L.R. Liguria 5/2024
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO REGIONALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna varie norme della Regione Liguria su trattamento economico dei consiglieri, memoria dell’esodo giuliano-dalmata, autonomia e funzionamento del Consiglio regionale, compensi del Co.Re.Com. e disciplina di incompatibilità/mandati. Prevede una decorrenza differita per l’indennità del Co.Re.Com. al nuovo insediamento e conferma l’assenza di nuovi oneri per il bilancio regionale.
Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale ligure
Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale ligure
La legge regionale interviene su più testi normativi della Regione Liguria per aggiornare termini, competenze, limiti di spesa e regole organizzative del Consiglio regionale e di alcuni organismi collegati. La disciplina risultante riguarda esclusivamente l’ordinamento ligure.
Aggiornamento di termini e procedure nei testi regionali vigenti
Vengono modificati alcuni rinvii temporali e procedurali:
- nel trattamento economico dei consiglieri regionali, la scadenza per gli adempimenti previsti dall’articolo 15-bis non è più collocata nel mese di settembre, ma entro un mese dal termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni dei redditi IRPEF;
- per il viaggio collegato alle iniziative regionali sulla memoria del martirio e dell’esodo dei Giuliani e Dalmati, la partecipazione dei rappresentanti ANVGD è limitata a un massimo di cinque soggetti, in qualità di testimoni o eredi della memoria;
- nella disciplina sul Consiglio regionale, sono aggiornate e ampliate le regole su attività istituzionali, comunicazione, spese e personale;
- per il Co.Re.Com. è rideterminata l’indennità di funzione;
- nella normativa sulle incompatibilità e sui limiti temporali di alcune cariche consiliari è ridotto il termine di esercizio di determinate funzioni dopo l’inizio della dodicesima legislatura.
Autonomia del Consiglio regionale e attività istituzionali
La legge amplia e precisa il perimetro delle attività e delle iniziative riconducibili all’autonomia del Consiglio regionale e degli organismi statutari, di controllo e di garanzia ad esso collegati. In particolare, vengono ricompresi più chiaramente i compiti e le spese funzionali alle finalità istituzionali del Consiglio, anche quando le attività siano svolte a supporto di altri organismi interni o affidate dalle leggi regionali.
Sono ricompresi, tra gli ambiti di intervento:
- iniziative e attività comunicazionali deliberate dall’Ufficio di Presidenza in occasione di eventi di rilievo mediatico, di diffusione nazionale o internazionale, svolti nel territorio regionale;
- spese per iniziative volte a informare i cittadini, valorizzare servizi e attività del Consiglio e accrescerne immagine e prestigio;
- spese per eventuali rimborsi documentati a commissioni, giurie, esperti, artisti o collaboratori;
- spese per la locazione di spazi fisici o telematici destinati a riunioni, incontri, esposizioni o convegni, inclusi eventuali oneri accessori per trasporti, viaggi, pernottamenti, coffee break, buffet, pranzi e cene, se non configurabili come missione o rappresentanza;
- ulteriori iniziative o finalità affidate dalle leggi al Consiglio regionale o agli organismi ad esso ricondotti.
La programmazione delle attività e la determinazione del fabbisogno di bilancio devono tenere conto dell’aggiornamento all’indice dei prezzi al consumo per le componenti discrezionali, ferma restando la copertura degli incrementi obbligatori per contratto o per legge. L’Ufficio di Presidenza può autorizzare ulteriori spese discrezionali, entro i limiti degli stanziamenti, in relazione alle finalità istituzionali e alle condizioni previste dalla norma.
Welfare integrativo del personale e copertura finanziaria
La legge riconosce i sistemi di welfare integrativo, aggiuntivi rispetto alle prestazioni del servizio sanitario nazionale, per prestazioni sanitarie e assistenza in caso di gravi patologie come strumento utile per la sicurezza economica del personale.
Resta ferma la disponibilità delle risorse già stanziate nell’esercizio 2018 per le medesime finalità, originariamente previste dalla disciplina regionale sul personale e dalla normativa collegata alla finanziaria 2009. Tali risorse possono essere utilizzate anche integralmente per le finalità previste dal contratto nazionale.
Entro il termine dell’undicesima legislatura viene inoltre operata una rimodulazione contabile: una quota di euro 19.427,83 è ridotta dagli stanziamenti della Missione 1, Programma 3, Titolo 1, e contestualmente iscritta nella Missione 1, Programma 10, Titolo 1, in proporzione alle dotazioni organiche risultanti dal conto annuale. I risparmi derivanti dai minori oneri contributivi o impositivi per le quote assegnate dalla contrattazione decentrata sono destinati prioritariamente alla copertura di eventuali contributi di solidarietà o altri oneri contributivi/impositivi e alle finalità della norma.
Organizzazione interna, personale e controllo contabile
Sono introdotte ulteriori regole sull’organizzazione del Consiglio regionale:
- alle strutture consiliari è attribuito un criterio di aggiornamento delle risorse basato sull’indice dei prezzi al consumo;
- i dirigenti responsabili devono applicare tale indice nella determinazione delle componenti discrezionali del fabbisogno di bilancio;
- l’Ufficio di Presidenza può autorizzare spese discrezionali aggiuntive, in presenza di determinati limiti sul personale assegnato ai soggetti proponenti e senza ulteriori oneri per il bilancio, restando ferma la possibilità di iniziative istituzionali in economia con risorse esistenti.
Per il personale e i ruoli dirigenziali:
- alle figure incaricate può essere affidato anche il coordinamento dei dirigenti previsti dalla disciplina interna;
- sono disciplinate compatibilità e incompatibilità per i componenti del Collegio interno dei Revisori dei Conti presso il Consiglio regionale;
- è compatibile con tale ruolo l’incarico nei collegi degli organismi previsti dalla normativa regionale sui controlli contabili;
- è invece incompatibile l’esercizio della funzione di revisore dei conti sull’organo Giunta regionale della Regione Liguria.
Co.Re.Com.: indennità di funzione
Per il Presidente e gli altri componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni è prevista un’indennità di funzione lorda, omnicomprensiva, corrisposta mensilmente con cedolino per dodici mensilità. L’importo è fissato nella misura del 22,5% dell’indennità annuale lorda spettante ai consiglieri regionali per il Presidente e del 18% per gli altri componenti.
Mandati e limiti temporali nella disciplina del 2019
Per la normativa regionale attuativa dell’intesa del 3 aprile 2019 e delle disposizioni collegate al decreto-legge n. 174 del 2012, viene abbreviato il termine entro il quale opera il limite temporale previsto per l’esercizio di determinate funzioni: non è più di quarantotto mesi dal medesimo termine, ma di sei mesi dall’inizio della dodicesima legislatura. È soppressa la clausola che collegava il calcolo del termine alla rielezione o nuova nomina nell’undicesima legislatura.
Regime transitorio
La nuova misura dell’indennità del Co.Re.Com. non si applica immediatamente all’approvazione della legge, ma entra in vigore dalla data di insediamento del Co.Re.Com. che succede a quello in carica al momento dell’approvazione della legge.
Invarianza finanziaria
La legge dichiara espressamente che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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