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Ordinanza

Ordinanza n. 235/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione antimafia interdittiva prefettizia, unitamente agli atti istruttori e, con motivi aggiunti, al divieto comunale di prosecuzione dell’attività commerciale e alla cessazione degli effetti della SCIA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, contro la comunicazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Vibo Valentia, contro una nota della Legione Carabinieri Calabria - Comando Provinciale di Vibo Valentia e contro gli atti del fascicolo istruttorio, inclusa la richiesta alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l’ordinanza dirigenziale comunale recante il divieto di prosecuzione dell’attività commerciale e la cessazione degli effetti della SCIA, nonché la comunicazione di avvio del relativo procedimento. È stata richiesta la sospensione cautelare degli atti impugnati. Il testo dell’ordinanza non specifica le singole censure dedotte, limitandosi a rilevare che esse non appaiono prima facie suscettibili di favorevole valutazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e ha respinto la domanda cautelare, giudicando le censure non prima facie meritevoli di accoglimento. La motivazione cautelare è sintetica e non contiene una distinta analisi del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il rigetto è pronunciato con espressa riserva di un’autonoma e successiva valutazione del provvedimento impugnato con motivi aggiunti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e rigettato la domanda di sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando le censure dedotte non risultino, a una prima valutazione, suscettibili di favorevole apprezzamento.
  • Il rigetto della domanda cautelare non pregiudica l’autonoma e successiva valutazione di merito degli atti impugnati con motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaLicenze e autorizzazioni di poliziaSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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