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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 112 del 26/02/2026

Provvedimento del 26 febbraio 2026

Garante Privacy112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato l’illiceità del trattamento effettuato da un istituto scolastico che ha diffuso sul sito istituzionale gli orari di servizio e i turni di sorveglianza dei docenti, con nominativi e materia insegnata, e ha reso conoscibili nel registro elettronico assenze e sostituzioni dei docenti tramite la funzione "Bacheca", anziché tramite il modulo dedicato. Il trattamento è stato ritenuto privo di idonea base giuridica e contrario ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione. È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro e disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Istituto Tecnico Statale "L. Einaudi" di Correggio: pubblicazione online di orari/turni dei docenti e uso improprio della "Bacheca" del registro elettronico per assenze e sostituzioni

Istituto Tecnico Statale "L. Einaudi" di Correggio: diffusione illecita di dati dei docenti tramite sito web e registro elettronico

Il provvedimento riguarda un istituto scolastico che, secondo quanto accertato dal Garante, ha diffuso dati personali dei docenti sul sito istituzionale e reso conoscibili informazioni sulle assenze e sostituzioni tramite una funzione del registro elettronico non correttamente utilizzata. Il procedimento è stato avviato a seguito di più reclami presentati dal docente interessato e riuniti per connessione oggettiva.

Origine dei reclami e ricostruzione dei fatti

Il reclamante ha segnalato due distinti profili di trattamento:

  • la pubblicazione nella home page del sito dell’istituto degli orari di servizio e dei turni di sorveglianza dei docenti, con indicazione del proprio nominativo;
  • la visibilità, nel registro elettronico "Spaggiari Classe Viva", delle proprie assenze, consultabili da altri docenti, dagli alunni e dalle famiglie.

Nel corso dell’istruttoria, l’istituto ha precisato che sul sito venivano pubblicati orari con cognome e iniziale del nome, materie insegnate e turni di assistenza alla ricreazione; ha inoltre spiegato che il sistema di gestione delle assenze faceva parte del pacchetto ClasseViva e che la comunicazione delle sostituzioni veniva effettuata tramite la funzione "Bacheca". La società fornitrice ha chiarito che il modulo corretto per la gestione delle sostituzioni era invece "Sostituzioni di Classeviva", con accesso ristretto al personale autorizzato.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ha richiamato il regime applicabile ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici, in particolare:

  • art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, sui principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione;
  • art. 6 GDPR, sul fondamento di liceità del trattamento;
  • art. 6, par. 3, GDPR e art. 2-ter Codice privacy, che richiedono una base normativa che persegua un obiettivo di interesse pubblico e sia proporzionata;
  • art. 29 GDPR e art. 2-quaterdecies Codice privacy, sul trattamento da parte di persone autorizzate;
  • art. 83 GDPR, per il regime sanzionatorio.

Diffusione online di orari e turni dei docenti

Il Garante ha accertato che sul sito istituzionale erano stati pubblicati per circa quattro mesi gli orari di servizio dei docenti e i turni di assistenza/sorveglianza durante la ricreazione, con indicazione nominativa e della materia insegnata. L’istituto ha giustificato la scelta con esigenze organizzative e di semplificazione per l’utenza scolastica e per il personale.

L’Autorità ha ritenuto che tali esigenze non bastassero a legittimare la diffusione online di dati personali, in mancanza di una disposizione normativa che imponesse quella pubblicazione. Ne è derivata una violazione degli artt. 5 e 6 GDPR e dell’art. 2-ter Codice privacy, per trattamento privo di base giuridica e non conforme ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione.

Uso improprio della funzione "Bacheca" del registro elettronico

Quanto alle assenze e sostituzioni dei docenti, l’istruttoria ha evidenziato che l’istituto non aveva utilizzato il modulo dedicato "Sostituzioni di Classeviva", ma la funzione "Bacheca", accessibile anche a studenti, genitori e altro personale non autorizzato. Secondo il Garante, ciò ha reso conoscibili a terzi informazioni che avrebbero dovuto restare confinate al personale autorizzato e ai soggetti effettivamente coinvolti nella gestione del rapporto di lavoro.

L’Autorità ha ribadito il principio per cui i dati dei dipendenti non possono essere diffusi o comunicati a soggetti estranei al rapporto di lavoro, richiamando anche la propria precedente giurisprudenza e le linee guida sul trattamento dei dati dei lavoratori in ambito pubblico. La circostanza che non fossero indicate le causali specifiche dell’assenza non ha escluso la violazione, poiché la conoscibilità delle informazioni era comunque estesa a un numero ampio di soggetti non autorizzati.

Esito delle difese dell’istituto

L’istituto ha sostenuto che la condotta fosse dovuta a un errore tecnico-organizzativo, non doloso, e ha evidenziato:

  • la rimozione dei dati dal sito istituzionale;
  • l’allineamento delle procedure con il fornitore;
  • l’adozione di misure per limitare a 48 ore la permanenza delle comunicazioni in "Bacheca";
  • l’assenza di dati particolarmente delicati o di specifiche causali di assenza.

Il Garante ha ritenuto tali elementi non idonei a superare i rilievi contestati, pur tenendoli in considerazione ai fini sanzionatori.

Valutazione finale dell’illiceità del trattamento

All’esito del procedimento, il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dall’istituto per violazione degli artt. 5 e 6 GDPR e dell’art. 2-ter Codice privacy, sia per la pubblicazione sul sito degli orari e dei turni, sia per la comunicazione delle assenze e sostituzioni mediante una funzione del registro elettronico non correttamente impiegata.

Il Garante ha inoltre escluso l’adozione di ulteriori misure correttive ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR, rilevando che la condotta aveva esaurito i propri effetti e che i dati erano stati rimossi, mentre il modulo corretto era stato reso operativo.

Sanzione amministrativa pecuniaria e criteri di quantificazione

Poiché le violazioni derivavano da un’unica condotta, il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3, GDPR. Ha richiamato la soglia dell’art. 83, par. 5, GDPR, ma ha determinato la sanzione in misura ridotta, tenendo conto dei criteri dell’art. 83, par. 2, GDPR:

  • durata del trattamento per circa quattro mesi;
  • natura accidentale dell’errore tecnico-organizzativo;
  • assenza di dati sulla salute o di altre informazioni particolarmente sensibili;
  • rimozione tempestiva dei dati;
  • collaborazione con il fornitore e con l’Autorità;
  • assenza di precedenti violazioni pertinenti.

La sanzione amministrativa pecuniaria è stata fissata in euro 2.000.

Disposizioni accessorie e impugnazione

Il provvedimento dispone:

  • la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
  • la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità;
  • l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

È stato inoltre ricordato che il destinatario può definire la controversia pagando entro 30 giorni la metà della sanzione, ai sensi dell’art. 166, comma 8, Codice privacy. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e fatti contestati

Il procedimento nasce da più reclami ex art. 77 GDPR, riuniti perché aventi il medesimo oggetto. Il reclamante, docente dell’istituto, ha segnalato la pubblicazione nella home page del sito istituzionale degli orari di servizio e dei turni di sorveglianza con il proprio nominativo, nonché la visibilità nel registro elettronico delle proprie assenze a una platea ampia di soggetti, inclusi docenti, alunni e famiglie.

Esito dell’istruttoria sui trattamenti

L’istruttoria ha accertato che l’istituto aveva pubblicato online, per circa quattro mesi, gli orari di servizio degli insegnanti con indicazione della materia e del nominativo, oltre ai turni di assistenza durante la ricreazione dei singoli docenti. Inoltre, per la gestione delle assenze e sostituzioni, non è stato utilizzato il modulo dedicato "Sostituzioni di Classeviva", ma la funzione "Bacheca" del registro elettronico, con conseguente conoscibilità delle informazioni da parte di genitori, studenti e personale ATA non autorizzato.

Valutazioni giuridiche del Garante

Il Garante ha rilevato l’assenza di una specifica base normativa che imponesse o legittimasse la pubblicazione online di orari e turni con dati identificativi dei docenti. Ha quindi ritenuto violati gli artt. 5, 6 GDPR e l’art. 2-ter del Codice privacy, per difetto di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione. Quanto al registro elettronico, ha evidenziato che i dati sulle assenze e sostituzioni non possono essere messi a conoscenza di terzi estranei al rapporto di lavoro o non autorizzati al trattamento.

Sanzione e ulteriori determinazioni

Considerata l’unicità della condotta, il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3 GDPR, richiamando la soglia massima dell’art. 83, par. 5 GDPR. Tenuto conto della durata limitata, della natura accidentale dell’errore tecnico-organizzativo, della collaborazione dell’istituto, della rimozione dei dati e dell’assenza di precedenti, la sanzione è stata determinata in 2.000 euro. È stata inoltre disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante, senza adottare ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2 GDPR.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionerapporto di lavorominimizzazione dei datisanzioni gdprdiritti dei lavoratori

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