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Legge

L.R. Valle d'Aosta 6/2021

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2021.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 6/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Interventi di manutenzione su numerose leggi regionali valdostane: urbanistica, turismo, scuola, finanza locale, contratti pubblici, energia, ARPA, società partecipate e altre materie. Sono anche abrogate alcune disposizioni obsolete. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; varie misure hanno efficacia limitata al 2021 o a specifici regimi transitori.

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2021 della Valle d’Aosta

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2021 della Valle d’Aosta

La legge interviene in modo puntuale su numerosi testi regionali, aggiornando discipline settoriali, coordinando procedure amministrative e introducendo alcune proroghe e norme transitorie. Opera esclusivamente per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e, per varie disposizioni, la rilevanza pratica è limitata a periodi già conclusi o comunque temporalmente definiti.

Interventi in materia di eliski e pianificazione territoriale

In materia di attività di volo alpino, la Giunta regionale può modificare l’allegato A della legge sull’eliski solo previa acquisizione, in conferenza dei servizi, dei pareri delle strutture regionali competenti in assetto idrogeologico, valanghe, ambiente, pianificazione territoriale, aree naturali, forestazione, patrimonio paesaggistico e architettonico, protezione civile e turismo. La modifica dell’allegato A costituisce anche variante al piano regolatore generale del Comune interessato ed è soggetta alla disciplina sulle varianti urbanistiche.

Fondazione per il patrimonio musicale tradizionale e cultura musicale

Per la Fondazione regionale dedicata alla valorizzazione del patrimonio musicale tradizionale, il parametro per il finanziamento relativo al personale non è più la spesa sostenuta nell’esercizio precedente, ma quella indicata nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso. Inoltre, il piano del fabbisogno del personale deve essere comunicato all’Amministrazione regionale almeno quarantacinque giorni prima dell’approvazione del bilancio, con possibilità per l’Amministrazione di formulare rilievi entro quindici giorni.

Abrogazioni in materia di ricerca e sviluppo

Sono abrogate alcune disposizioni della disciplina regionale sulla ricerca e lo sviluppo, in particolare l’articolo 12 della legge regionale n. 84 del 1993 e ulteriori articoli modificativi intervenuti nel tempo. Il contenuto evidenzia un intervento di pulizia normativa su una materia ormai superata.

Nucleo di valutazione dei programmi a finalità strutturale (NUVAL)

La disciplina del NUVAL viene aggiornata per precisare che la Giunta regionale definisce anche le funzioni del Nucleo. Per i componenti esperti esterni all’Amministrazione regionale è introdotta una procedura di valutazione comparativa, per ciascun profilo richiesto, con applicazione compatibile delle regole sugli incarichi esterni. Gli esiti sono trasmessi alla Giunta per la nomina e le nomine devono essere rese pubbliche secondo la normativa vigente.

Urbanistica, accordi di programma e titoli edilizi

La legge amplia la capacità degli accordi di programma di determinare varianti o modifiche agli strumenti urbanistici, comprese quelle connesse alla modifica degli ambiti inedificabili. La procedura autorizzativa prevista per taluni interventi è ricompresa in quella dell’accordo di programma quando questa venga attivata. Inoltre:

  • tra i mutamenti urbanisticamente non rilevanti rientrano anche i cambi di destinazione d’uso di cui all’articolo 74, comma 3, in assenza di opere;
  • vengono adeguati rinvii interni in materia di classificazione e adempimenti urbanistici;
  • la Giunta regionale deve definire con propria deliberazione le modalità applicative degli adempimenti previsti dall’articolo 80bis.

Soccorso sulle piste da sci

Per la sola stagione invernale 2020/2021, ai fini della liquidazione della spesa per il servizio di soccorso sulle piste da sci di discesa non si applicano le soglie minime di periodo di funzionamento e di percentuale di percorribilità. Si tratta quindi di una norma eccezionale e temporalmente esaurita.

Complessi ricettivi all’aperto e case mobili

Viene precisato che, ai fini della disciplina dei complessi ricettivi all’aperto, per “case mobili” si intendono strutture costituite da non più di due vani oltre al servizio igienico, su un unico livello, con superficie complessiva netta interna non superiore a 25 mq per un vano e 35 mq per due vani.

Artigianato di tradizione

Le attività formative e di valorizzazione dell’artigianato di tradizione possono svolgersi anche presso sedi messe a disposizione da soggetti terzi. Inoltre, nella disciplina relativa ai soggetti beneficiari o coinvolti viene sostituito il riferimento ai “giovani” con quello più ampio ai “soggetti”.

Politiche del lavoro

L’articolo dedicato alle politiche del lavoro è stato successivamente abrogato. Nella formulazione originaria prevedeva l’integrazione della commissione con rappresentanti della Chambre valdôtaine, dei consulenti del lavoro e della consigliera o del consigliere di parità.

Siti minerari dismessi

La composizione del comitato competente viene aggiornata sostituendo il coordinatore del dipartimento ambiente come componente di diritto e precisando la presenza di tre tecnici con competenze in geologia e storia delle miniere, scienze museali ed economia. Se esterni alla pubblica amministrazione, i loro compensi seguono la disciplina regionale sugli incarichi esterni.

Sci di fondo

Tra gli interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico viene ricompresa la realizzazione di sistemi integrati di bigliettazione.

Gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale e società partecipata

La società regionale può occuparsi anche della gestione temporanea e stagionale di punti di informazione e promozione turistica, nonché di attività di valorizzazione e commercializzazione dell’artigianato di tradizione, anche tramite enti strumentali della Regione e degli enti locali. I rapporti relativi a tali servizi, quando erogati tramite enti strumentali, sono regolati da uno o più contratti di servizio basati su schemi-tipo approvati dalla Giunta regionale.

Controllo e valutazione delle politiche regionali

È istituito il Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali, composto da sei consiglieri in modo paritario tra maggioranza e opposizioni. Il Comitato è nominato dal Consiglio regionale a scrutinio palese su proposta del Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo. Si avvale di un ufficio interno di supporto specialistico e il Regolamento interno del Consiglio ne disciplina funzionamento, competenze e strumenti di controllo.

Volo amatoriale

I termini relativi agli interventi regionali a sostegno del volo amatoriale sono prorogabili fino al 31 dicembre 2023, sostituendo il precedente limite al 31 dicembre 2021. La disposizione è però successivamente abrogata, quindi oggi non ha utilità applicativa.

Promozione degli investimenti

È eliminato il riferimento alle imprese “medie e grandi” dalla disciplina regionale di promozione degli investimenti, con effetto di ampliamento soggettivo della misura.

Strade regionali e canone

Per il canone dovuto in favore della Regione relativo al periodo successivo al 1° gennaio 2017, è prevista la possibilità di pagamento in un’unica soluzione oppure, su istanza dell’interessato, in tre rate quinquennali.

Politiche educative e lingua tedesca nelle scuole della Valle del Lys

Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei comuni della Valle del Lys individuati dalla legge sui Walser, si svolge anche una prova di conoscenza della lingua tedesca, aggiuntiva rispetto a quella di inglese o, se l’inglese non è obbligatorio, sostitutiva della stessa. Le scuole secondarie di secondo grado che insegnano il tedesco possono chiedere di sostenere anche la relativa prova.

Contratti pubblici

Le modifiche originarie alla disciplina regionale dei contratti pubblici sono state successivamente abrogate in più parti. Il testo consolidato segnala l’abrogazione dei commi residui dell’articolo 16 della legge regionale n. 3 del 2020, con conseguente perdita di rilievo applicativo della disciplina transitoria introdotta nel 2021.

Differimento di termini e misure COVID-19

Un termine previsto dalla normativa regionale connessa all’emergenza epidemiologica è differito dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022.

Per gli enti locali valdostani beneficiari di risorse statali COVID-19, la trasmissione tardiva della certificazione della perdita di gettito comporta l’applicazione delle sanzioni statali e la riduzione dei trasferimenti regionali senza vincolo settoriale di destinazione spettanti negli anni 2022 e 2023. Se i trasferimenti non sono sufficienti, la Regione richiede il versamento diretto; le somme recuperate sono redistribuite tra gli enti puntuali. Inoltre, viene estesa fino al 30 aprile 2022 la disciplina sulla diversa suddivisione interna o diverso uso dei locali delle strutture ricettive, subordinandone il mantenimento alla presentazione di SCIA e ai successivi controlli sulla classificazione.

ARPA e personale

Per la spesa del personale dell’ARPA resta fermo anche per il 2021 quanto previsto dalla disciplina finanziaria regionale antecedente, confermando un vincolo già esistente.

Certificazione energetica

Per il solo periodo transitorio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, il certificatore che rilascia un attestato di prestazione energetica non corretto deve redigere un nuovo documento entro quarantacinque giorni dalla contestazione, a proprie spese. In caso di mancato adempimento, e comunque al quarto attestato sostanzialmente non corretto nel periodo, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla legge regionale di settore. Dal 1° gennaio 2022 il conteggio degli attestati non corretti che non hanno dato luogo a sanzione viene azzerato.

Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore

L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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