Ordinanza ingiunzione o revoca n. 530 del 25/09/2025
Provvedimento del 25 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che il Comune di Isola del Gran Sasso ha pubblicato sul proprio sito istituzionale due delibere di Giunta contenenti dati personali della reclamante, inclusi riferimenti a un procedimento penale, senza adeguato oscuramento e in assenza di idoneo presupposto normativo. È stato inoltre rilevato il mancato riscontro tempestivo alla richiesta di cancellazione dei dati. Il trattamento è stato dichiarato illecito e al Comune è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro, con ordine di pagamento e pubblicazione del provvedimento.
Comune di Isola del Gran Sasso: pubblicazione online di delibere contenenti dati personali e dati giudiziari di una dipendente, senza idonea base giuridica e senza riscontro all'istanza di cancellazione
Comune di Isola del Gran Sasso: diffusione online di delibere con dati personali e giudiziari di una dipendente
Il provvedimento riguarda il Comune di Isola del Gran Sasso e la pubblicazione sul sito istituzionale di due deliberazioni di Giunta contenenti dati personali della reclamante, tra cui riferimenti a un procedimento penale. Il procedimento è scaturito da reclamo dell'interessata ex art. 77 GDPR, che aveva chiesto anche la cancellazione/oscuramento dei dati.
Fatti e origine del procedimento
La reclamante, dipendente del Comune all'epoca dei fatti, ha lamentato che le delibere pubblicate all'Albo pretorio online riportassero informazioni personali non pertinenti e riferimenti a un procedimento penale a suo carico, con possibilità di identificazione indiretta come precedente responsabile dell'Area amministrativa e finanziaria. Dopo la richiesta di cancellazione, il RPD e il Segretario comunale avevano suggerito l'oscuramento dei dati, ma tale indicazione non è stata attuata e gli atti sono rimasti online per circa 15 giorni ciascuno.
Istruttoria e ricostruzione del Comune
Nel corso dell'istruttoria, il Comune ha spiegato che il sistema informatico prevedeva un flag di riservatezza da selezionare in fase di predisposizione dell'atto e un alert in fase di pubblicazione; tuttavia, nel caso concreto, il flag non era stato impostato dal proponente. L'addetto alle pubblicazioni, non ricevendo alcun alert, ha proceduto alla pubblicazione senza ulteriori verifiche. Il Comune ha inoltre rappresentato di aver avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell'allora vice segretario comunale e di non aver rilevato tracce della delibera online nei motori di ricerca.
Valutazioni del Garante sulla diffusione dei dati
L'Autorità ha richiamato i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione di cui all'art. 5 GDPR, nonché le condizioni di liceità degli artt. 6 e 10 GDPR. Per i dati relativi a condanne penali e reati, il trattamento è ammesso solo sotto il controllo dell'autorità pubblica o se autorizzato dal diritto dell'Unione o nazionale con garanzie adeguate. Il Garante ha ribadito che la pubblicazione online di atti pubblici non comporta un automatismo nella diffusione di qualunque dato in essi contenuto e che la pubblica amministrazione deve verificare in concreto pertinenza e non eccedenza dei dati diffusi.
Responsabilità del titolare del trattamento
Pur essendo l'errore riconducibile a specifiche persone fisiche interne all'ente, il Garante ha affermato che, nel contesto lavorativo, il trattamento resta imputabile al titolare del trattamento nel suo complesso, cioè al Comune. È stato quindi ritenuto illecito il trattamento effettuato mediante diffusione online di dati personali e giudiziari senza adeguata base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 10 GDPR e degli artt. 2-ter e 2-octies del Codice privacy.
Mancato riscontro all'istanza di cancellazione
L'Autorità ha accertato anche la violazione degli artt. 12, parr. 3 e 4, e 17 GDPR per mancato riscontro alla richiesta di cancellazione avanzata dall'interessata. Il titolare avrebbe dovuto rispondere senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese, oppure informare dei motivi del diniego e dei mezzi di tutela, cosa che non è avvenuta.
Sanzione, criteri di quantificazione e misure accessorie
Il Garante ha ritenuto applicabile l'art. 83, par. 3, GDPR, trattandosi di un'unica condotta con violazioni collegate. La sanzione è stata determinata in euro 3.000, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell'art. 83, par. 1, GDPR. Nella quantificazione sono stati considerati: la diffusione riferita a un solo interessato; la limitata durata della pubblicazione; l'assenza di indicizzazione; la presenza di dati giudiziari; la natura colposa della violazione; le misure organizzative esistenti ma non attivate; l'assenza di precedenti; la cooperazione con l'Autorità; la complessità dei rapporti interni e la ridotta dimensione del Comune.
Esito finale
Il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento, ha ordinato al Comune il pagamento della sanzione di euro 3.000 e ha disposto la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito istituzionale dell'Autorità, oltre all'annotazione nel registro interno. Non sono state adottate misure correttive ulteriori, poiché le delibere non risultavano più consultabili online al momento della decisione.
Punti principali
Origine del reclamo e fatti contestati
La reclamante, dipendente del Comune all'epoca dei fatti, ha segnalato la pubblicazione sul sito istituzionale di due delibere di Giunta contenenti informazioni personali e riferimenti a un procedimento penale nei suoi confronti. Dopo una richiesta di cancellazione dei dati, supportata dal parere del RPD e del Segretario comunale per l'oscuramento, le delibere sono rimaste pubblicate per circa 15 giorni.
Esito dell'istruttoria e base giuridica
L'istruttoria ha confermato che la diffusione online è avvenuta per un errore umano: il soggetto addetto alla pubblicazione non ha ricevuto l'alert di riservatezza perché il proponente non aveva impostato il flag privacy. Il Garante ha ritenuto la diffusione illecita per violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché per assenza di idonea base giuridica ai sensi degli artt. 5, 6 e 10 GDPR e degli artt. 2-ter e 2-octies del Codice privacy.
Mancato riscontro alla richiesta di cancellazione
È stato accertato anche il mancato riscontro all'istanza dell'interessata ai sensi dell'art. 17 GDPR. Il Comune non ha fornito risposta entro il termine di un mese previsto dall'art. 12, parr. 3 e 4, né ha informato l'interessata dei motivi dell'eventuale inottemperanza e delle tutele esperibili.
Sanzione e criteri di quantificazione
Il Garante ha applicato l'art. 83, par. 3 e par. 5, GDPR, ritenendo che le violazioni fossero riconducibili a un'unica condotta. La sanzione è stata determinata in euro 3.000, tenendo conto, tra gli altri elementi, del numero limitato di interessati, della durata contenuta della pubblicazione, della natura anche giudiziaria dei dati, della colpa, delle misure organizzative esistenti ma non attivate, della cooperazione del Comune, dell'assenza di precedenti e delle dimensioni ridotte dell'ente.
Provvedimenti accessori e impugnazione
Non sono state disposte misure correttive ex art. 58, par. 2, GDPR perché la condotta aveva esaurito i suoi effetti e le delibere non erano più consultabili. È stata disposta la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e l'annotazione nel registro interno. È possibile proporre ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 25 set 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 572 del 25/09/2025
- Provvedimento · 25 set 2025Provvedimenti del 25/09/2025
- Provvedimento · 25 set 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 570 del 25/09/2025
- Provvedimento · 25 set 2025Prescrizioni del Garante n. 567 del 25/09/2025
- Provvedimento · 25 set 2025Prescrizioni del Garante n. 543 del 25/09/2025
- Provvedimento · 25 set 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 533 del 25/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →