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Sentenza

Sentenza n. 11389/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto direttoriale-OMISSIS- del 23/04/2025, che, in materia di Fondo unico dello spettacolo (FUS), stabilisce, in danno di-OMISSIS--OMISSIS-, il rigetto della domanda di ammissione al triennio 2025-2027 e la decadenza dal consuntivo anno 2024.

Giustizia amministrativa202508083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto direttoriale del 23 aprile 2025 recante la decadenza dal contributo FUS assegnato per il 2024 e il rigetto della domanda di ammissione al triennio 2025-2027

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero della cultura aveva disposto, da un lato, la decadenza dal contributo FUS relativo al 2024, ai sensi dell’art. 8 del d.m. 27 luglio 2017, e, dall’altro, il rigetto della domanda di ammissione al triennio 2025-2027 per il difetto dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 3, lettera g), e dall’art. 34 del d.m. 23 dicembre 2024, n. 463. Le determinazioni amministrative erano fondate sulla sentenza della Corte di cassazione del 21 gennaio 2025, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di appello confermativa della condanna del ricorrente per un delitto previsto dall’art. 544-ter c.p. Il ricorrente ha dedotto: la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 3, lettera d), del d.m. 27 luglio 2017 e dei principi di certezza del diritto, irretroattività degli effetti sfavorevoli e proporzionalità quanto all’efficacia temporale del requisito dell’assenza di condanne definitive; la violazione della presunzione di innocenza, della certezza del diritto e del legittimo affidamento con riferimento all’attività 2024; l’insussistenza di elementi non veritieri nella dichiarazione resa a saldo, asseritamente effettuata in buona fede, ai fini dell’art. 8, comma 1, del d.m. 27 luglio 2017; nonché la violazione del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità della domanda relativa alla decadenza dal contributo 2024, ritenendo l’atto meramente confermativo di un precedente decreto non impugnato, e ha contestato nel merito le censure.

La decisione

Il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso chiedendo la compensazione delle spese. Il TAR ha ritenuto la rinuncia priva dell’effetto estintivo tipico perché non sottoscritta personalmente dalla parte né dal difensore munito di procura speciale, non notificata al Ministero resistente e depositata oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza, in violazione delle formalità previste dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. Tuttavia, l’atto ha manifestato in modo inequivoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza decisione definitiva sui motivi di merito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche in considerazione della motivazione dell’ordinanza cautelare che aveva già evidenziato la plausibile legittimità delle determinazioni ministeriali: il ricorrente aveva dichiarato il 31 gennaio 2025 il rispetto delle condizioni per il contributo, pur dopo la pronuncia della Cassazione, mentre la domanda di ammissione al triennio richiedeva dichiarazioni relative all’assenza di condanne definitive. Le spese sono state liquidate in euro 2.500, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 8 d.m. 27 luglio 2017

    Prevede la decadenza dal contributo annuale FUS, tra l’altro, quando la documentazione presentata dal beneficiario ai fini della determinazione del saldo contiene elementi non veritieri.

  • art. 30, comma 3, lettera d), d.m. 27 luglio 2017

    Richiede, per la conferma del contributo nel settore considerato, l’assenza di condanne definitive per i delitti indicati nel Titolo IX-bis del Libro II del codice penale.

  • art. 3, comma 3, lettera g), d.m. 23 dicembre 2024, n. 463

    Prevede che la domanda di ammissione al triennio 2025-2027 contenga la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.

  • art. 34 d.m. 23 dicembre 2024, n. 463

    Per il settore interessato richiede la dichiarazione di non aver riportato condanne definitive per i delitti indicati dalla disciplina di riferimento.

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso e le relative formalità, la cui inosservanza impedisce, nel caso concreto, l’estinzione del giudizio per rinuncia.

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    Stabilisce che la condanna del rinunciante alle spese costituisce la regola anche in caso di rinuncia rituale.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    Richiede, per la produzione dell’effetto estintivo della rinuncia, il rispetto delle formalità relative alla sottoscrizione, notificazione e tempestivo deposito.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di attribuire rilievo alla rinuncia irrituale quale manifestazione inequivoca della sopravvenuta carenza di interesse, comportante l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Impone la dichiarazione di improcedibilità quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È richiamato per l’avviso alle parti circa i profili di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 544-ter c.p.

    È la disposizione incriminatrice relativa al reato per il quale il ricorrente era stato condannato; la sentenza penale è stata posta a fondamento delle determinazioni ministeriali.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso amministrativo produce l’estinzione del giudizio solo se sono rispettate le formalità previste dall’art. 84 c.p.a., inclusi la sottoscrizione personale della parte o del difensore munito di procura speciale, la notificazione alle parti costituite e il deposito nel termine previsto prima dell’udienza.
  • Una rinuncia irrituale, pur non determinando l’estinzione del giudizio, può integrare una manifestazione inequivoca della sopravvenuta carenza di interesse e comportare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità della domanda principale senza che il giudice debba definire nel merito i motivi di legittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo.
  • Anche quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato il probabile esito della controversia alla luce degli atti già esaminati.
  • La condanna del rinunciante alle spese costituisce la regola anche in caso di rinuncia rituale, sicché la richiesta di compensazione non determina automaticamente la deroga al criterio ordinario previsto dall’art. 84, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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