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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22331/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame con cui era stata confermata la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP nei confronti dell'indagato per il delitto connesso all'evasione di Artem Uss. Il ricorrente denunciava: violazione di legge e vizio di motivazione sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga), sulla proporzionalità della misura rispetto alla pena prevedibile (art. 275, commi 2 e 2‑bis c.p.p.), sulla mancata valutazione di misure alternative come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e sulla corretta applicazione delle regole di motivazione richieste dagli artt. 292 c.p.p. e 606 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati o non consentiti. Ha osservato che il Tribunale, nel riesame disposto dopo parziale annullamento della VI Sezione (che aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 61‑bis), era legittimato a riformulare la valutazione prognostica e ha adeguatamente motivato la persistenza del quadro cautelare: ruolo non marginale dell'imputato nell'organizzazione dell'evasione, contatti e collegamenti transnazionali, risorse economiche e residenza/rapporti all'estero idonei a sostenere il rischio di fuga, nonché la non verosimiglianza di una pena definitiva inferiore ai tre anni. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza sul valore prognostico del limite dei tre anni di pena (art. 275, comma 2‑bis) precisando che, in mancanza di elementi sopravvenuti come una sentenza di condanna definitiva sotto quel limite, non opera un automatismo modificativo della misura cautelare. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    art. 275, commi 2 e 2‑bis, cod. proc. pen.

    La disposizione impone al giudice della cautela una prognosi sulla concedibilità futura della sospensione condizionale e sul rischio che la pena finale sia inferiore ai limiti che escluderebbero la misura intramuraria; la Corte ha ritenuto che tale valutazione sia effettuabile in sede preventiva e non sia modificata automaticamente in corso di esecuzione salvo eventi sopravvenuti concreti (es. sentenza di condanna definitiva sotto il limite).

  • art. 61‑bis cod. pen.

    Aggravante per l'operare di un gruppo transnazionale. La VI Sezione aveva escluso la sua applicazione, con incidenza sul quadro edittale; la Corte ha però rilevato che l'elisione dell'aggravante non ha necessariamente cancellato gli elementi fattuali (modalità e scala dell'azione) che giustificano la misura cautelare.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    art. 292, comma 2, lett. c), c‑bis) ed e), cod. proc. pen.

    Imposizione dei requisiti di motivazione delle misure cautelari: attualità e concretezza delle esigenze cautelari, obbligo di valutare le misure alternative e la proporzionalità. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito motivazione adeguata rispetto a tali profili.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Censura dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente manifestamente infondati o non consentiti e ha dichiarato il ricorso inammissibile.

  • art. 300 cod. proc. pen.

    La norma riguarda gli eventi sopravvenuti rilevanti in fase di esecuzione; la Corte ha richiamato che sviluppi processuali intervenuti dopo la decisione cautelare attengono alla fase esecutiva e non possono di regola mutare la prognosi cautelare originaria se non mediante atti specifici (es. istanza ex art. 299).

  • art. 799 cod. proc. pen.

    Richiama il principio della verifica periodica dell'adeguatezza della misura in corso di esecuzione; la Corte ha distinto l'ambito di verifica endoprocedimentale da quello della prognosi preventiva ex art. 275.

  • art. 536 cod. proc. pen.

    Norma sul possibile effetto sospensivo dell'esecuzione per pene fino a tre anni; richiamata nella discussione giurisprudenziale sul rilievo del limite triennale ai fini cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al versamento alla Cassa delle Ammende; applicata per l'irrogazione della somma di euro 3.000.

Massime di principio

  • Il giudice del riesame, anche dopo un annullamento parziale di legittimità, è libero di rinnovare la valutazione del compendio probatorio e motivare diversamente; non è vincolato a riproporre automaticamente la precedente motivazione.
  • L'aggravante eliminata in sede di legittimità modifica la cornice edittale ma non cancella automaticamente gli elementi fattuali (modalità dell'azione, collegamenti transnazionali, ruolo dell'imputato) che possono giustificare la custodia cautelare; occorre valutare caso per caso.
  • Il limite di tre anni previsto dall'art. 275, comma 2‑bis c.p.p. ha rilievo prognostico in fase preventiva: può ostare all'applicazione di misure intramurarie se il giudice ritiene verosimile una pena definitiva sotto tale soglia; tuttavia, in assenza di sentenza definitiva che dimostri tale esito, non opera un automatismo che imponga revoca della misura.
  • Per ritenere insussistente il pericolo di fuga è necessario un esame concreto e motivato delle circostanze (risorse economiche, rapporti e interessi all'estero, ruolo nell'organizzazione evasiva, contatti con fuggitivi); la mera possibilità teorica di misure alternative (arresti domiciliari con braccialetto) richiede una specifica argomentazione che dimostri la loro idoneità a neutralizzare i rischi.
  • Eventi processuali successivi rilevanti per la quantificazione della pena o per la posizione dei coimputati possono giustificare una nuova istanza di riesame o atti in esecuzione (es. art. 299 o art. 300 c.p.p.) ma non necessariamente impongono la modifica della misura cautelare in assenza di elementi concreti e sopravvenuti.

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