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Messaggio

Messaggio numero 25235 del 17-10-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio chiarisce se i benefici economici previsti per i dipendenti civili dello Stato mutilati o invalidi di guerra, estesi ai casi di servizio, siano applicabili anche agli iscritti e pensionati del Fondo speciale Ferrovie dello Stato S.p.A. Precisa che le istanze dei dipendenti in servizio vanno inoltrate al datore di lavoro, mentre per i pensionati il beneficio è riconoscibile solo se il provvedimento di riconoscimento della causa di servizio è anteriore al 31/12/1985, nel rispetto della prescrizione quinquennale.

Benefici stipendiali/pensionistici ex artt. 43 e 44 R.D. 1290/1922 per il Fondo speciale Ferrovie dello Stato S.p.A.

Benefici ex artt. 43 e 44 R.D. 1290/1922 e Fondo speciale Ferrovie dello Stato S.p.A.

Il documento interviene per chiarire l’ambito applicativo dei benefici economici previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, con riferimento agli iscritti e ai titolari di pensione a carico del Fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A. Lo scopo è definire a quali soggetti spettino gli incrementi stipendiali/pensionistici e quale sia il corretto percorso istruttorio per la presentazione e gestione delle istanze.

Quadro normativo richiamato

Il messaggio ricorda innanzitutto che, in base al R.D. n. 1290/1922, ai dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato mutilati o invalidi di guerra spetta un incremento stipendiale:

  • del 2,50% per infermità ascrivibili alle prime sei categorie della Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981;
  • dell’1,25% per infermità ascrivibili alle ultime due categorie della medesima tabella.

Richiama poi la legge 15 luglio 1950, n. 539, che:

  • all’art. 1 estende tali benefici anche ai mutilati o invalidi per cause di servizio e ai congiunti dei caduti per cause di servizio;
  • all’art. 3 definisce come mutilati o invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato o degli enti locali territoriali e istituzionali, abbiano contratto in servizio e per causa di servizio militarmente o civilmente riconosciuta mutilazioni o infermità ascrivibili ad una delle categorie previste.

Orientamenti giurisprudenziali richiamati

Il documento sintetizza due fondamentali arresti interpretativi.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 452 del 13 dicembre 1999, ha affermato che:

  • il personale in quiescenza che abbia ottenuto durante il servizio il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ha diritto ai benefici anche se la domanda viene presentata dopo la cessazione dal servizio;
  • il beneficio, pur essendo concedibile d’ufficio e pur avendo la domanda funzione di costituzione in mora dell’amministrazione, è soggetto a prescrizione quinquennale.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 4049 del 19 marzo 2003, ha invece precisato che tali benefici, in quanto riferiti ai soli "dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato", non si applicano agli iscritti al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato che abbiano ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità in data successiva al 31 dicembre 1985, cioè dopo la trasformazione dell’Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato in ente pubblico economico. La Corte sottolinea che i particolari vantaggi riconosciuti ai pubblici impiegati non spettano ai dipendenti dell’Ente Ferrovie dello Stato, che non hanno tale status.

Istruzioni operative per gli iscritti ancora in servizio

Per gli iscritti al Fondo speciale che siano tuttora in attività di servizio, il messaggio dispone che:

  • le istanze eventualmente presentate all’Istituto devono essere trasmesse al datore di lavoro;
  • la concessione del beneficio compete infatti al datore di lavoro e non all’Istituto.

Istruzioni operative per i titolari di pensione

Per i pensionati che intendano ottenere il beneficio, il documento stabilisce che essi devono:

  • presentare domanda alla competente Sede Polo, oppure a qualsiasi sede INPS, che provvederà a inoltrarla alla Sede polo;
  • allegare copia del provvedimento con cui l’infermità è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.

La Sede polo deve verificare la data del provvedimento di riconoscimento:

  • se il provvedimento è successivo al 31/12/1985, l’istanza deve essere respinta;
  • se il provvedimento è anteriore o pari al 31/12/1985, l’istanza può essere accolta e si procede agli adempimenti successivi.

Adempimenti della Sede polo in caso di accoglimento

Quando il riconoscimento della causa di servizio risulti adottato entro il 31/12/1985, la Sede polo deve:

  • interessare la competente società datrice di lavoro per la rideterminazione della retribuzione pensionabile del richiedente, tenendo conto del beneficio;
  • provvedere conseguentemente alla rideterminazione della pensione annua lorda;
  • trasmettere il nuovo calcolo di pensione alla competente Sede provinciale per la messa in pagamento del nuovo importo.

Prescrizione e decorrenza del beneficio

Il messaggio ribadisce che, pur coincidendo sul piano giuridico la decorrenza del beneficio con la data del collocamento a riposo, deve essere applicato il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2, comma 2, del R.D.L. n. 295/1939, come modificato dall’art. 2 della legge n. 428/1985.

Chiusura operativa

Le sedi INPS sono invitate a definire le situazioni pendenti alla luce dei chiarimenti forniti, attenendosi ai criteri sopra indicati per distinguere tra:

  • domande dei dipendenti in servizio, da inoltrare al datore di lavoro;
  • domande dei pensionati con riconoscimento anteriore al 31/12/1985, da istruire e liquidare secondo le istruzioni date;
  • domande relative a riconoscimenti successivi al 31/12/1985, da respingere.

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