Deliberazione n. 346 del 04/06/2025
Provvedimento del 4 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, a seguito di una segnalazione relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforma digitale. L’intervento urgente aveva imposto alla piattaforma di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale e di conservare, per fini probatori e per 12 mesi, l’eventuale contenuto acquisito in chiaro. Il provvedimento finale si limita alla ratifica dell’atto urgente adottato dal dirigente competente.
Ratifica di provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn
Ratifica di provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per segnalazione di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento adottato in via d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per le segnalazioni relative a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali.
Origine del procedimento e quadro normativo
La vicenda prende avvio da una segnalazione presentata dalla persona interessata all’Autorità, con richiesta di intervento nei confronti della piattaforma Telegram. Il Garante richiama come base normativa l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni anche da parte dei minori ultraquattordicenni e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimento urgente adottato il 30 maggio 2025
Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina sul revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 181 del 30 maggio 2025. Con tale atto ha:
- ingiunto a Telegram FZ-LLC l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, ai soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- richiesto che la conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione del 4 giugno 2025, ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo dà atto anche della trasmissione della determinazione al gestore della piattaforma e della presentazione di osservazioni ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, senza però sviluppare ulteriori valutazioni sostanziali.
Esito del procedimento
L’esito è quindi la conferma dell’efficacia del provvedimento urgente già adottato, finalizzato soprattutto a impedire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale valore probatorio per il periodo indicato. Non risultano nel provvedimento sanzioni pecuniarie, né ulteriori misure correttive o divieti autonomi oltre quelli già disposti in via d’urgenza.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione riconducibile all’art. 144-bis del Codice privacy, rappresentando il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La segnalazione era indirizzata alla piattaforma Telegram indicata dall’interessato.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 181 del 30 maggio 2025. Con tale atto ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale a fini probatori
Il provvedimento urgente ha inoltre prescritto alla società la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicare tempestivamente tali misure al Garante.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 4 giugno 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente adottato il 30 maggio 2025 nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il testo non contiene una nuova istruttoria di merito né ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già imposte in via d’urgenza.
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