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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26496/2020 del 20/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il contendere riguardava la richiesta della farmacia degli interessi moratori calcolati ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 per ritardato pagamento da parte dell'ASL di somme dovute a titolo di rimborso per farmaci (contabili riepilogative relativi a settembre-ottobre-novembre 2006). L'Azienda Sanitaria deduceva che il rapporto con la farmacia fosse disciplinato dalla normativa speciale (d.lgs. n. 502/1992 e dal d.p.r. n. 371/1998 che recepisce l'accordo collettivo nazionale) che limita gli interessi a quelli legali, e contestava altresì l'applicabilità temporale e la prevalenza del d.lgs. n. 231/2002 (art. 11 e disposizione di favore dell'art. 11, comma 2). Il ricorso in cassazione mirava ad ottenere la dichiarazione di inapplicabilità degli interessi moratori ex art.5 d.lgs. 231/2002 alla specifica fattispecie della dispensazione di farmaci di classe A e, di conseguenza, l'assoggettamento degli interessi al tasso legale.

La decisione

La Corte di Cassazione (Sezioni Unite) ha accolto il ricorso dell'Azienda Sanitaria e cassato la decisione della Corte d'appello. Ha stabilito il principio che, con riferimento alla dispensazione dei farmaci di classe A, il farmacista è componente del Servizio Sanitario Nazionale e, pertanto, il rapporto con l'ASL ha natura pubblicistica: in tale ipotesi non si è in presenza di una "transazione commerciale" soggetta all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002. Ne consegue che per i ritardi nell'erogazione della seconda quota di ristoro da parte dell'ente pubblico sono dovuti gli interessi al saggio legale e non gli interessi moratori speciali di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002. La Corte, accogliendo il ricorso, ha deciso la causa nel merito (art. 384 c.p.c.) condannando l'ASL a corrispondere gli interessi al tasso legale sulle somme dovute per i periodi indicati (con indicazione dei vari importi e periodi di calcolo nella decisione). Gli ulteriori motivi del ricorso sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 (recepimento Direttiva 2000/35/CE)

    art. 5 (saggio degli interessi moratori: tasso BCE maggiorato di sette punti percentuali); art. 11 (norma transitoria che esclude l'applicazione ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002)

    La Corte ha ritenuto che la disciplina sugli "interessi moratori" prevista dall'art. 5 non è applicabile ai crediti derivanti dalla dispensazione dei farmaci di classe A perché in tale settore il farmacista è parte del servizio sanitario nazionale e non un "imprenditore" nella transazione commerciale. L'art. 11 non ha prevalenza rispetto alla natura pubblicistica del rapporto.

  • Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502

    art. 8 (disciplinazione del rapporto con le farmacie: convenzioni conformi agli accordi collettivi; divieto di riconoscere interessi superiori a quelli legali oltre i termini convenuti)

    La Corte ha valorizzato la norma quale fonte legislativa che inquadra i rapporti farmacie-ASL come parte dell'organizzazione del SSN, con previsione limitativa degli interessi, e ha ritenuto decisivo il carattere pubblico della disciplina.

  • D.P.R. 8 luglio 1998 n. 371 (Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale)

    art. 8, commi 4-5 (acconto annuale e previsione che non possano essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali)

    Il regolamento recepisce l'accordo collettivo nazionale che disciplina in modo specifico i tempi e le modalità di pagamento delle farmacie e prevede l'acconto annuale e la misura degli interessi (tasso legale) in caso di ritardo; la Corte lo ha considerato espressione della disciplina pubblicistica del rapporto.

  • Legge 23 dicembre 1978 n. 833

    art. 28 (l'unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie convenzionate; fornitura di medicinali su prescrizione)

    La Corte ha richiamato la legge istitutiva del SSN per sottolineare che l'assistenza farmaceutica è una prestazione inserita nel Servizio Sanitario Nazionale e orientata alla tutela della salute pubblica.

  • Codice civile

    art. 1284 (tasso degli interessi legali); art. 1224 (interessi nelle obbligazioni e decorrenza della mora)

    La Corte ha ritenuto applicabili, in luogo degli interessi moratori speciali, gli interessi legali previsti dal codice civile per i ritardi nelle obbligazioni derivanti dalla dispensazione dei farmaci di classe A.

  • Direttive UE 2000/35/CE e 2011/7/UE

    Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; Direttiva 2011/7/UE che l'ha modificata

    Queste direttive hanno ispirato il d.lgs. n. 231/2002; la Corte ha però escluso la loro efficacia applicativa nelle ipotesi in cui il rapporto sia di natura pubblicistica (dispensazione farmaci classe A), pur riconoscendo l'ampiezza del novero delle transazioni commerciali in generale.

Massime di principio

  • Se il credito nasce dall'esecuzione, per conto del Servizio Sanitario Nazionale, della prestazione di dispensazione di farmaci di classe A, il rapporto ha natura pubblicistica e non rientra nella "transazione commerciale" ai fini del d.lgs. n. 231/2002: si applicano gli interessi al tasso legale.
  • Per valutare l'applicabilità degli interessi moratori speciali occorre determinare la fonte dell'obbligazione: se deriva da normativa o regolamento che inserisce la prestazione nel perimetro del servizio pubblico (es. DPR che recepisce accordo collettivo), è prevalente la disciplina pubblicistica.
  • Nelle ipotesi diverse (es. strutture private accreditate o contratti specifici post-8/8/2002 che abbiano natura negoziale e corrispettiva) il rapporto può qualificarsi come transazione commerciale e, se ricorrono i presupposti, gli interessi del d.lgs. 231/2002 possono essere applicabili.
  • Un accordo collettivo o un regolamento che preveda un tasso degli interessi diverso può conservare efficacia se non risulti "gravemente iniquo" ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 231/2002: pertanto è necessario verificare eventuali pattuizioni derogatorie e la loro compatibilità con la disciplina comunitaria e nazionale.
  • In casi simili, l'analisi pratica deve focalizzarsi su: a) natura soggettiva del prestatore (imprenditore vs componente del SSN), b) fonte giuridica dell'obbligazione (contratto negoziale vs norma/regolamento/convenzione), c) data e forma del titolo (per eventuali effetti dell'art. 11 d.lgs. 231/2002), d) esistenza di clausole derogatorie e loro potenziale nullità/iniquità.

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