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Legge

L.R. Liguria 3/2024

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2008, N. 7 (NORME SUL SISTEMA STATISTICO REGIONALE)

Normativa regionaleL.R. Liguria 3/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Liguria 7/2008 sul sistema statistico regionale, ridefinendo finalità, composizione degli organi, funzioni della struttura statistica, contenuti del PSR e regole su validazione e diffusione dei dati. Prevede disposizioni transitorie per gli organi in carica e un onere finanziario di 100.000 euro annui per il triennio 2024-2026.

Modifiche alla disciplina del sistema statistico regionale ligure

Modifiche al sistema statistico regionale ligure

La legge regionale Liguria 29 marzo 2024, n. 3 interviene in modo organico sulla l.r. 3 aprile 2008, n. 7, aggiornandone finalità, assetto organizzativo, strumenti di programmazione e regole di trattamento e diffusione dei dati statistici. La disciplina resta circoscritta al territorio della Regione Liguria.

Finalità e principi della disciplina statistica

La normativa riafferma che la legge disciplina l’attività statistica regionale nel rispetto della Costituzione, del d.lgs. 322/1989, della normativa sulla protezione dei dati personali e del quadro europeo sulle statistiche ufficiali. L’attività statistica è intesa come l’insieme di metodi scientifici per conoscere i fenomeni collettivi tramite raccolta, rilevazione, gestione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati.

Le finalità sono ampliate e precisate nei seguenti punti:

  • favorire l’omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi, in raccordo con il Sistema statistico nazionale;
  • realizzare unità di indirizzo e coordinamento metodologico nel SISTAR;
  • valorizzare il patrimonio informativo regionale a supporto della programmazione e del monitoraggio;
  • assicurare la disponibilità delle informazioni statistiche ufficiali necessarie a programmazione, controllo e valutazione delle politiche;
  • favorire diffusione, condivisione, comunicazione e accesso ai dati, accrescendo la fiducia dei cittadini nella statistica ufficiale;
  • promuovere sostenibilità dei processi statistici, riuso dei dati e risposta al fabbisogno di tempestività e granularità nell’era digitale;
  • valorizzare gli archivi amministrativi e le banche dati regionali.

È inoltre previsto che, nell’ambito del PSR, le informazioni statistiche ufficiali siano prodotte garantendo il rispetto e la diffusione della cultura di genere.

Ambito soggettivo del SISTAR

Viene rivista la platea dei soggetti appartenenti al Sistema statistico regionale (SISTAR). Ne fanno parte, oltre agli uffici e alle strutture già previsti, anche:

  • gli uffici degli enti e delle agenzie regionali competenti in materia statistica individuati;
  • ogni altro ente regionale che ne faccia richiesta, previa valutazione della Commissione statistica regionale.

La Giunta regionale, in occasione dell’aggiornamento annuale del PSR, deve ricognire l’elenco degli enti appartenenti al SISTAR per il triennio di riferimento.

Funzioni della Struttura statistica regionale

La Struttura statistica regionale viene rafforzata nelle funzioni di impulso, coordinamento e supporto. Tra i compiti ora espressamente previsti figurano:

  • promuovere e realizzare le attività di raccolta, rilevazione, gestione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici;
  • supportare programmazione e monitoraggio;
  • effettuare la ricognizione annuale dei fabbisogni informativi delle strutture della Giunta regionale;
  • coordinare l’attività statistica degli Osservatori regionali e degli enti del Settore regionale allargato;
  • favorire l’accesso all’informazione statistica;
  • formulare proposte e suggerimenti per nuove esigenze informative, anche in ottica di genere;
  • promuovere la formazione e l’aggiornamento metodologico del personale regionale in ambito statistico;
  • predisporre la costruzione del conto consolidato della spesa pubblica del Settore pubblico allargato a livello regionale, anche in collaborazione con il Sistema dei conti pubblici territoriali, nei limiti delle risorse statali disponibili.

Commissione statistica regionale

La composizione della Commissione statistica regionale viene aggiornata, con la sostituzione della presidenza in capo al Direttore generale competente in materia di statistica e con l’inserimento di nuovi rappresentanti. Sono previsti, tra gli altri, rappresentanti:

  • dell’Ufficio di statistica del Comune di Genova;
  • dell’Ufficio di statistica della Città metropolitana di Genova e di ciascuna provincia ligure;
  • degli Osservatori regionali;
  • degli enti e delle agenzie regionali appartenenti al SISTAR.

Sono inoltre adeguate le regole sulla durata in carica e sulla possibilità di modificare e integrare la composizione della Commissione con lo stesso atto di nomina, se necessario.

Sezione tecnico-scientifica

Anche la Sezione tecnico-scientifica viene aggiornata, con riferimento alla terminologia, ai soggetti coinvolti e al raccordo con il regolamento interno della Commissione. La Sezione è chiamata a svolgere anche le valutazioni relative alla richiesta di ingresso nel SISTAR di altri enti regionali.

Per le attività di cui alle lettere d) e d bis) dell’articolo 8, la Sezione deve uniformarsi al Regolamento interno di cui all’articolo 6, comma 6.

Programma statistico regionale (PSR)

Il PSR è confermato come strumento centrale di indirizzo dell’attività statistica regionale. Esso, in coerenza con i documenti di programmazione regionale, definisce:

  • le rilevazioni e le elaborazioni di interesse pubblico regionale e locale svolte dai soggetti appartenenti al SISTAR;
  • le relative metodologie;
  • le modalità attuative.

È inoltre previsto che le attività statistiche possano utilizzare archivi amministrativi e gestionali, anche contenenti dati personali raccolti per altre finalità, purché siano definiti i trattamenti ulteriori necessari ai sensi dell’articolo 13 della legge.

La Struttura statistica effettua annualmente una ricognizione delle attività statistiche svolte nel SISTAR, al fine di valutarne l’inserimento nel PSR, e gli uffici regionali e gli enti del SISTAR devono comunicare annualmente tali attività.

Attuazione delle attività statistiche e convenzioni

Se le attività statistiche previste nel PSR a carico degli enti SISTAR non possono essere realizzate direttamente, gli enti possono, con proprie risorse, stipulare convenzioni e protocolli d’intesa con enti locali e soggetti pubblici o privati per singole fasi di progettazione, rilevazione ed elaborazione, nel rispetto del d.lgs. 322/1989 e del d.lgs. 196/2003.

Validazione dei dati e statistica ufficiale

La legge ridefinisce il regime di ufficialità dei dati raccolti nel SISTAR.

I dati raccolti nell’ambito delle rilevazioni rientranti nel PSR, se effettuate direttamente dagli enti appartenenti al SISTAR, acquistano carattere di ufficialità solo dopo la validazione da parte dell’ufficio competente in materia statistica del medesimo ente.

Per le rilevazioni svolte di propria iniziativa dagli enti SISTAR e non comprese nel PSR, la validazione è demandata ai rispettivi uffici competenti in materia statistica.

Ai fini della diffusione, viene chiarito che la statistica ufficiale comprende, in coerenza con il Codice italiano per la qualità delle statistiche ufficiali, la produzione contenuta nel Programma statistico nazionale, nei programmi statistici regionali e, in generale, quella prodotta dagli enti e uffici del SISTAN.

Sono inoltre abrogate alcune previgenti disposizioni in materia di archivi e di elenco degli intervistatori-rilevatori.

Diffusione, accesso e comunicazione dei dati

La disciplina rafforza la funzione di diffusione e accesso ai dati statistici ufficiali, anche sotto il profilo della qualità e della fiducia pubblica. La Struttura statistica e gli organismi coinvolti sono chiamati a favorire condivisione, accessibilità e coerenza metodologica dei dati prodotti nel sistema regionale.

Trattamento dei dati e regole deontologiche

Per i dati raccolti nell’ambito delle rilevazioni rientranti nel PSR, le modalità di trattamento devono seguire le regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica di cui all’allegato A.4 del d.lgs. 196/2003.

Disposizioni transitorie

Gli organi collegiali già in carica alla data di entrata in vigore della legge restano confermati fino alla naturale scadenza:

  • Commissione statistica regionale;
  • Sezione tecnico-scientifica.

L’elenco regionale degli intervistatori-rilevatori, previsto dalla previgente disciplina e ora abrogato, cessa di avere efficacia con l’entrata in vigore della legge.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione della legge sono autorizzate variazioni compensative sul bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Liguria, per spese correnti nella Missione 1, Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1:

  • euro 100.000 per il 2024, in competenza e cassa;
  • euro 100.000 per il 2025, in competenza;
  • euro 100.000 per il 2026, in competenza.

Per gli esercizi successivi al 2026 la copertura avviene con le autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di bilancio, ai sensi del d.lgs. 118/2011. Possono inoltre concorrere risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Liguria.

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