Sentenza n. 3299/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1624/2025, depositata in data 04.04.2025, del Tribunale di Milano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato il rilascio della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2024/2025 e il pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente e difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e ritualmente notificata, per ottenere il rilascio della carta docente relativa agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Il difensore, al quale le spese del giudizio civile erano state distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha agito anche in proprio per ottenere il pagamento della somma liquidata, oltre agli interessi. È stato dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. L'amministrazione, pur costituita, non ha contestato l'esistenza o l'entità del credito e non ha fornito indicazioni sull'adempimento. È stata inoltre richiesta una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e non risultavano effettuati neppure pagamenti parziali. Ha riconosciuto la legittimazione esclusiva del difensore antistatario ad agire in ottemperanza per la riscossione delle spese processuali distratte in suo favore. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente, entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, sia il pagamento delle spese di lite dovute al difensore, con interessi al saggio legale dal deposito della sentenza civile fino al soddisfo, sia l'adempimento relativo alla carta docente. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendone manifestamente iniqua l'applicazione in considerazione del tempo trascorso e dell'entità delle somme pretese. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
eventuale distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa
Il difensore distrattario instaura con la parte soccombente un rapporto autonomo e, nei limiti delle somme liquidate, è l'unico legittimato a intimare il pagamento e a promuovere l'ottemperanza per le spese distratte.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Decorso il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione, l'inerzia dell'amministrazione può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
La tutela di ottemperanza consente di accertare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, per l'eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta.
Massime di principio
- Il difensore cui siano state distratte le spese processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. è l'unico legittimato ad agire per l'esecuzione della statuizione relativa al pagamento delle spese, anche mediante giudizio di ottemperanza, nei limiti dell'importo liquidato.
- Decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 senza che l'amministrazione abbia eseguito una sentenza di condanna al pagamento di somme, il giudice amministrativo può accertare l'inottemperanza e ordinare l'integrale adempimento.
- Quando l'amministrazione non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito e non dimostra l'avvenuto pagamento, l'inerzia risultante dagli atti giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato.
- Gli interessi legali sulle spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario decorrono dal deposito della sentenza che ha riconosciuto il credito pecuniario e maturano fino all'effettivo soddisfo.
- La penalità di mora può essere negata quando, avuto riguardo al tempo trascorso e all'entità delle somme pretese, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
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