Sentenza del 04/01/2022 n. 2 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia tributaria relativa ad avvisi di accertamento per maggior reddito di capitale/partecipazione per l'anno 2007: da un lato G.C.M. impugnava l'accertamento personale (Irpef) relativo a utili occulti a lui ascritti come socio della "A. Romano s.r.l."; dall'altro l'Agenzia impugnava la pronuncia della CTR dell'Umbria che aveva dichiarato nulla l'accertamento notificato agli ex soci perché la società era stata cancellata dal registro delle imprese e aveva escluso il subentro automatico dei soci nei debiti tributari della società estinta (richiamando art. 36 DPR 602/1973 e art. 2945 c.c.). La questione centrale era se, a seguito della cancellazione della società, gli ex soci possano essere considerati successori nelle obbligazioni tributarie non definite in liquidazione e dunque aggredibili dall'Amministrazione finanziaria, e come ciò incida sulla posizione processuale del socio nel giudizio tributario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i due procedimenti e ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate (RG 17384/2015), ritenendo che la cancellazione della società dal registro determini l'estinzione dell'ente ma anche la possibile successione dei soci nei rapporti debitori non estinti a seguito di liquidazione. La Corte ha pertanto cassato la sentenza della CTR dell'Umbria nei punti ritenuti errati e ha rinviato il giudizio alla CTR dell'Umbria in diversa composizione per nuovo esame. L'esito favorevole all'Agenzia si riflette anche sul ricorso del socio G.C.M. (RG 758/2015), la cui posizione rimane connessa e da riesaminare alla luce del principio affermato. In sostanza la Cassazione ha riconosciuto la legittimità dell'azione dell'Ufficio nei confronti degli ex soci per debiti tributari non definiti in liquidazione, con conseguente rinvio per ulteriore istruttoria e decisione.
Norme richiamate
Codice civile
art. 2495 c.c.; art. 2909 c.c.; art. 2945 c.c.; art. 159 c.p.c.; art. 110 c.p.c.
Art. 2495 c.c. e principi civilistici sono richiamati per spiegare la comunione tra soci sui residui di liquidazione e la possibile successione nei debiti della società cancellata; l'art. 2945 c.c. era invocato dalla CTR per dichiarare improcedibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva, ma la Cassazione ha ritenuto che tale applicazione era erronea in presenza della possibilità di successione degli ex soci. Art. 159 c.p.c. è richiamato nelle doglianze sulla estensione della nullità degli atti presupposti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La norma disciplina la responsabilità dei soci per debiti tributari della società cancellata (limitatamente alle somme incassate nei due anni precedenti la liquidazione); la Corte ha chiarito che tale previsione non esclude la possibilità dell'Amministrazione di agire nei confronti degli ex soci quando sussistano elementi che facciano ritenere la distribuzione di utili occultati, e in generale ha ritenuto non dirimente il fatto che i soci abbiano percepito o meno riparti formali nella liquidazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 39, comma 1 (citato)
Richiamato nel quadro delle norme tributarie che regolano accertamenti e responsabilità, la sentenza utilizza il quadro normativo tributario per sostenere la legittimità dell'azione diretta contro il socio per redditi di partecipazione non dichiarati.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norme del processo tributario richiamate dal contribuente per contestare la nullità dell'atto impositivo e le regole del contraddittorio; la Cassazione ha ritenuto infondate, nella sostanza, le doglianze processuali quando l'Ufficio agisce autonomamente contro il socio.
Codice di procedura civile
art. 274 c.p.c.; artt. 336-337 c.p.c.; artt. 295-297 c.p.c.; art. 383 c.p.c.; art. 360 c.p.c.
Art. 274 c.p.c. usato per la riunione dei procedimenti; le norme sulla pregiudizialità e sospensione (artt. 295-297, 336-337) sono richiamate per valutare la necessità/facoltà di sospendere un giudizio in presenza di una questione pregiudiziale non definitiva; art. 383 c.p.c. è impiegato per il rinvio alla CTR in diversa composizione; art. 360 c.p.c. per i motivi di cassazione dedotti.
Statuto del Contribuente
Invocato dal contribuente in relazione al diritto al contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha ritenuto che il diritto al contraddittorio non esonera il socio dall'onere di provare l'assenza di distribuzione di utili occultati quando l'Ufficio agisce autonomamente contro di lui.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente, ma non esclude che gli ex soci possano succedere nei rapporti debitori non definiti in liquidazione: l'Amministrazione può agire contro i soci per debiti tributari residui.
- Nei casi di società di capitali a ristretta base societaria, se emergono utili non contabilizzati, opera la presunzione che tali utili siano stati attribuiti pro quota ai soci; spetta al contribuente fornire la prova contraria (accantonamento o reinvestimento).
- La circostanza che i soci abbiano percepito o meno un riparto formale in liquidazione non è sempre dirimente: possono esistere sopravvenienze attive o beni non contabilizzati che giustificano l'azione dell'Ufficio nei confronti degli ex soci.
- L'azione dell'Amministrazione contro il socio è autonoma rispetto all'accertamento nei confronti della società: l'esistenza o l'esito del giudizio sulla società non è sempre condizione di procedibilità per l'accertamento personale del socio.
- La sospensione del giudizio per pregiudizialità non è automaticamente obbligatoria se la causa pregiudicante non è passata in giudicato; la sospensione può essere adottata facoltativamente e va valutata caso per caso.
- In presenza di contestazioni su riparto dell'onere probatorio, il giudice valuta le prove documentali e gli indici presuntivi di distribuzione; per il contribuente resta l'onere di provare l'assenza di passaggio di ricchezza ai soci.
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