittimazione alla proposizione del ricorso: la notifica dell'avviso integra i termini per il difensore e il ricorso personale dell'imputato non è previsto.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri di determinazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivatamente negato l'applicazione per via del ruolo e della reiterazione dei reati.

  • art. 62 bis cod. pen.

    Richiamata nella discussione sulle aggravanti e sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto infondate le richieste di equiparazione che avrebbero comportato diversa incidenda prescrizionale.

  • art. 625 e art. 61 n.11 cod. pen.

    Citati come riferimento alle aggravanti contestate per i furti aggravati; la Corte ha ritenuto congrua la qualificazione e l'applicazione delle aggravanti in relazione alle modalità e all'organizzazione della condotta.

  • Sez. Un. (Nastasi) n. 10495/1996

    Precedente richiamato per il principio che la manomissione del contatore che altera la misurazione e determina sottrazione di energia integra il furto e non la truffa; la Corte lo applica all'odierna fattispecie anche con riferimento ai contatori elettronici.

  • Sez. Un. (Sinito) n. 698/2020

    Causa richiamata per la questione della notifica dell'estratto della sentenza nel rito abbreviato; la Corte ha distinto il caso di specie e ha ritenuto non applicabile pedissequamente quella pronuncia.

Massime di principio

  • La manomissione del contatore che determina energia non contabilizzata integra, di regola, il reato di furto (anche se la manipolazione riguarda contatori elettronici), soprattutto quando si procede alla disinstallazione, violazione dei sigilli o interventi materiali: la mera qualità 'informatico/elettronica' del dispositivo non trasforma automaticamente il fatto in frode informatica.
  • Per invocare l'art. 640 ter è necessario dimostrare che l'intervento abbia riguardato esclusivamente il sistema informatico e l'alterazione dei dati in esso contenuti senza una contestuale appropriazione materiale dell'energia o altra cosa; dove vi sia appropriazione la qualificazione resta furto.
  • Le contestazioni generiche o non specificamente motivate sulla valutazione di prove (intercettazioni, videoriprese) sono difficilmente accolte in cassazione: occorre indicare puntualmente il vizio di diritto o la contraddittorietà manifesta della motivazione.
  • Un vizio di notifica (es. avviso errato) può diventare inattuale se la notifica dovuta viene effettuata successivamente; in tal caso la difesa deve esercitare tempestivamente i rimedi procedurali (ad es. nuovo ricorso) e dimostrare il pregiudizio concreto.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice del merito valuta il ruolo organizzativo o la reiterazione dei reati come segni di scarsa meritevolezza; per ottenere riduzioni occorre argomentare circostanze concrete di meritevolezza secondo l'art. 133 c.p.
  • Quando più soggetti collaborano in modo coordinato per ottenere energia non contabilizzata, la condotta è valutata globalmente e può configurare concorso nei reati di furto a carico di ciascuno in funzione del contributo fornito.

Testo integrale

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