Ordinanza n. 198/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento del Decreto del 27.11.2025 (notificato l’1.12.2025), con il quale il Vice Direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza del Vice Ispettore -OMISSIS- del 14.7.2025, integrata il 27.10.2025, con la quale, essendo padre di un minore, nato il 7.4.2025, ha chiesto, ai sensi dell’art. 42 bis D.Lg.vo n. 151/2001, l’assegnazione temporanea presso una delle seguenti sedi: Polizia Ferroviaria di -OMISSIS-; Polizia Ferroviaria di -OMISSIS-; Commissariato della Polizia di Stato di -OMISSIS-; Sezione della Polizia Stradale di -OMISSIS-; e Sezione della Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dinieghi di accesso relativi ai dati sulla vacanza dei posti nel Ruolo Ispettori presso la sede di servizio e presso le sedi richieste per l’assegnazione temporanea
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., i dinieghi di accesso adottati dal Direttore del Servizio Ispettori del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L’accesso riguardava gli atti istruttori del procedimento relativo alla domanda di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, i pareri degli uffici, le relazioni, i prospetti e i dati sulla forza effettiva e sulle carenze del Ruolo Ispettori, nonché i piani di mobilità e gli atti organizzativi valutati ai fini del diniego. L’Amministrazione aveva negato l’accesso ai prospetti, alle schede organiche, ai dati sulla forza effettiva e sulle carenze, ai piani di mobilità, alle assegnazioni e ai provvedimenti di rafforzamento organico, richiamando l’art. 24, comma 3, l. 241/1990 e sostenendo che la richiesta fosse preordinata a un controllo generalizzato. In giudizio l’Amministrazione ha inoltre dedotto la genericità della richiesta e l’applicabilità delle esclusioni previste dall’art. 3, comma 1, lett. e) e f), del d.m. 16 marzo 2022, concernenti l’organizzazione, l’impiego, la mobilità e le dotazioni del personale delle Forze di polizia. Il ricorrente ha sostenuto che la conoscenza dei dati fosse necessaria per verificare la legittimità del diniego della propria domanda di assegnazione temporanea e che non ricorresse alcun controllo generalizzato.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso nella fase relativa all’accesso. Ha ritenuto che l’interesse difensivo del ricorrente fosse concreto e attuale, poiché la conoscenza del numero dei posti vacanti nelle sei sedi indicate nella domanda di assegnazione temporanea era necessaria per verificare la legittimità del diniego adottato dall’Amministrazione. Il giudice ha escluso che la richiesta, così delimitata, integrasse un controllo generalizzato ai sensi dell’art. 24, comma 3, l. 241/1990, trattandosi di dati meramente numerici riferiti a un numero determinato di sedi. Ha tuttavia bilanciato l’interesse difensivo con le esigenze di segretezza relative all’organizzazione e alla sicurezza dei servizi di polizia, ordinando l’esibizione soltanto dei documenti dai quali risultasse il numero dei posti vacanti nel Ruolo Ispettori, con tutti gli omissis necessari. In alternativa, l’Amministrazione potrà comunicare direttamente i soli dati numerici relativi a ciascuna sede, senza esibire i documenti. Non è stato disposto l’accesso integrale alla più ampia documentazione richiesta. Le spese della fase sono state riservate alla sentenza definitiva.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Visto l’art. 116, comma 2, Cod. Proc. Amm.
Disciplina la proposizione nel corso del giudizio dell’istanza relativa all’accesso ai documenti amministrativi; il TAR ha deciso le istanze del ricorrente connesse al giudizio principale.
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Costituisce il procedimento sostanziale rispetto al quale il ricorrente ha esercitato l’accesso difensivo, per verificare la legittimità del diniego della richiesta di assegnazione temporanea quale genitore di un minore.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
preordinata ad un controllo generalizzato
Non consente richieste di accesso finalizzate a un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione; il giudice ha escluso che tale limite fosse applicabile alla richiesta circoscritta ai dati numerici delle vacanze in sei sedi.
art. 24, comma 2, l. 241/1990
Costituisce la base normativa del potere regolamentare di individuare le categorie di documenti sottratti all’accesso, richiamata in relazione al d.m. 16 marzo 2022.
art. 3, comma 1, lett. e) e f), d.m. 16 marzo 2022
gli atti e i documenti concernenti l’organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi ... all’impiego e alla mobilità del personale delle Forze di Polizia
Tutela la segretezza di documenti concernenti organizzazione, impiego, mobilità, dotazioni e dislocazione delle Forze di polizia; il TAR ha ritenuto compatibile tale tutela con l’ostensione limitata al dato numerico, mediante oscuramento delle informazioni ulteriori.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente nella riproduzione della decisione, in ragione del coinvolgimento di un figlio minore.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- L’accesso difensivo è ammissibile quando la conoscenza dei documenti o dei dati richiesti sia concretamente necessaria per verificare la legittimità di un provvedimento amministrativo lesivo della posizione del richiedente.
- La richiesta di dati meramente numerici, circoscritta a sedi e uffici specificamente individuati e funzionale alla difesa in giudizio, non costituisce controllo generalizzato sull’attività amministrativa ai sensi dell’art. 24, comma 3, l. 241/1990.
- Quando l’accesso riguardi documenti relativi all’organizzazione e alla mobilità delle Forze di polizia, il diritto di difesa può essere soddisfatto mediante ostensione parziale con oscuramento delle informazioni sensibili oppure mediante comunicazione dei soli dati numerici pertinenti.
- Il bilanciamento tra accesso difensivo ed esigenze di segretezza impone di limitare l’ostensione alle sole informazioni necessarie alla tutela giurisdizionale, senza estenderla alla documentazione eccedente rispetto a tale finalità.
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