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Circolare

Circolare numero 232 del 23-8-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'applicazione delle nuove norme della legge 8 agosto 1995, n. 335 sul pensionamento di anzianite0, con particolare riferimento ai requisiti, alle decorrenze e alle disposizioni transitorie per lavoratori dipendenti, autonomi e categorie speciali. Vengono chiariti i criteri a regime e quelli validi nella prima fase di applicazione, oltre alle regole per i lavoratori gie0 in possesso dei requisiti al 31 dicembre 1993 o che avevano presentato domanda entro il 28 settembre 1994. Sono inoltre confermati alcuni regimi previgenti per specifiche categorie tutelate, come invalidi, lavoratori in mobilite0, addetti a lavori usuranti, non vedenti e settori particolari.

Riforma del pensionamento di anzianite0 dopo la legge n. 335/1995

Riforma del pensionamento di anzianit�e0 dopo la legge n. 335/1995

La circolare fornisce le istruzioni applicative delle norme della legge 8 agosto 1995, n. 335, dedicate al pensionamento di anzianit�e0. In particolare, disciplina i requisiti, le decorrenze e le disposizioni transitorie per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori autonomi e per alcune categorie speciali per le quali continuano a valere regole previgenti.

Quadro generale e decorrenza della riforma

La legge di riforma, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995, �e8 entrata in vigore il 17 agosto 1995. Da tale momento cessano le disposizioni precedenti sul blocco dei pensionamenti di anzianit�e0 e sulle relative deroghe; dal 1�b0 settembre 1995 l'accesso alla pensione di anzianit�e0 �e8 quindi regolato dalle nuove norme.

Pensione di anzianit�e0 per i lavoratori dipendenti e per i fondi sostitutivi

Per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei dipendenti e ai fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto, a regime il diritto alla pensione di anzianit�e0 si consegue in due modi:

  • con almeno 35 anni di contribuzione e almeno 57 anni di et�e0 anagrafica;
  • oppure, a qualunque et�e0, con almeno 40 anni di contribuzione.

Resta fermo l'arrotondamento all'anno della frazione pari o superiore a sei mesi, ove previsto dalla singola forma previdenziale. Per i lavoratori prevalentemente occupati in attivit�e0 particolarmente usuranti, ai sensi del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, il limite dei 57 anni pu�f2 essere ridotto fino a un anno, ma la circolare precisa che occorre attendere i decreti interministeriali previsti dalla normativa richiamata.

In ogni caso resta necessario che il lavoratore dipendente abbia cessato l'attivit�e0 lavorativa, come richiesto dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La disciplina a regime trover�e0 piena applicazione dall'anno 2008.

Decorrenza della pensione di anzianit�e0 per i dipendenti

La decorrenza delle pensioni segue una scansione per trimestri di maturazione dei requisiti. In sintesi:

  • per il requisito dei 35 anni di contribuzione con 57 anni di et�e0, la pensione decorre dal 1�b0 luglio, 1�b0 ottobre, 1�b0 gennaio dell'anno successivo o 1�b0 aprile dell'anno successivo, a seconda del trimestre in cui maturano i requisiti;
  • per il requisito alternativo dei 40 anni di contribuzione, la decorrenza varia secondo il trimestre di maturazione e, nei primi due trimestri, anche in base al compimento dei 57 anni entro determinate date del semestre.

La circolare rinvia anche alla Tabella allegato 2 per le decorrenze della fase transitoria.

Disciplina transitoria per i dipendenti

Nella prima fase di applicazione, il diritto alla pensione di anzianit�e0 continua a essere legato ai requisiti indicati nella Tabella B allegata alla legge n. 335. La circolare richiama la possibilit�e0 di accedere con il requisito anagrafico della colonna 1 oppure, in alternativa, con la maggiore anzianit�e0 contributiva della colonna 2.

Per i lavoratori addetti a mansioni usuranti, i limiti di et�e0 della tabella possono essere ridotti fino a un anno, sempre nei limiti e con le modalit�e0 subordinati all'emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo n. 374/1993, come modificato dalla stessa legge n. 335.

Per quanto riguarda le decorrenze, la fase transitoria termina per le pensioni i cui requisiti siano maturati dopo il 31 dicembre 1997; per i requisiti maturati dal 1998 si applica quindi il regime ordinario.

Lavoratori a tempo parziale derivante da trasformazione del rapporto

Per i lavoratori il cui rapporto sia stato trasformato in part-time ai sensi della normativa richiamata, la pensione di anzianit�e0 richiede in via ordinaria almeno 37 anni di contribuzione, o comunque l'anzianit�e0 contributiva superiore eventualmente risultante dalla Tabella B.

In alternativa, tali lavoratori possono accedere anche con 35 anni di contribuzione e un requisito anagrafico variabile:

  • nella fase transitoria, l'et�e0 richiesta �e8 compresa tra 52 e 56 anni;
  • a regime, il requisito anagrafico �e8 di 57 anni.

La pensione maturata �e8 cumulabile con la retribuzione, ma viene ridotta in proporzione inversa alla riduzione dell'orario di lavoro, che non pu�f2 superare il 50 per cento. In ogni caso, il totale tra pensione e retribuzione non pu�f2 superare la retribuzione spettante a un lavoratore a tempo pieno in condizioni analoghe.

Pensione di anzianit�e0 per i lavoratori autonomi

Per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attivit�e0 commerciali, la disciplina a regime prevede il diritto alla pensione di anzianit�e0 con:

  • almeno 35 anni di contribuzione e 57 anni di et�e0 anagrafica;
  • oppure, a qualunque et�e0, almeno 40 anni di contribuzione.

La circolare precisa che, per i lavoratori usuranti, il limite anagrafico di 57 anni pu�f2 essere ridotto fino a un anno, subordinatamente ai decreti attuativi previsti. Inoltre, i requisiti possono essere perfezionati tramite cumulo di contribuzione tra diverse gestioni autonome e l'AGO dei dipendenti, purch�e9 i periodi non siano sovrapposti.

La disciplina a regime si applica dal 1998. Anche per gli autonomi, la decorrenza segue gli stessi criteri previsti per i dipendenti.

Regime transitorio per gli autonomi

Nel biennio 1996/1997, a fronte di almeno 35 anni di contribuzione, il diritto alla pensione di anzianit�e0 si consegue al compimento dei 56 anni di et�e0. Resta comunque possibile l'accesso con 40 anni di contribuzione, senza vincolo anagrafico.

La fase transitoria delle decorrenze termina per le pensioni i cui requisiti siano maturati dopo il 31 dicembre 1996; per i requisiti maturati dal 1997 in poi si applica il regime ordinario.

Lavoratori in possesso dei requisiti al 31 dicembre 1993

La circolare contiene una disciplina specifica per chi, al 31 dicembre 1993, aveva gi�e0 maturato 35 anni di contribuzione.

Per i dipendenti privati e pubblici:

  • la pensione pu�f2 decorrere dal 1�b0 settembre 1995;
  • il rapporto di lavoro deve cessare entro agosto 1995;
  • la domanda deve essere presentata entro lo stesso mese.

Per i lavoratori autonomi:

  • la pensione decorre dal 1�b0 gennaio 1996;
  • non deve essere prestata attivit�e0 di lavoro dipendente;
  • la domanda va presentata entro dicembre 1995.

La circolare precisa che, per le forme previdenziali che prevedono l'arrotondamento all'anno, il requisito dei 35 anni pu�f2 ritenersi perfezionato anche con 34 anni e 6 mesi, oppure con 34 anni, 6 mesi e un giorno.

Domande presentate entro il 28 settembre 1994

Per i lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano presentato domanda di pensione di anzianit�e0 entro il 28 settembre 1994 e che a tale data potessero far valere almeno 31 anni di contribuzione, la legge n. 724/1994 consente il pensionamento con decorrenza 1�b0 gennaio 1996. La condizione �e8 che al 31 dicembre 1995 siano perfezionati 35 anni di assicurazione e contribuzione e che cessi l'attivit�e0 di lavoro dipendente.

Categorie per le quali restano ferme le regole previgenti

L'articolo 1, comma 32, della legge n. 335 mantiene l'applicazione delle vecchie disposizioni su requisiti e decorrenze in alcune ipotesi specifiche:

  • cessazione dal servizio per invalidit�e0, indipendentemente dalla causa;
  • mobilit�e0 lunga ex legge n. 223/1991;
  • pensionamenti anticipati previsti da norme specifiche esistenti al 30 aprile 1995, collegati a esuberi strutturali di manodopera;
  • lavoratori privi della vista, ai sensi delle leggi n. 113/1985 e n. 120/1991;
  • lavoratori in mobilit�e0 alla data del 28 settembre 1994, o collocati in mobilit�e0 sulla base di procedure avviate prima di tale data, se perfezionano il requisito contributivo durante il periodo di fruizione dell'indennit�e0;
  • lavoratori di miniere, cave e torbiere con almeno 15 anni di lavoro sotterraneo complessivi, che nel 1995 raggiungano i 35 anni di contribuzione, inclusa la maggiorazione fino a 5 anni prevista dalla legge n. 153/1969, e presentino domanda nello stesso anno;
  • lavoratori del settore amianto che nel 1995 raggiungano i 35 anni di contribuzione considerando la rivalutazione con coefficiente 1,5 prevista dalla legge n. 257/1992 e presentino domanda nello stesso anno.

Per i lavoratori privi della vista, la circolare ricorda che si intendono tali coloro che siano ciechi assoluti o abbiano un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione. Per essi l'anzianit�e0 contributiva �e8 maggiorata di quattro mesi per ogni anno di lavoro svolto in tale condizione; per periodi inferiori all'anno, il beneficio �e8 proporzionale mediante aumento di un terzo delle settimane lavorate.

Limiti temporali delle deroghe speciali

Per i lavoratori delle categorie di cui alle lettere f) e g), la conferma delle regole previgenti vale solo se il perfezionamento dei requisiti e la presentazione della domanda avvengono entro il 1995. Se uno dei due elementi si colloca oltre tale anno, si applicano le regole generali previste dai commi 25 e 26 della legge n. 335.

Allegati sulle decorrenze

La circolare richiama due tabelle di supporto:

  • l'allegato 2, relativo alle decorrenze della pensione di anzianit�e0 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati;
  • l'allegato 3, relativo alle decorrenze per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

Riserva interpretativa finale

Infine, la circolare segnala una riserva interpretativa su un punto importante: si attende il parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per chiarire se le decorrenze previste dai commi 26, 29 e 30 debbano intendersi come semplici finestre di accesso oppure come date fisse, con conseguenze diverse per chi non riesca ad accedere alla prima decorrenza utile.

Punti principali

Entrata in vigore e ambito della circolare

La circolare precisa che, con l'entrata in vigore della legge n. 335/1995 dal 17 agosto 1995, cessano le precedenti disposizioni sul blocco dei pensionamenti di anzianite0 e sulle relative deroghe. Dal 1b0 settembre 1995 l'accesso al pensionamento di anzianite0 e8 quindi disciplinato dalle nuove regole introdotte dalla riforma, limitatamente alle norme di immediata operativite0 contenute nell'articolo 1, commi da 25 a 32.

Requisiti a regime per i lavoratori dipendenti e fondi sostitutivi

A regime, per l'AGO dei lavoratori dipendenti e per i fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto, il diritto alla pensione di anzianite0 si consegue con almeno 35 anni di contribuzione e 57 anni di ete0, oppure, a qualunque ete0, con almeno 40 anni di contribuzione. Per i lavoratori addetti prevalentemente ad attivite0 particolarmente usuranti, il limite anagrafico di 57 anni puf2 essere ridotto fino a un anno, ma solo in presenza dei decreti interministeriali previsti dalla normativa richiamata. Resta fermo il requisito della cessazione dell'attivite0 lavorativa dipendente e, per le prestazioni con arrotondamento, la frazione pari o superiore a sei mesi continua a essere arrotondata all'anno.

Decorrenze a regime per i dipendenti

Per i lavoratori dipendenti e per i fondi sostitutivi, la decorrenza della pensione segue una scansione trimestrale. Chi matura i 35 anni di contribuzione con 57 anni di ete0 nel primo, secondo, terzo o quarto trimestre accede rispettivamente dal 1b0 luglio, 1b0 ottobre, 1b0 gennaio dell'anno successivo o 1b0 aprile dell'anno successivo. Per il requisito alternativo dei 40 anni, la decorrenza dipende anche dal compimento dei 57 anni entro determinate date del trimestre, con accesso dal 1b0 luglio, 1b0 ottobre, 1b0 gennaio dell'anno successivo o 1b0 aprile dell'anno successivo secondo i casi indicati.

Disciplina transitoria per i dipendenti

Nella prima applicazione della riforma, per i dipendenti il requisito anagrafico e quello contributivo sono quelli indicati nella Tabella B allegata alla legge n. 335, con possibilite0 di accedere anche al raggiungimento della maggiore anzianite0 contributiva prevista dalla tabella stessa. Per i lavori usuranti, i limiti di ete0 della tabella sono riducibili fino a un anno. La fase transitoria per le decorrenze cessa per le pensioni i cui requisiti siano maturati dopo il 31 dicembre 1997; per i requisiti maturati dal 1998 in poi si applica la disciplina a regime.

Regole speciali per il part-time trasformato

Per i lavoratori il cui rapporto sia stato trasformato in part-time ai sensi della normativa richiamata, la pensione di anzianite0 richiede almeno 37 anni di contribuzione, o comunque l'anzianite0 indicata nella colonna 2 della Tabella B se superiore. In alternativa, nella fase transitoria e a regime, resta possibile accedere con 35 anni di contribuzione in concorrenza con un'ete0 compresa tra 52 e 56 anni nella fase transitoria e con 57 anni a regime. La pensione maturata e8 cumulabile con la retribuzione, ma ridotta in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario; il cumulo non puf2 superare la retribuzione spettante a parite0 di condizioni per il tempo pieno.

Requisiti e decorrenze per i lavoratori autonomi

Per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attivite0 commerciali, a regime il diritto si consegue con 35 anni di contribuzione e 57 anni di ete0, oppure con 40 anni di contribuzione a qualunque ete0. La disciplina a regime si applica dal 1998 e le decorrenze seguono gli stessi criteri previsti per i dipendenti. Nel biennio 1996/1997, in via transitoria, con 35 anni di contribuzione il diritto si consegue al compimento dei 56 anni; anche qui e8 possibile l'accesso con 40 anni di contribuzione. Le decorrenze transitorie cessano per i requisiti maturati dopo il 31 dicembre 1996, con applicazione del regime dal 1997 in poi per le pensioni interessate.

Cumulo contributivo per gli autonomi

Per il diritto alla pensione dei lavoratori autonomi e8 ammesso il cumulo di contribuzione versata o accreditata in pif9 gestioni autonome e nell'AGO dei dipendenti, purche9 i periodi non siano sovrapposti temporalmente. Tale principio vale sia per il perfezionamento dei requisiti sia, nei casi richiamati, per l'accesso secondo la disciplina transitoria.

Tutela dei lavoratori con requisiti maturati entro il 1993

I dipendenti privati e pubblici che al 31 dicembre 1993 avevano 35 anni di contribuzione e non hanno beneficiato delle deroghe al blocco dei pensionamenti possono conseguire la pensione con decorrenza 1b0 settembre 1995, a condizione di cessare il rapporto di lavoro entro agosto 1995 e presentare domanda entro lo stesso mese. Per gli autonomi nella medesima situazione, la pensione decorre dal 1b0 gennaio 1996, a condizione che non svolgano lavoro dipendente e presentino domanda entro dicembre 1995. Per entrambi i casi, il requisito puf2 considerarsi perfezionato anche con 34 anni e 6 mesi, o 34 anni, 6 mesi e un giorno, se la gestione prevede l'arrotondamento all'anno.

Domande presentate entro il 28 settembre 1994

Per i lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano presentato domanda di pensione entro il 28 settembre 1994 e che a tale data avessero almeno 31 anni di contribuzione, la legge n. 724/1994 consente la pensione con decorrenza 1b0 gennaio 1996, a condizione che al 31 dicembre 1995 perfezionino 35 anni di assicurazione e contribuzione e cessino l'attivite0 di lavoro dipendente.

Conferma di previgenti regimi per categorie speciali

La circolare conferma l'applicazione delle regole precedenti per: cessazioni dal servizio per invalidite0; mobilite0 lunga ex legge n. 223/1991; pensionamenti anticipati previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995 in presenza di esuberi strutturali; lavoratori privi della vista; lavoratori in mobilite0 al 28 settembre 1994 o collocati in mobilite0 con procedure avviate prima di tale data; lavoratori di miniere, cave e torbiere con almeno 15 anni di lavori sotterranei che maturino nel 1995 i 35 anni di contribuzione e presentino domanda nello stesso anno; lavoratori del settore amianto che raggiungano nel 1995 i 35 anni con rivalutazione contributiva 1,5 e presentino domanda nello stesso anno.

Limiti temporali per le categorie particolari

Per i lavoratori delle categorie speciali di cui alle lettere f) e g), la conferma dei regimi previgenti vale solo se requisiti e domanda di pensionamento si perfezionano entro il 1995. Se il perfezionamento dei requisiti o la domanda avvengono oltre tale anno, si applicano le regole generali della riforma in materia di requisiti e decorrenza.

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