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Legge

L.R. Valle d'Aosta 8/2021

Disposizioni in materia di Uffici stampa e altre disposizioni in materia di personale.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 8/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza gli uffici stampa della Giunta, del Consiglio regionale e degli enti locali valdostani: definisce ruoli, requisiti, incarichi, durata, incompatibilità e trattamento economico/previdenziale dei giornalisti addetti. Interviene inoltre su segreterie di vertice, procedure di reclutamento e graduatorie del comparto unico, con misure transitorie limitate al 2021 e copertura finanziaria per il biennio 2021-2022.

Disposizioni sugli uffici stampa regionali e ulteriori misure in materia di personale

Disposizioni sugli uffici stampa e sul personale regionale

La legge regionale della Valle d’Aosta interviene principalmente sull’organizzazione degli uffici stampa della Regione e del Consiglio regionale, oltre a introdurre alcune modifiche puntuali alla disciplina del personale del comparto unico. La disciplina è applicabile nel solo territorio regionale e contiene anche misure transitorie e finanziarie con effetti in larga parte limitati al 2021.

Uffici stampa della Giunta regionale e degli enti del comparto unico

Gli enti regionali e del comparto unico possono dotarsi, anche in forma associata, di un Ufficio stampa. La sua attività è orientata alla cura dell’informazione giornalistica, anche di emergenza, verso i media; alla comunicazione interna ed esterna; alla diffusione di informazioni sull’attività e sul funzionamento degli organi regionali e dei servizi pubblici; alla promozione di conoscenze su temi di interesse pubblico e dell’immagine dell’ente.

L’Ufficio stampa è composto da:

  • addetti stampa, in possesso di laurea;
  • collaboratori addetti stampa, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Tutto il personale deve essere iscritto all’albo nazionale dei giornalisti, negli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti, e possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego pubblico regionale. Durante l’incarico non può svolgere altre attività professionali nei settori radiotelevisivo, giornalistico, della stampa e delle relazioni pubbliche, salvo autorizzazione dell’ente.

Capo Ufficio stampa e Vice Capo Ufficio stampa della Giunta regionale

L’Ufficio stampa della Giunta regionale è diretto da un Capo Ufficio stampa, coadiuvato da un Vice Capo, entrambi laureati, iscritti all’albo dei giornalisti e assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Possono essere scelti tra personale interno o esterno.

Gli incarichi:

  • sono conferiti con deliberazione della Giunta, su proposta del Presidente della Regione;
  • sono collegati alla durata in carica del Presidente;
  • proseguono fino al successivo conferimento.

Il rapporto è a tempo pieno ed esclusivo, ha durata non superiore a cinque anni e il contratto deve definire durata, trattamento economico, casi di risoluzione anticipata e criteri di valutazione. Il trattamento economico non può superare quello complessivo previsto per gli incarichi dirigenziali di secondo livello, tenuto conto dell’accessorio e dell’indennità per incarichi aggiuntivi, ed è differenziato tra Capo e Vice in relazione a funzioni e responsabilità.

Addetti stampa e collaboratori addetti stampa

Nella Giunta regionale, oltre al Capo e al Vice Capo, l’Ufficio stampa può comprendere al massimo tre addetti stampa o collaboratori addetti stampa. Negli altri enti del comparto unico il numero massimo è due.

Il reclutamento avviene:

  • mediante mobilità, tra personale dell’ente o di altri enti del comparto unico, con le categorie previste dalla legge e con esperienza giornalistica almeno triennale maturata nell’ultimo quinquennio in un ufficio stampa degli enti interessati;
  • oppure mediante procedura selettiva pubblica per assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato fino a 36 mesi, con limite di una sola unità a termine.

La contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico deve svolgersi in una specifica area contrattuale, tenendo conto dei contratti di categoria e con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative dei giornalisti.

Trattamento previdenziale e area contrattuale dei giornalisti

Per tutta la durata del rapporto, Capo e Vice Capo Ufficio stampa, addetti stampa e collaboratori addetti stampa sono iscritti all’INPGI per il trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, secondo la normativa vigente.

Viene inoltre istituita un’“area dei giornalisti” nell’ambito della contrattazione di comparto del personale addetto agli uffici stampa degli enti di cui alla legge regionale sull’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico.

Ufficio stampa del Consiglio regionale

Anche il Consiglio regionale dispone di un Ufficio stampa diretto da un Capo Ufficio stampa e da un Vice Capo, entrambi laureati e iscritti negli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti, oltre a un massimo di due addetti alle attività giornalistiche e di informazione o collaboratori addetti stampa.

Gli incarichi di Capo e Vice Capo:

  • sono conferiti con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio;
  • sono revocabili in qualsiasi momento;
  • durano comunque non oltre la durata in carica dell’Ufficio di presidenza;
  • proseguono fino al successivo conferimento.

Per reclutamento, ulteriori requisiti, rapporto di lavoro, trattamento economico, previdenziale e assistenziale, stato giuridico, competenze e attribuzioni dell’Ufficio stampa del Consiglio si applicano le regole previste per l’Ufficio stampa della Giunta regionale.

Segreteria del Presidente del Consiglio regionale

La legge aggiorna anche la disciplina della segreteria del Presidente del Consiglio regionale, che è composta dal segretario particolare, responsabile della segreteria, e da un massimo di due dipendenti appartenenti alle categorie, collocati in assegnazione temporanea.

Disposizioni transitorie sugli uffici stampa e reclutamento 2021

Gli incarichi del personale degli uffici stampa già in essere alla data di entrata in vigore della legge cessano alla scadenza naturale o alla diversa scadenza prevista dalla legge o dal contratto.

Per i contratti dell’Ufficio stampa previsti dalla legge regionale 22/2010, in scadenza al 31 dicembre 2020 e già prorogati al 30 giugno 2021, è disposta un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2021.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Comitato regionale per le politiche contrattuali deve emanare una direttiva al CRRS per avviare la contrattazione entro 60 giorni dal ricevimento.

Per il solo anno 2021, l’assunzione a tempo indeterminato di addetti stampa o collaboratori addetti stampa nell’Amministrazione regionale e negli enti locali può avvenire, mediante mobilità o procedura selettiva pubblica, anche in deroga ai limiti assunzionali della normativa di stabilità regionale 2020/2022, previo aggiornamento del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e, per la Regione, nei limiti della dotazione organica complessiva.

Reclutamento nel comparto unico: graduatorie e procedure selettive

La legge interviene sulla disciplina del reclutamento del comparto unico regionale.

Le principali novità riguardano:

  • l’esclusione, dall’ambito di applicazione di alcuni limiti assunzionali, del reclutamento del Responsabile per la transizione al digitale da parte delle Unités des Communes valdôtaines e del Comune di Aosta;
  • la ridefinizione del criterio del 70% riferito alla media per il calcolo di determinate assunzioni;
  • l’introduzione di graduatorie uniche di Unité per le procedure selettive bandite dalle Unités per sé e per i propri Comuni;
  • il diritto dei vincitori di scegliere, seguendo l’ordine di graduatoria, l’ente e il posto di assunzione;
  • la possibilità per l’Unité di scorrere la graduatoria per coprire posti che si rendano vacanti successivamente;
  • la disciplina della rinuncia: la rinuncia all’indeterminato comporta la cancellazione dalla graduatoria, mentre per il tempo determinato la cancellazione non opera, salvo la perdita del diritto a ulteriori chiamate dopo la seconda rinuncia;
  • la possibilità per un’Unité, il Comune di Aosta e il BIM di utilizzare, tramite convenzione, le graduatorie di altre Unités;
  • la possibilità di gestire in forma associata procedure selettive tra Unités convenzionate, con graduatorie approvate e gestite da ciascuna Unité per il proprio ambito;
  • per il 2021, il ricalcolo della percentuale dei posti destinati alle procedure selettive interne sulla base dei piani dei fabbisogni 2021, con arrotondamento all’unità superiore.

Le nuove regole sulle graduatorie non si applicano alle procedure per le quali bandi o avvisi fossero già stati pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.

Misure su segreterie di vertice e altre modifiche sul personale

Per il Presidente del Consiglio regionale, la legge conferma che la segreteria è composta dal segretario particolare, responsabile, e da un massimo di due dipendenti appartenenti alle categorie, collocati in assegnazione temporanea, sia nella disciplina dell’Amministrazione regionale sia in quella del Consiglio.

Utilizzo della graduatoria per i capi squadra dei vigili del fuoco

In ragione del protrarsi dell’emergenza COVID-19, è autorizzato l’utilizzo della graduatoria prevista dalla disciplina regionale del 2020 per la successiva ammissione al corso di formazione professionale anche per coprire i posti vacanti nel profilo di capo squadra del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, risultanti dal documento di programmazione del fabbisogno di personale per il 2020.

Copertura finanziaria

L’onere complessivo derivante dal capo sugli uffici stampa è quantificato in:

  • 60.000 euro per il 2021;
  • 120.000 euro annui dal 2022.

La spesa grava sul bilancio regionale 2021/2023 e viene finanziata mediante utilizzo di risorse già iscritte in specifiche missioni e programmi di spesa. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Invarianza finanziaria e entrata in vigore

Per le altre disposizioni del capo II è prevista la clausola di invarianza finanziaria: l’attuazione avviene con le risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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