Messaggio numero 25063 del 16-10-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS fornisce istruzioni operative per i pensionamenti dal Fondo speciale Ferrovie dello Stato S.p.A. nei casi di anzianità contributiva superiore a 37 anni. In tali ipotesi occorre effettuare un doppio calcolo della pensione e liquidare l’importo più favorevole all’interessato, con possibilità di ricostituzione delle pensioni già definite nei limiti prescrizionali.
Fondo speciale Ferrovie dello Stato S.p.A. - doppio calcolo della pensione per anzianità contributiva oltre 37 anni
Fondo speciale Ferrovie dello Stato S.p.A. - doppio calcolo della pensione per anzianità oltre 37 anni
Il messaggio chiarisce le modalità di determinazione della pensione retributiva per gli iscritti al Fondo speciale Ferrovie dello Stato S.p.A. quando la cessazione dal servizio avvenga con anzianità contributiva complessiva superiore a 37 anni. L’obiettivo è evitare effetti sfavorevoli derivanti dall’applicazione ordinaria del criterio di calcolo e indicare alle Sedi il corretto procedimento da seguire.
Quadro generale del calcolo retributivo
Secondo la disciplina richiamata, l’importo della prestazione liquidata con il sistema retributivo è dato dalla somma di:
- quota A, relativa alle anzianità maturate fino al 31/12/1992;
- quota B, relativa alle anzianità maturate dall’1/1/1993.
Per gli iscritti al Fondo speciale Ferrovie dello Stato, la base pensionabile della quota A è costituita dagli elementi fissi della retribuzione spettanti alla cessazione dal servizio, maggiorati del 18%.
Base pensionabile delle quote A e B
Per la quota A:
- dall’1/1/1995, in base all’art. 15 della legge 724/1994, entra a far parte della base pensionabile anche l’indennità integrativa speciale spettante in attività di servizio;
- tale indennità non è soggetta all’aumento del 18%.
Per la quota B:
- la base pensionabile è data dalla media delle retribuzioni annue pensionabili percepite in costanza di rapporto di lavoro nel periodo di riferimento;
- le voci della retribuzione pensionabile sono le stesse della quota A fino al 31/12/1995;
- dall’1/1/1996, limitatamente alle anzianità successive al 31/12/1995, si applica l’art. 12 della legge 153/1969 e successive modificazioni, con inclusione delle competenze accessorie nella base pensionabile.
Limite massimo di rendimento e problema evidenziato
Il messaggio precisa che, per il Fondo speciale Ferrovie dello Stato, la percentuale complessiva di pensionabilità viene determinata sommando la quota maturata fino al 31/12/1992 e quella maturata successivamente, senza superare in ogni caso l’80%, corrispondente a 37 anni di servizio, che rappresentano l’anzianità di massimo rendimento per i ferrovieri.
Gli anni eccedenti i 37 vengono normalmente detratti dalla percentuale di rendimento della quota B. Tuttavia, in alcuni casi, questo criterio può risultare sfavorevole per chi cessa dal servizio con anzianità contributiva superiore a 37 anni.
Istruzioni operative per il doppio calcolo
Per i casi in cui l’anzianità complessiva maturata sia superiore a 37 anni, devono essere effettuati due distinti calcoli della pensione:
- primo calcolo: determinare la pensione considerando, per la quota A, l’anzianità maturata al 31/12/1992, sempre limitata a 37 anni se già raggiunti a tale data, e, per la quota B, l’anzianità maturata dall’1/1/1993 limitata al raggiungimento dei 37 anni complessivi;
- secondo calcolo: determinare la pensione considerando, per la quota B, tutta l’anzianità maturata dall’1/1/1993 fino alla cessazione dal servizio e, per la quota A, soltanto gli anni utili per raggiungere complessivamente 37 anni.
Una volta eseguiti entrambi i calcoli, deve essere posto in pagamento l’importo di pensione più favorevole per l’interessato.
Adempimenti delle Sedi e ricostituzione delle pensioni
Sulla base dei chiarimenti forniti, le Sedi devono:
- definire le pensioni ancora in via di liquidazione secondo le nuove istruzioni;
- ricostituire, su istanza o ricorso degli interessati e nei limiti dei termini prescrizionali, le pensioni già definite.
Aggiornamento del programma di calcolo
Il messaggio segnala infine che il programma di calcolo è stato aggiornato per consentire la liquidazione dei trattamenti pensionistici in conformità alle indicazioni impartite.
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