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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26497/2020 del 20/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'A.T.S. (allora A.S.L. Milano) chiedeva la restituzione di contributi versati a Centro Cardiologico Monzino S.p.A. per prestazioni di ricovero e cura (anni 1999-2008), sostenendo l'insussistenza dei presupposti normativi per la corresponsione (in particolare rispetto all'art. 28 I. n. 488/1999 e all'art. 1 I. n. 120/2007). Monzino impugnò le note e contestò la pretesa di restituzione, deducendo tra l'altro affidamento e inesigibilità della ripetizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'A.T.S. per preclusione del giudicato implicito sulla questione di giurisdizione (art. 9 c.p.a.), rilevando che la questione non era stata sollevata nei precedenti gradi. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la censura riguardasse in realtà questioni di merito e di fatto (qualificazione dell'indebito) non sindacabili in sede di cassazione in quel formato, quindi anch'esso inammissibile. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'A.T.S. condannata al pagamento delle spese processuali nei termini indicati.

Norme richiamate

  • art. 28 I. n. 488/1999

    La norma è stata centrale nella controversia circa la legittimità della corresponsione di contributi alle prestazioni libero‑professionali; il giudice amministrativo e il ricorrente discutevano se i presupposti per il contributo fossero sussistenti rispetto ai medici dell'IRCCS.

  • art. 1 I. n. 120/2007

    Rilevato come parametro temporale e di disciplina applicabile alle erogazioni; l'A.S.L. aveva sospeso la richiesta di ripetizione per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge.

  • art. 15‑quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato dalle parti per delimitare l'ambito delle prestazioni libero‑professionali del personale sanitario in regime di esclusiva; il TAR aveva ritenuto la norma riferita alla dirigenza sanitaria pubblica e non applicabile ai medici dipendenti da enti privati come l'IRCCS.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dalla A.S.L. come possibile qualificazione dell'indebito oggettivo (pagamento privo di causa); il giudice di merito aveva invece ricondotto la fattispecie all'indebito soggettivo.

  • art. 2036 c.c.

    La sentenza di merito aveva invocato l'istituto dell'indebito soggettivo e l'eccezione della tutela dell'affidamento dell'accipiens quale motivo per escludere la ripetizione, essendo oneroso per l'accipiens recuperare dai moltissimi pazienti.

  • art. 9 c.p.a.

    Norma processuale fondamentale nel caso: stabilisce che il difetto di giurisdizione va rilevato in primo grado e, se non dedotto in appello contro il capo della pronuncia che ha deciso sulla giurisdizione, si forma giudicato implicito. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per giudicato implicito derivante dalla mancata eccezione.

  • art. 37 c.p.c.

    Richiamato dalle parti e dalla giurisprudenza sul tema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e speciale; la Corte precisa che tale norma è propria del processo civile e non sostituisce le regole del processo amministrativo, in particolare l'art. 9 c.p.a.

  • art. 110 c.p.a. e art. 362 c.p.c.

    Norme invoked per inquadrare il ricorso per cassazione in qualità di giudice del riparto; la Corte richiama i limiti procedurali e il diverso rito del processo amministrativo rispetto al civile.

  • art. 24 e 111 Cost.

    Evocate nella difesa della tutela effettiva dei diritti; la Corte ha richiamato il principio dell'equo processo ma ha ribadito il rispetto delle regole processuali specifiche (c.d. preclusioni).

  • art. 13 d.p.r. 115/2002 (comma 1 quater e 1 bis)

    Norme tributarie processuali richiamate in ordine al contributo unificato e alla eventuale maggiorazione delle somme dovute dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Se si contesta la giurisdizione (ordinaria vs amministrativa), la questione deve essere sollevata tempestivamente: in primo grado o, se necessario, con motivo specifico in appello ai sensi dell'art. 9 c.p.a.; la mancata deduzione determina giudicato implicito e preclusione.
  • Nelle controversie su pagamenti erogati dall'amministrazione a strutture private, va attentamente qualificato se si tratti di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) o indebito soggettivo (art. 2036 c.c.); la qualificazione incide sulla possibilità di ripetizione e sulle eccezioni praticabili (es. buona fede dell'accipiens, impossibilità di recupero dalla moltitudine di utenti).
  • La valutazione dell'affidamento dell'accipiens e delle concrete difficoltà di ripetizione può escludere la restituzione anche se il pagamento era, sotto il profilo formale, privo di titolo: occorre provare l'affidamento e l'onerosità del recupero ai fini della non ripetibilità.
  • Quando la censura in sede di legittimità verte su ricostruzioni fattuali e questioni di merito (ricostruzione dei rapporti contrattuali e dei pagamenti), la Corte di cassazione amministrativa può dichiarare il ricorso inammissibile: queste questioni sono propriamente del merito e vanno dedotte nei gradi di merito.
  • Se si intende sollevare profili costituzionali o di diritto fondamentale (es. art. 3 o 32 Cost.), valutare preliminarmente se la questione è rilevante e tempestivamente proposta nei gradi di merito; non sempre ciò evita le preclusioni processuali.
  • In controversie amministrative su servizi sanitari e contributi, documentare chiaramente i titoli dei pagamenti, i rapporti contrattuali e l'identità dei debitori originari è essenziale per poter qualificare correttamente la natura dell'indebito e sostenere una richiesta di ripetizione.

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