Cassazione Civile, Sentenza n. 4430/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato gli accertamenti d'imposta basati su indagini bancarie (art.32 d.P.R. 600/73) e sulla presunzione che versamenti e prelevamenti non annotati siano imputabili ai ricavi; censure relative a: vizio di motivazione degli avvisi per mancata indicazione delle singole movimentazioni bancarie; qualificazione degli accertamenti come analitico-induttivi (art.39); applicabilità della presunzione anche in regime di contabilità semplificata (art.32); mancato riconoscimento dei maggiori costi; nullità per apparente carenza motivazionale e per mancata allegazione della segnalazione della Guardia di Finanza o dell'autorizzazione alle indagini bancarie; e varie altre doglianze processuali (art.53 d.lgs.546/92, art.360 c.p.c. ecc.).
La decisione
la Cassazione ha rigettato il ricorso. Molti motivi sono stati ritenuti inammissibili perché attengono alla qualificazione giuridica rimessa al giudice di merito o alla rivalutazione del fatto e delle prove (cosa non consentita in sede di legittimità). Gli altri motivi sono stati dichiarati infondati: la CTR ha adeguatamente valutato la motivazione degli avvisi (anche in relazione al contraddittorio preventivo), ha correttamente qualificato l'accertamento come analitico-induttivo tenendo conto delle tecniche investigative bancarie, ha applicato la presunzione di cui all'art.32 anche alle imprese in contabilità semplificata (confermata anche dalla Corte costituzionale, sent. n.10/2023), e ha legittimamente ritenuto che il contribuente non avesse assolto l'onere di provare l'esistenza e l'inerenza dei costi corrispondenti ai maggiori ricavi. Inoltre la mancata allegazione della segnalazione della Guardia di Finanza non determina la nullità dell'atto impositivo.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 600/1973
La presunzione secondo cui versamenti e prelevamenti bancari non annotati sono imputabili a ricavi si applica anche alle imprese in contabilità semplificata; grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'inclusione nella base imponibile o l'estraneità alla produzione del reddito
art. 39 d.P.R. 600/1973 (comma 1 lett. d) e comma 2)
Norme richiamate nella qualificazione dell'accertamento come analitico-induttivo: la valutazione della tecnica di indagine e del procedimento amministrativo è rimessa al giudice di merito
art. 42 comma 2 d.P.R. 600/1973
Principi sulla motivazione degli avvisi di accertamento; la Corte ha ritenuto che la motivazione sia stata integrata dal contraddittorio preventivo e dalle difese effettivamente svolte dal contribuente
art. 18 co. 1 d.P.R. 600/1973
Richiamato nel contesto dell'applicabilità delle presunzioni e delle regole istruttorie (collegamento con l'art.32); interpretazione favorevole all'applicazione delle presunzioni anche in contabilità semplificata
art. 53 d.lgs. 546/1992
Richiesta di specificità delle censure in appello: la Corte conferma che la riproposizione delle ragioni di primo grado e delle stesse argomentazioni può assolvere l'onere di specificità previsto dall'art.53
art. 360 cod. proc. civ.
Norme sui motivi di ricorso per cassazione (n.3 n.4 n.5 ecc.); la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità (no riesame dei fatti o della valutazione delle prove da parte della Cassazione)
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato rispetto all'asserita omissione di pronuncia su questioni rilevanti: la Corte ha ritenuto che le questioni siano state affrontate o irrilevanti per la validità dell'atto impositivo
Corte costituzionale, sentenza n.10/2023
Conferma di costituzionalità della presunzione di cui all'art.32 anche con riguardo al tema della contabilità semplificata
Massime di principio
- La presunzione di cui all'art.32 d.P.R. 600/73 (imputazione a ricavi di movimenti bancari non contabilizzati) si applica anche alle imprese in contabilità semplificata; il contribuente ha l'onere di provare l'inclusione o l'estraneità di tali movimenti dalla base imponibile
- La qualificazione dell'accertamento (analitico, induttivo, analitico-induttivo) è valutazione di merito: in Cassazione è inammissibile chiedere la riforma della qualificazione senza riprodurre puntualmente gli atti e gli elementi che giustificherebbero la diversa qualificazione
- La motivazione dell'avviso di accertamento può ritenersi adeguata anche se rimanda al contraddittorio preventivo, purché risulti che al contribuente siano state contestate le singole movimentazioni e sia stato dato spazio alla sua difesa
- La mera indicazione dei beneficiari degli accrediti/addebiti non è di per sé sufficiente ad assolvere l'onere probatorio del contribuente: è necessario dimostrare la corrispondenza puntuale tra giustificazioni e singole movimentazioni
- La mancata allegazione della segnalazione della Guardia di Finanza o dell'autorizzazione alle indagini bancarie non invalida automaticamente l'accertamento: la segnalazione è atto innescante distinto dall'attività istruttoria e non fa parte della motivazione dell'atto impositivo
- In sede di legittimità la Corte non riconsidera il giudizio di fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; i vizi denunciabili sono quelli di diritto e le anomalie manifeste di motivazione (mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasti inconciliabili)
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