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Sentenza

Sentenza n. 345/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.646 del 19 dicembre 2024 del Tribunale di Pescara, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.

Giustizia amministrativa202600024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell’avvenuta esecuzione del giudicato e quindi del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta. In considerazione delle circostanze della controversia, il Collegio ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti.

TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., deducendo l’inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza n. 646 del 19 dicembre 2024 del Tribunale di Pescara, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto al pagamento di 1.000 euro, riferito agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo. Il ricorrente chiedeva, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero comunicava l’avvenuto accredito. Il ricorrente insisteva tuttavia per la rifusione delle spese, mentre il Ministero sosteneva che l’esecuzione fosse intervenuta già prima del ricorso e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza civile.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito dell’avvenuta esecuzione della decisione giudiziale e del conseguente venir meno dell’interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione determina il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio e giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’amministrazione esegue il giudicato prima o durante il giudizio di ottemperanza, non ricorrono più i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, poiché l’attività sostitutiva non è necessaria.
  • La regolazione delle spese nel giudizio definito per cessazione della materia del contendere è rimessa alla valutazione delle circostanze concrete; tali spese possono essere compensate quando sussistano giuste ragioni desunte dai fatti di causa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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