Ordinanza ingiunzione o revoca n. 322 del 04/06/2025
Provvedimento del 4 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante sanziona il Comune di Recco per aver trattato dati personali mediante un sistema foto/video senza fornire agli interessati un’adeguata informativa di primo e di secondo livello. Al momento dei fatti mancava la cartellonistica in prossimità dell’area videosorvegliata e l’informativa web non era facilmente accessibile né conforme sotto diversi profili, inclusa l’indicazione della base giuridica. Il Garante accerta la violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e degli obblighi informativi, ordina misure correttive e irroga una sanzione pecuniaria di 5.000 euro, con pubblicazione del provvedimento.
Comune di Recco: sanzione e misure correttive per videosorveglianza senza adeguata informativa agli interessati
Comune di Recco - videosorveglianza e obblighi informativi
Il provvedimento riguarda il trattamento di dati personali effettuato dal Comune di Recco mediante un sistema foto/video utilizzato anche per accertare scorretto conferimento di rifiuti urbani. Il procedimento trae origine da un reclamo dell’interessata che contestava l’assenza di adeguata informativa nell’area sottoposta a ripresa e la non completa informazione resa dal Comune.
Origine del procedimento
L’interessata aveva ricevuto un verbale di contestazione per violazione del regolamento comunale in materia di rifiuti, redatto sulla base delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza. Nel reclamo ex art. 77 GDPR segnalava, in particolare:
- la mancanza di cartellonistica informativa in prossimità della zona videosorvegliata;
- l’assenza di un’informativa completa sul trattamento dei dati personali.
Istruttoria e riscontri del Comune
A seguito della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice privacy, il Comune ha riferito che:
- il verbale era stato redatto a seguito della visione delle immagini di videosorveglianza;
- sul territorio erano presenti numerose telecamere installate per motivi di sicurezza e ordine pubblico;
- le immagini erano conservate per 7 giorni;
- sul sito istituzionale era disponibile un’informativa estesa e il regolamento comunale per la videosorveglianza;
- la cartellonistica di primo livello era temporaneamente rimossa per lavori, con successivo ripristino in corso;
- il sistema era stato progressivamente adeguato con cartelli nuovi e con aggiornamenti dell’informativa online.
Il Comune ha sostenuto di avere anche differenziato i mezzi di ripresa tra telecamere di contesto e dispositivi dedicati al controllo del conferimento dei rifiuti, minimizzando l’angolo di ripresa per questi ultimi.
Valutazioni del Garante sulla normativa applicabile
L’Autorità ha ricordato che i trattamenti effettuati da soggetti pubblici devono fondarsi, in generale, sull’art. 6, par. 1, lett. c) o e), GDPR e sull’art. 2-ter del Codice, e devono comunque rispettare i principi del Regolamento, in particolare quello di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a).
È stato precisato che anche la sola raccolta del numero di targa integra trattamento di dati personali. In materia di videosorveglianza, il titolare deve fornire:
- un’informativa di primo livello, mediante cartelli chiari e ben visibili in prossimità dell’area ripresa;
- un’informativa di secondo livello, facilmente accessibile e contenente tutti gli elementi dell’art. 13 GDPR.
Il Garante ha richiamato le Linee guida 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati, il Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e le FAQ dell’Autorità.
Violazioni accertate
L’Autorità ha accertato che, al momento dei fatti:
- mancava sul luogo alcun cartello informativo idoneo a informare gli interessati sul trattamento effettuato mediante dispositivi foto/video;
- l’informativa di primo livello, allora predisposta, non richiamava chiaramente quella di secondo livello;
- l’informativa web non risultava facilmente accessibile tramite QR code;
- l’informativa di secondo livello non era conforme, poiché riportava più finalità di trattamento, non sempre pertinenti al trattamento oggetto di istruttoria;
- veniva indicato anche il legittimo interesse quale base giuridica, ma tale base non è utilizzabile da una pubblica amministrazione nell’esecuzione dei propri compiti.
Il Garante ha quindi ritenuto integrata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, par. 1, e 13 GDPR.
Misure correttive imposte
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, il Comune è stato ingiunto di:
- completare l’installazione della cartellonistica aggiornata in prossimità dei dispositivi foto/video;
- adattare l’informativa di primo livello, indicando la specifica finalità del trattamento e rimuovendo le finalità ultronee;
- rendere l’informativa di secondo livello facilmente reperibile e accessibile, anche tramite QR code;
- rendere l’informativa web conforme alla disciplina privacy, con corretta indicazione della base giuridica e della finalità del trattamento;
- uniformare i dati di contatto per l’esercizio dei diritti degli interessati tra informativa di primo e di secondo livello.
Il Comune deve inoltre comunicare all’Autorità, entro 30 giorni dalla notifica, le iniziative intraprese e le misure adottate per rendere conforme il trattamento.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
Il Garante ha qualificato la condotta come trattamento unitario riferito al medesimo sistema di videosorveglianza e ha ritenuto applicabile l’art. 83, par. 3, GDPR. Poiché le violazioni accertate rientrano nell’art. 83, par. 5, la sanzione massima astrattamente applicabile è stata indicata in euro 20.000.000.
Nella determinazione dell’importo sono stati considerati, tra gli altri, i seguenti elementi ex art. 83, par. 2, GDPR:
- natura e gravità della violazione, con mancata informativa agli interessati anche di primo livello;
- assenza di danni comprovati;
- carattere colposo della violazione;
- assenza di categorie particolari di dati;
- modeste dimensioni del Comune;
- assenza di precedenti violazioni pertinenti;
- collaborazione del titolare con l’Autorità.
La sanzione è stata fissata in euro 5.000, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Esito finale e pubblicazione
Il Garante ha ordinato al Comune di Recco il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 5.000, con possibilità di definizione agevolata ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice mediante pagamento della metà entro 30 giorni. Ha inoltre disposto:
- la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante;
- la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Autorità;
- l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un’interessata che aveva ricevuto un verbale per scorretto conferimento di rifiuti urbani, accertato mediante sistema foto/video del Comune di Recco. La reclamante lamentava l’assenza di cartellonistica informativa nell’area ripresa e la mancata ricezione di un’informativa completa sul trattamento.
Esiti dell’istruttoria e carenze informative
Dall’istruttoria è emerso che, al momento dei fatti, non era presente sul luogo alcun cartello informativo e che la cartellonistica di primo livello era stata temporaneamente rimossa per lavori. Inoltre, l’informativa di primo livello non richiamava chiaramente quella di secondo livello, mentre l’informativa web non risultava facilmente raggiungibile tramite QR code e presentava più finalità di trattamento, anche ultronee rispetto al trattamento oggetto del reclamo.
Violazioni accertate e norme applicate
Il Garante ha ritenuto violati il principio di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, nonché gli obblighi informativi previsti dagli artt. 12, par. 1, e 13 GDPR. È stato inoltre precisato che il legittimo interesse non è base giuridica utilizzabile dal Comune, quale autorità pubblica, per i trattamenti connessi ai propri compiti istituzionali.
Misure correttive ordinate
Il Comune è stato ingiunto di completare l’installazione della cartellonistica aggiornata presso i dispositivi foto/video, di limitare l’informativa di primo livello alla specifica finalità perseguita eliminando le finalità ultronee, di rendere l’informativa di secondo livello facilmente accessibile anche via QR code e di armonizzare in modo coerente i dati di contatto indicati nelle informative. È stato imposto un riscontro documentato entro 30 giorni dalla notifica.
Sanzione e pubblicazione
La violazione è stata qualificata come unitaria, con sanzione massima teorica ex art. 83, par. 5, GDPR fino a 20 milioni di euro. Tenuto conto delle circostanze attenuanti e dell’assenza di precedenti, il Garante ha determinato la sanzione amministrativa pecuniaria in 5.000 euro, disponendo anche la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito istituzionale dell’Autorità.
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