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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26525/2020 del 20/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno sostenendo che Randstad, quale somministratrice, avrebbe dovuto vigilare sulla "causale" indicata dalla utilizzatrice nei contratti di somministrazione a termine e informarla dell'insufficienza di tali motivazioni. La censura è fondata su violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e diligenza (artt. 1175, 1176, 1375 c.c.) e sull'art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003, posto che i contratti di somministrazione successivamente dichiarati irregolari dal Tribunale avevano determinato l'accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e relativi oneri a carico dell'utilizzatrice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ratione legis (artt. 20, 21 e 27 D.Lgs. 276/2003 applicabili ratione temporis), l'onere di indicare e valutare le ragioni che giustificano la somministrazione a termine compete all'utilizzatore e non sussiste un generale obbligo del somministratore di verificare la "sufficienza" della causale. Il somministratore ha l'obbligo di riportare nel contratto le ragioni comunicate dall'utilizzatore ma non di sostituirsi a questi nella valutazione tecnica/organizzativa; pertanto non è configurabile responsabilità risarcitoria del somministratore per l'irregolarità successivamente accertata, salvo due ipotesi eccezionali: (a) il contratto sia del tutto privo di indicazione della causale o questa sia manifestamente assente; (b) il somministratore fosse a conoscenza, al momento della stipula, di precedenti giudiziali valutazioni negative relative a identiche causali. La Corte ha inoltre precisato che le sanzioni amministrative previste dagli artt. 18 e 28 del D.Lgs. 276/2003 rilevano in ambito pubblicistico e non importano automaticamente una responsabilità contrattuale interna tra le parti. Per la novità della questione la Corte ha compensato le spese di lite.

Norme richiamate

  • Codice Civile, art. 1175

    Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza nello svolgimento del rapporto obbligatorio.

    Fondamento dell'obbligo generale di correttezza tra le parti; la Corte riconosce la funzione integrativa di questo principio ma ne limita l'effetto quando non sussiste un deficit informativo dell'altra parte o non sussistono circostanze che impongano un'iniziativa del somministratore.

  • Codice Civile, art. 1176

    Diligenza nell'adempimento: parametri della diligenza normale o qualificata a seconda della natura dell'obbligazione.

    La diligenza richiesta al somministratore non si traduce in un obbligo generale di accertamento della "sufficienza" della causale comunicata dall'utilizzatore, salvo che sussistano elementi concreti (assenza della causale o conoscenza di precedenti giudizi negativi).

  • Codice Civile, art. 1375

    Il contratto è soggetto ai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione.

    Conferma l'esistenza di doveri informativi e di protezione reciproca, ma la Corte li applica tenendo conto della specifica ripartizione normativa dei compiti tra utilizzatore e somministratore nel D.Lgs. 276/2003.

  • D.Lgs. 276/2003, art. 20 commi 3 e 4

    La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

    Individua le ragioni che giustificano la somministrazione a termine e assegna all'utilizzatore la responsabilità di indicarle; la Corte ne trae la conseguenza che la valutazione di adeguatezza spetta primariamente all'utilizzatore.

  • D.Lgs. 276/2003, art. 21

    La forma del contratto di somministrazione deve essere scritta e contenere, fra l'altro, i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

    Imposta l'obbligo formale di indicazione delle causali nel contratto; se il contratto contiene gli elementi richiesti, non sorge in linea di principio un obbligo del somministratore di verificarne la 'sufficienza'.

  • D.Lgs. 276/2003, art. 27

    Somministrazione irregolare: il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore quando la somministrazione avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni previste.

    Stabilisce le conseguenze giuridiche a carico dell'utilizzatore in caso di somministrazione irregolare; la Corte rileva che l'esistenza di tali rimedi non trasferisce automaticamente il rischio economico sul somministratore.

  • D.Lgs. 276/2003, art. 18 e art. 28

    Prevedono sanzioni amministrative per somministratore e utilizzatore in caso di violazioni e, specificamente, per somministrazione fraudolenta.

    La Corte osserva che le sanzioni amministrative ricadono nell'ordine pubblicistico e non determinano di per sé responsabilità contrattuale tra privati.

  • Costituzione, art. 2

    Principio di solidarietà e doveri di solidarietà sociale

    Richiamato a supporto dell'interpretazione dei doveri di correttezza e protezione reciproca, ma non idoneo a imporre al somministratore oneri sostitutivi di quelli normativamente attribuiti all'utilizzatore.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma procedurale relativa al contributo per provvisoria definizione del giudizio (applicata nel dispositivo).

    Richiamata per gli effetti processuali relativi al versamento; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione della norma.

  • D.Lgs. 81/2015

    Abrogazione delle disposizioni degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 276/2003 (rilevante ratione temporis).

    La Corte precisa che gli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 276/2003 sono applicabili ratione temporis al caso oggetto del giudizio, nonostante la successiva abrogazione.

Massime di principio

  • In un contratto di somministrazione, l'obbligo di indicare le ragioni che giustificano il ricorso alla somministrazione a termine compete all'utilizzatore; il somministratore deve riportare le causali fornite ma non ha un obbligo generale di verificarne la "sufficienza".
  • Non sussiste responsabilità risarcitoria del somministratore per una successiva dichiarazione di irregolarità della somministrazione quando il contratto contiene le causali prescritte e non vi sono elementi che dimostrino una conoscenza anomala del rischio da parte del somministratore.
  • Eccezioni in cui può nascere un obbligo informativo o di vigilanza del somministratore: (a) il contratto è privo di qualsiasi causale o la causale è manifestamente assente; (b) il somministratore era a conoscenza, al momento della stipula, di precedenti accertamenti giudiziali negativi riguardanti identiche causali.
  • Le sanzioni amministrative previste dalla normativa di settore a carico di entrambi i contraenti attengono alla tutela pubblicistica e non impongono automaticamente una responsabilità contrattuale interna tra somministratore e utilizzatore.
  • I doveri generali di correttezza, buona fede e diligenza non operano in modo da trasferire in via automatica l'onere economico del rischio giudiziale dall'utilizzatore al somministratore: va valutata la concreta situazione informativa e le specifiche circostanze al momento della stipula.

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