Sentenza del 26/02/2016 n. 1081 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE E MISURE CALUTELARI - Sospensione cautelare ex art. 47 d.lgs. 546/1992 - Interessi di sospensione ex art. 39, comma 2, d.P.R. 602/1973 - Applicabilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità degli interessi di sospensione previsti dall'art. 39, comma 2, del d.P.R. 602/1973 quando il pagamento delle somme è stato sospeso in via cautelare dal giudice ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 546/1992. Il punto centrale è stabilire se una norma prevista per la sospensione amministrativa della riscossione possa essere applicata anche alla sospensione giudiziale.
La decisione
La sentenza esclude l'applicazione degli interessi di sospensione ex art. 39, comma 2, del d.P.R. 602/1973 alla sospensione cautelare disposta dal giudice. Durante il periodo di sospensione possono essere dovuti soltanto gli interessi di mora, mentre non è possibile applicare analogicamente una disposizione sostanzialmente sanzionatoria, caratterizzata da un tasso superiore a quello legale, a una fattispecie diversa da quella espressamente disciplinata, ossia la sospensione amministrativa della riscossione.
Norme richiamate
Art. 47 d.lgs. 546/1992
La sospensione giudiziale della riscossione costituisce una misura cautelare disposta dal giudice e non coincide con la sospensione amministrativa prevista dalla disciplina della riscossione.
Art. 39, comma 2, d.P.R. 602/1973
La disposizione riguarda la sospensione amministrativa della riscossione. Poiché prevede interessi con funzione sostanzialmente sanzionatoria e a un tasso superiore a quello legale, non può essere applicata analogicamente alla sospensione cautelare giudiziale.
Massime di principio
- Gli interessi previsti per una specifica forma di sospensione della riscossione non possono essere automaticamente estesi a una sospensione giudiziale avente presupposti e natura differenti.
- Le norme che prevedono interessi superiori al tasso legale o con funzione sostanzialmente sanzionatoria sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate per analogia.
- Quando il pagamento è sospeso da un provvedimento cautelare del giudice, occorre distinguere gli interessi di mora dagli specifici interessi di sospensione: i primi possono restare dovuti, mentre i secondi richiedono un'espressa base normativa applicabile al caso concreto.
- In situazioni analoghe è necessario verificare quale autorità abbia disposto la sospensione e quale fattispecie normativa disciplini espressamente quella sospensione, senza sovrapporre la sospensione amministrativa a quella giudiziale.
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