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Legge

L.R. Valle d'Aosta 5/2021

Sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 5/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Valle d’Aosta autorizza la sospensione della sola quota capitale delle rate di mutui agevolati regionali e di alcuni mutui Finaosta, in scadenza dal 1° maggio 2021 al 31 ottobre 2022, per famiglie, lavoratori e imprese colpiti dal COVID-19. La domanda va presentata entro il 5 del mese precedente la prima rata sospesa; la misura è una tantum e prevede il rinvio della durata del mutuo per pari periodo.

Sospensione della quota capitale dei mutui agevolati regionali per l’emergenza COVID-19

Sospensione della quota capitale dei mutui agevolati regionali per COVID-19

La legge, applicabile in Valle d’Aosta, introduce una misura straordinaria e temporanea di sollievo finanziario collegata all’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’intervento riguarda la sospensione della sola quota capitale delle rate di specifici mutui agevolati regionali e di alcune operazioni di leasing, con regole puntuali su requisiti, domanda, effetti contrattuali e casi di esclusione.

Ambito oggettivo e periodo di applicazione

La Giunta regionale è autorizzata a disporre la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui stipulati alla data di entrata in vigore della legge, per il tramite di Finaosta S.p.A., con scadenze comprese tra il 1° maggio 2021 e il 31 ottobre 2022.

La misura si applica ai mutui agevolati concessi a valere sulle leggi regionali elencate nella norma e, per espresso richiamo, anche ad alcuni mutui stipulati ai sensi del capo I della l.r. 33/1973 tramite banche convenzionate con la Regione e ai relativi fondi di rotazione regionali. Si applica inoltre alle operazioni di leasing.

Soggetti beneficiari e finalità

La finalità dichiarata è duplice: sostenere i redditi delle famiglie e incrementare la disponibilità finanziaria delle imprese operanti nel territorio regionale.

Possono accedere alla sospensione i mutuatari che dimostrino il verificarsi, nei due anni precedenti la domanda e con attualità dello stato alla data della domanda, di uno degli eventi previsti dalla legge. Le cause rilevanti sono riferite a uno dei cointestatari del finanziamento.

Requisiti per ottenere la sospensione

La sospensione è subordinata alla ricorrenza di specifici eventi economici, lavorativi o personali:

  • cessazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salvo alcune ipotesi escluse (risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto a trattamento previdenziale, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni non per giusta causa);
  • cessazione involontaria di rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche stagionale, se il lavoratore non è titolare di pensione né di altro rapporto di lavoro dipendente alla data della domanda;
  • cessazione di rapporti di collaborazione ex art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., con esclusione di risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa e recesso del lavoratore non per giusta causa;
  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni solari consecutivi oppure riduzione dell’orario di lavoro pari almeno al 20% dell’orario complessivo annuo, con attualità della sospensione o riduzione, anche in attesa dell’autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito;
  • morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
  • per lavoratori autonomi e liberi professionisti, riduzione del volume d’affari nel periodo 1° marzo 2020 - 28 febbraio 2021 superiore al 33% rispetto al periodo 1° marzo 2019 - 29 febbraio 2020; per chi ha avviato l’attività nel 2019, 2020 o 2021, il requisito della riduzione non è richiesto;
  • per le imprese, analoga riduzione del volume d’affari superiore al 33% nel medesimo raffronto temporale; anche in questo caso, per le attività avviate nel 2019, 2020 o 2021 non si applica il requisito della riduzione.

Per i mutui destinati all’acquisto o ristrutturazione di un immobile aziendale, o all’acquisto di partecipazioni nella società proprietaria o gestore dell’immobile/azienda, la riduzione del volume d’affari può essere valutata anche considerando il volume d’affari del soggetto non mutuatario proprietario o gestore.

Domanda, documentazione e limiti alla presentazione

La richiesta di sospensione deve essere presentata entro il giorno 5 del mese antecedente la prima scadenza rateale; per le rate in scadenza nel mese di maggio 2021 il termine è fissato al 22 aprile 2021.

La sospensione può essere richiesta una sola volta.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti. Inoltre, il mutuatario si impegna a fornire a Finaosta S.p.A., per tutta la durata residua del mutuo e in qualsiasi momento, documenti e informazioni sulla propria situazione patrimoniale, economica, finanziaria e reddituale, pena la decadenza della sospensione.

Effetti della sospensione sul contratto e sugli oneri finanziari

Durante il periodo di sospensione:

  • la quota interessi continua a essere calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo al momento della sospensione;
  • gli interessi devono essere rimborsati alle scadenze originarie;
  • non si applicano commissioni né interessi di mora, salvo il caso di mancato pagamento delle rate di soli interessi dovute durante la sospensione alle scadenze originarie.

Alla fine del periodo di sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo importi e periodicità originari, con posticipo complessivo di un periodo pari alla sospensione concessa. La durata del mutuo e delle garanzie prestate è prorogata per un tempo eguale a quello della sospensione.

Esclusioni dalla misura

La sospensione non si applica ai mutuatari che, alla data del 29 febbraio 2020, abbiano posizioni classificate dall’intermediario finanziario come “credito deteriorato”, continuino a presentare il medesimo stato alla data di domanda e abbiano rate scadute, anche con riferimento a uno solo dei mutui in essere.

Rapporti con Finaosta S.p.A. e facoltà di rinegoziazione successiva

Per assicurare il recupero del capitale dei mutui concessi alle imprese che hanno beneficiato della sospensione, Finaosta S.p.A., al termine del periodo di sospensione e previa positiva valutazione della singola posizione sotto il profilo creditizio, può allungare la durata del piano di ammortamento fino a un massimo di cinque anni. È inoltre possibile modificare altre condizioni contrattuali, anche in deroga alle durate e condizioni previste dalle leggi regionali richiamate.

Disposizioni finali e abrogazione

La legge abroga l’articolo 53 della l.r. 8/2020.

È inoltre dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo integrale

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