Provvedimento del 29/07/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina come i lavoratori rientrati in Italia devono chiedere al datore di lavoro l’applicazione del beneficio fiscale previsto dalla legge n. 238/2010 e come il sostituto d’imposta deve operare le ritenute, effettuare il conguaglio e certificare gli importi. Sono indicati termini, contenuto della richiesta, percentuali ridotte e obblighi di comunicazione in caso di trasferimento all’estero.
Disposizioni attuative per la richiesta dei benefici fiscali dei lavoratori dipendenti rientrati in Italia e per gli adempimenti del datore di lavoro
Disposizioni attuative sui benefici fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia
Il provvedimento definisce le modalità operative per l’applicazione, da parte del datore di lavoro, dei benefici fiscali spettanti ai lavoratori dipendenti rientrati in Italia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 238. Regola sia la richiesta del lavoratore sia gli adempimenti conseguenti del sostituto d’imposta.
Ambito di applicazione e finalità
Il testo dà attuazione all’articolo 3, comma 5, della legge n. 238/2010, che prevede che il beneficio fiscale sia computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute. Il provvedimento precisa quindi:
- le modalità con cui il lavoratore deve presentare la richiesta;
- il contenuto minimo della dichiarazione;
- i criteri con cui il datore di lavoro applica il beneficio;
- gli obblighi di conguaglio e certificazione.
Soggetti interessati
La disciplina riguarda i lavoratori dipendenti:
- in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 della legge n. 238/2010;
- appartenenti alle categorie individuate dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011;
- che intendano fruire del beneficio fiscale in sede di applicazione delle ritenute.
Sono coinvolti anche i sostituti d’imposta indicati nell’art. 23, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Presentazione della richiesta al datore di lavoro
Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un’apposita richiesta scritta entro 3 mesi dalla data di assunzione.
Per il periodo d’imposta 2011, per i lavoratori già assunti alla data di pubblicazione del provvedimento, la richiesta deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso, fermo restando il termine di 3 mesi per il trasferimento in Italia di residenza e domicilio.
Contenuto della richiesta
La richiesta, sottoscritta dal lavoratore e resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere:
- generalità del lavoratore: nome, cognome e data di nascita;
- indicazione dello Stato dell’Unione europea di cui è cittadino;
- codice fiscale;
- indicazione della residenza attuale in Italia, risultante dal certificato di residenza o dalla domanda di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, nonché del domicilio se diverso dalla residenza;
- indicazione della data della prima assunzione in Italia, oppure della data di avvio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, dal rientro, con dichiarazione di avere trasferito in Italia residenza e domicilio entro 3 mesi dalla prima assunzione o dall’avvio dell’attività;
- dichiarazione di possedere, alla data del 20 gennaio 2009, i requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 1 del decreto del MEF 3 giugno 2011 e di non rientrare nelle cause di esclusione del successivo comma 3, oppure i requisiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 1;
- dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi previsti dall’art. 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni;
- dichiarazione di non beneficiare del credito d’imposta previsto dall’art. 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;
- impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente e ogni variazione della residenza o del domicilio rilevante ai fini dell’applicazione del beneficio.
Adempimenti del sostituto d’imposta
Dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta, il datore di lavoro applica le ritenute sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all’art. 51 del TUIR, ridotta:
- al 20% per le lavoratrici;
- al 30% per i lavoratori.
A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta effettua il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto alle percentuali sopra indicate, corrisposto a partire dalla data di assunzione.
Le disposizioni relative alla riduzione delle ritenute e al conguaglio non si applicano se il lavoratore comunica al datore di lavoro il trasferimento fuori dall’Italia della propria residenza o del proprio domicilio.
Certificazione delle somme e dei valori corrisposti
Nella certificazione prevista dall’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, devono essere indicati separatamente:
- l’ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti;
- l’ammontare ridotto alle percentuali previste per il beneficio.
Motivazioni e coordinamento con la disciplina di riferimento
Nella motivazione si chiarisce che il provvedimento è emanato in attuazione dell’art. 3, comma 5, della legge n. 238/2010 e che serve a disciplinare in concreto la richiesta del beneficio da parte del lavoratore e gli obblighi del sostituto d’imposta. Si precisa inoltre che:
- la richiesta deve contenere indicazioni precise per consentire l’applicazione del beneficio e la sua evidenza nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e nella certificazione unica;
- il beneficio decorre dal periodo di paga successivo alla richiesta;
- in sede di conguaglio, il beneficio opera dalla data di assunzione;
- il datore di lavoro cessa di applicare il beneficio in caso di trasferimento della residenza o del domicilio all’estero, in coerenza con l’ipotesi di decadenza prevista dall’art. 7 della legge n. 238/2010.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- legge 27 luglio 2000, n. 212;
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- legge 30 dicembre 2010, n. 238;
- decreto del Ministro degli Affari Esteri 30 marzo 2011;
- decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 giugno 2011.
Pubblicazione
Si precisa che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 29 luglio 2011.
Testo integrale
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