L.R. Valle d'Aosta 12/2021
Disposizioni in materia di fattorie sociali e agricoltura sociale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Valle d’Aosta l’agricoltura sociale e le fattorie sociali: definisce attività e soggetti ammessi, istituisce un albo regionale, prevede SCIA, controlli, sanzioni, logo distintivo e misure di sostegno. Stabilisce anche disposizioni transitorie per le fattorie didattiche e per gli operatori già attivi, con attuazione demandata a una deliberazione della Giunta entro 90 giorni.
Agricoltura sociale e fattorie sociali in Valle d'Aosta
Agricoltura sociale e fattorie sociali in Valle d’Aosta
La legge promuove l’agricoltura sociale come strumento di integrazione tra attività agricola e servizi di utilità sociale, socio-sanitaria, educativa e di inserimento lavorativo. La disciplina vale esclusivamente nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e si coordina con la programmazione agricola, sociale e socio-sanitaria regionale.
Finalità e ambito della disciplina
Il provvedimento riconosce l’agricoltura sociale come una risorsa della multifunzionalità dell’impresa agricola, capace di ampliare opportunità di occupazione e reddito. L’obiettivo è favorire:
- l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o a rischio di emarginazione;
- l’abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità;
- attività educative, assistenziali e formative a supporto di famiglie e istituzioni.
Definizioni e soggetti del sistema
La legge definisce l’agricoltura sociale come l’insieme delle attività svolte dai soggetti abilitati per finalità sociali, socio-sanitarie, educative e di inserimento socio-lavorativo. Le “fattorie sociali” sono i soggetti che svolgono tali attività nel rispetto della legge; la “fattoria didattica” è una tipologia di fattoria sociale dedicata soprattutto all’educazione al mondo rurale e ai processi produttivi. È inoltre individuata la struttura regionale competente in materia di diversificazione e multifunzionalità in agricoltura.
Tipologie di attività riconosciute
Le attività di agricoltura sociale comprendono quattro grandi aree:
- inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità, lavoratori svantaggiati, soggetti svantaggiati ex l. 381/1991 e minori inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- attività e servizi per le comunità locali con uso delle risorse agricole per sviluppare abilità, inclusione sociale e lavorativa, ricreazione e supporto alla vita quotidiana;
- servizi che affiancano terapie mediche, psicologiche e riabilitative, anche tramite animali allevati e coltivazione di piante;
- progetti di educazione ambientale e alimentare, tutela della biodiversità, fattorie didattiche e servizi di accoglienza e soggiorno per minori, persone in difficoltà, adulti e anziani.
Le attività devono essere coerenti con gli strumenti di programmazione regionale e, ove previsto, svolte in collaborazione con servizi socio-sanitari, enti pubblici territoriali e autorità giudiziarie, secondo il principio di sussidiarietà e nel rispetto del piano di zona e degli altri strumenti di sviluppo sostenibile. La collaborazione può essere formalizzata con convenzione, accordo o altro contratto riconosciuto.
Soggetti abilitati e forme di collaborazione
Possono operare come fattorie sociali:
- imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti al Registro delle imprese;
- cooperative sociali, purché il fatturato agricolo sia prevalente; se il fatturato agricolo supera il 30% di quello complessivo, la qualifica di operatore dell’agricoltura sociale è riconosciuta in misura corrispondente al fatturato agricolo.
Le attività possono essere svolte anche in associazione con cooperative e imprese sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto della disciplina di ciascuno. L’imprenditore agricolo può avvalersi di familiari e di lavoratori dipendenti; questi addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini previdenziali, assicurativi e fiscali.
Albo regionale delle fattorie sociali e requisiti di iscrizione
Presso l’assessorato regionale competente in agricoltura è istituito l’albo regionale delle fattorie sociali. Per iscriversi, i soggetti devono dimostrare:
- competenze adeguate all’attività progettata;
- assenza, nell’ultimo triennio, di condanne definitive per alcuni delitti contro la fede pubblica, la sicurezza e l’economia pubblica richiamati dalla legge;
- assenza di misure di prevenzione antimafia o di dichiarazione di delinquente abituale;
- assenza di condanne per determinati reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio e l’ordine pubblico richiamati dalla norma.
Per le imprese individuali i requisiti personali devono essere posseduti dal titolare; per le società dai soggetti indicati dal codice antimafia. L’iscrizione richiede la presentazione di un progetto dell’attività di agricoltura sociale che si intende avviare.
Requisiti per l’esercizio e caratteristiche operative
L’attività è riconosciuta come agricoltura sociale solo se svolta regolarmente e con continuità, anche quando ha carattere stagionale in relazione ai cicli agricoli. I soggetti esercitanti devono stipulare una polizza di responsabilità civile per i rischi connessi all’attività. È possibile svolgere una o più tipologie di attività previste dalla legge, purché siano rispettati i requisiti normativi e quelli fissati dalla deliberazione attuativa della Giunta regionale.
Strutture utilizzabili e profili urbanistici e sanitari
Le attività devono essere svolte utilizzando locali rurali e strutture già presenti sul fondo agricolo alla data di presentazione del progetto, purché idonei. Tali spazi devono rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, accessibilità, igiene sanitaria degli alimenti e profilassi degli allevamenti. La legge esclude la necessità di cambiare la destinazione d’uso dei locali rurali e delle strutture impiegate.
SCIA, SUEL e controllo amministrativo
L’esercizio dell’attività è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata al SUEL. La SCIA deve includere dichiarazioni sostitutive relative:
- all’iscrizione all’albo regionale;
- alla disponibilità di spazi idonei e adeguati nel rispetto delle norme urbanistiche, sanitarie, antincendio e di sicurezza.
Il SUEL accerta i requisiti richiesti.
Sospensione e cessazione dell’attività
Se viene meno anche uno solo dei requisiti dichiarati nella SCIA, il SUEL assegna 30 giorni per ripristinare la situazione o avviare le procedure amministrative necessarie. Se ciò non avviene, dispone la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi. Trascorso tale periodo senza regolarizzazione, il SUEL dispone la cessazione dell’attività. I provvedimenti hanno efficacia dalla notifica e sono trasmessi alla struttura regionale competente, che in caso di cessazione cancella il soggetto dall’albo e ritira il logo.
Logo distintivo delle fattorie sociali
La Giunta regionale istituisce un logo regionale delle fattorie sociali. Le fattorie iscritte all’albo devono esporlo all’esterno dell’azienda e possono usarlo nei materiali promozionali; il logo deve riportare la dicitura “Fattoria sociale della Valle d’Aosta - Ferme sociale de la Vallée d’Aoste” e l’indicazione dell’attività svolta. L’uso del logo è subordinato al mantenimento dell’iscrizione all’albo.
Misure di sostegno e incentivazione
La Regione promuove e sostiene l’agricoltura sociale nei propri strumenti di programmazione e gestione. La legge prevede, in particolare:
- concessione alle fattorie sociali di beni del patrimonio regionale e di beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata, nel rispetto della normativa vigente;
- misure per favorire l’uso di prodotti dell’agricoltura sociale nelle mense di enti, aziende e agenzie regionali e degli enti locali;
- riserva di almeno il 5% dei posteggi, nei nuovi mercati al dettaglio su area pubblica o nei mercati agroalimentari già attivi con posti resi disponibili, per la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale;
- titoli preferenziali per l’attribuzione di provvidenze europee, nazionali e regionali;
- semplificazioni amministrative per lo svolgimento dell’attività e per eventuali progetti sperimentali.
Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale
La Giunta regionale istituisce un Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale, con funzioni di monitoraggio, raccolta dati, valutazione dell’efficacia delle pratiche, coordinamento formativo, promozione della rete regionale delle fattorie sociali e raccordo con l’Osservatorio nazionale previsto dalla legge statale sull’agricoltura sociale.
Attuazione demandata alla Giunta regionale
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare una deliberazione che definisca:
- competenze e ulteriori requisiti degli operatori;
- modalità di iscrizione e tenuta dell’albo;
- modalità di presentazione e valutazione dei progetti e relativi contenuti minimi;
- competenze delle strutture regionali coinvolte nei procedimenti e nei controlli;
- modalità di inserimento dei soggetti che svolgono attività di inserimento socio-lavorativo;
- rapporti tra struttura competente e altre strutture regionali;
- composizione dell’Osservatorio.
Obblighi dei soggetti iscritti
I soggetti operanti devono:
- esporre in luogo visibile il pannello con il logo;
- consentire gli accessi dei funzionari regionali per i controlli;
- comunicare al SUEL il subingresso, la cessazione e le variazioni della SCIA.
Controlli e regime sanzionatorio
Le strutture regionali competenti possono svolgere verifiche in qualsiasi momento sui servizi resi. Se riscontrano gravi violazioni che comportano sospensione o cessazione, informano il SUEL per i provvedimenti di competenza.
Sono previste sanzioni amministrative per:
- uso indebito del logo da parte di soggetti non iscritti o privi dei requisiti: da 2.000 a 10.000 euro;
- esercizio dell’attività senza SCIA, pur essendo iscritti all’albo: da 1.000 a 5.000 euro;
- violazione degli obblighi di cui alla legge: da 200 a 1.000 euro.
Si applica la legge n. 689/1981.
Modifiche alla disciplina dell’agriturismo e fattorie didattiche
La legge modifica la disciplina regionale dell’agriturismo, eliminando il riferimento autonomo alle fattorie didattiche e adeguando le norme sul logo. In sostanza, le fattorie didattiche vengono ricondotte nel sistema delle fattorie sociali.
Disposizioni transitorie
Le fattorie didattiche già iscritte all’elenco regionale degli operatori agrituristici alla data di entrata in vigore della legge sono inserite d’ufficio nell’albo regionale delle fattorie sociali. La domanda di iscrizione all’albo può essere presentata dopo l’approvazione della deliberazione attuativa della Giunta.
I soggetti già operanti nell’ambito dell’agricoltura sociale devono presentare domanda di iscrizione entro un anno dall’approvazione della deliberazione della Giunta, previa conformazione alle disposizioni in essa contenute.
Copertura finanziaria
L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
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