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Circolare

Circolare numero 235 del 26-8-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la disciplina del pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, alla luce del decreto-legge 28 luglio 1995, n. 311. Vengono indicati finalità, destinatari, requisiti, termini per le domande, criteri di calcolo del trattamento e degli oneri a carico di aziende ed enti proprietari, nonché le istruzioni operative per le sedi INPS. La circolare sostituisce la precedente n. 168/1995 e chiarisce anche la conferma degli atti già adottati nel periodo di vigenza del precedente decreto-legge n. 205/1995.

Pensionamento anticipato del personale iscritto al Fondo autoferrotranviario

Pensionamento anticipato del personale iscritto al Fondo autoferrotranviario

La circolare disciplina il pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia per il personale iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, alla luce del decreto-legge 28 luglio 1995, n. 311. Essa sostituisce la precedente circolare n. 168 del 15 giugno 1995 e chiarisce sia i requisiti di accesso sia le modalità di liquidazione e di riparto degli oneri.

Finalità dell'intervento normativo

L'articolo 4 del decreto-legge n. 311/1995 prevede programmi di pensionamento anticipato per il triennio 1995-1997 con l'obiettivo di favorire il riassetto e il risanamento del settore del trasporto pubblico, nei casi di effettive eccedenze strutturali accertate d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria.

Le aziende possono predisporre programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia entro i termini indicati dalla norma, tenendo conto delle risorse finanziarie assegnate con decreto ministeriale. Il comma 6 dell'articolo 4 conferma, inoltre, le fasi procedurali e i provvedimenti adottati nel periodo compreso tra il 31 maggio 1995 e l'entrata in vigore del decreto n. 311.

Soggetti destinatari

Possono presentare domanda di pensionamento anticipato gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che risultino dipendenti alla data del 31 dicembre 1994 e che posseggano i requisiti previsti dalla circolare.

Requisiti per la pensione di anzianità

Per il pensionamento anticipato di anzianità, al 31 dicembre 1994 deve risultare un'anzianità contributiva nel Fondo non inferiore a 28 anni, indipendentemente dall'età.

Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva nel Fondo, sono considerati:

  • contributi obbligatori;
  • contributi volontari;
  • contributi riscattati;
  • contributi ricongiunti ai sensi della legge n. 29/1979;
  • incremento di anzianità di quattro mesi per ogni anno di attività riconosciuto ai lavoratori privi della vista ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 113/1985 e dell'articolo 2 della legge n. 120/1991;
  • contributi riconosciuti ad altro titolo utili per il diritto alla pensione di anzianità.

Requisiti per la pensione di vecchiaia

Per il pensionamento anticipato di vecchiaia, al 31 dicembre 1994 devono sussistere:

  • un'età minima di 54 anni per gli uomini;
  • un'età minima di 49 anni per le donne;
  • un'età minima di 53 anni per il personale viaggiante uomo;
  • un'età minima di 48 anni per il personale viaggiante donna;
  • un'anzianità contributiva minima di 10 anni.

Ai fini dell'anzianità contributiva si considerano, oltre ai contributi sopra indicati, anche i periodi di assenza dal servizio nei limiti della cosiddetta "franchigia".

Ipotesi del comma 3: utilizzo di anzianità maturata in altre forme previdenziali

L'articolo 4, comma 3, consente, qualora necessario per completare il programma di gestione delle eccedenze strutturali, di ammettere al prepensionamento anche lavoratori che raggiungano i requisiti di anzianità contributiva sommando all'anzianità maturata nel Fondo quella maturata presso altre forme previdenziali.

In questa ipotesi:

  • la domanda deve essere presentata entro il 15 settembre 1995;
  • l'anzianità maturata in altre forme previdenziali rileva solo ai fini del diritto al pensionamento anticipato;
  • l'età pensionabile da prendere a riferimento è quella vigente alla data del 15 settembre 1995.

Per la pensione anticipata di vecchiaia, in tale situazione, hanno titolo i lavoratori che possano far valere:

  • 55 anni di età per gli uomini;
  • 50 anni per le donne;
  • 54 anni per il personale viaggiante uomo;
  • 49 anni per il personale viaggiante donna.

Domande di pensionamento

Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate all'azienda di appartenenza:

  • entro il 29 giugno 1995, per la disciplina generale di cui al comma 2 dell'articolo 4;
  • entro il 15 settembre 1995, limitatamente ai casi previsti dal comma 3.

La circolare precisa che il momento della presentazione rilevante per il calcolo della maggiorazione dell'anzianità è quello della domanda presentata dagli interessati alle aziende entro il 29 giugno 1995.

Misura del trattamento pensionistico

Il trattamento di pensionamento anticipato va liquidato secondo le disposizioni vigenti nel Fondo, ma sulla base della sola anzianità effettivamente acquisita alla data di decorrenza della pensione. La maggiorazione dell'anzianità prevista dall'articolo 4, comma 1, è rilevante solo ai fini del conseguimento del diritto e non incide sulla misura della prestazione.

La contribuzione eventualmente maturata nell'assicurazione generale obbligatoria e non riconosciuta nel Fondo può dar luogo a pensione supplementare solo al raggiungimento dei requisiti di età previsti dalla normativa dell'assicurazione medesima.

Decorrenza e incompatibilità

Il trattamento di pensionamento anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, che deve coincidere con la data prevista nei programmi approvati.

Ai trattamenti pensionistici anticipati di anzianità e di vecchiaia si applicano i regimi vigenti di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità.

Oneri a carico degli enti e dello Stato

Gli oneri relativi al pensionamento anticipato degli iscritti al Fondo sono posti:

  • a carico degli enti proprietari nella misura prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 4;
  • a carico dello Stato per la parte residua, secondo quanto stabilito dal comma 7 del medesimo articolo.

La somma complessivamente dovuta si calcola moltiplicando l'importo mensile della pensione anticipata alla data di decorrenza, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità calcolato in misura pari a 1/12 della mensilità stessa, per il numero di mesi di anticipazione della pensione.

La circolare specifica che il numero dei mesi di anticipazione è, in concreto, il minore tra i valori ottenuti:

  • dal periodo mancante al raggiungimento del limite di anzianità contributiva previsto per la pensione di anzianità;
  • dal periodo mancante al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalle norme del Fondo vigenti al momento della domanda.

Sono riportati esempi di calcolo per chiarire il criterio di determinazione dei mesi di anticipo e dell'onere, anche nei casi in cui si considerino anzianità maturate presso altre forme previdenziali.

Istruzioni operative per le sedi INPS

I programmi di pensionamento anticipato predisposti dalle aziende vengono approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro. Dopo l'emanazione dei decreti, la Direzione generale acquisisce dagli enti interessati gli elenchi nominativi dei lavoratori ammessi al pensionamento anticipato.

Le aziende devono compilare gli elenchi raggruppando il personale per provincia e codice di avviamento postale di residenza, per agevolare la liquidazione delle pensioni. Le copie dei decreti e degli elenchi sono trasmesse alle sedi territorialmente competenti, che devono accertare la corrispondenza tra le domande e i nominativi inclusi negli elenchi.

In caso di domande presentate a sedi diverse da quelle destinatarie degli elenchi, la sede che riceve la domanda ne segnala il caso alla Direzione centrale per le pensioni, Ufficio previdenza marinara trasporti e volo.

Documentazione da acquisire e controlli

Le sedi procedono alla liquidazione sulla base delle domande di pensione presentate dagli interessati all'azienda nei termini previsti. Le domande devono essere acquisite agli atti e corredate dal modello ET.02/P (ET.36), contenente gli elementi utili alla liquidazione, e dalla documentazione necessaria.

Prima della liquidazione, le sedi devono verificare il perfezionamento dei requisiti di accesso, con particolare attenzione all'anzianità contributiva eventualmente maturata presso altre forme previdenziali.

La circolare precisa che, con tale espressione, devono intendersi soltanto le anzianità assicurative maturate presso forme di previdenza obbligatorie per le quali le disposizioni vigenti consentono la ricongiunzione nel Fondo. Tali anzianità possono essere considerate valide solo se documentate da idonea certificazione dell'ente gestore della relativa forma assicurativa.

Indicazioni operative sui dati di procedura

Poiché il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia viene acquisito con età e anzianità contributiva ridotte rispetto ai parametri ordinari del Fondo, le sedi devono indicare, oltre ai dati consueti, anche specifici codici nelle procedure automatizzate:

  • nel pannello "DATI FONDO", campo "CODICE SPECIFICO": valore "W" per le pensioni di anzianità e valore "Z" per le pensioni di vecchiaia;
  • nel campo "CODICI REQUISITI", primo sottocampo: valore "A" per il personale viaggiante;
  • nel campo "CAUSA CARICO": valore "8", in attesa della possibilità di comunicare i dati relativi all'anzianità contributiva maturata successivamente al 31 dicembre 1994.

Comunicazione degli oneri e recupero delle somme

Una volta liquidato il trattamento, le sedi devono comunicare alle aziende, mediante raccomandata A.R., l'onere posto a loro carico, allegando il prospetto analitico degli elementi di calcolo e un congruo numero di bollettini di conto corrente postale precompilati. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Per ogni azienda deve essere intestato un fascicolo contenente copia della comunicazione e del prospetto. In caso di inadempienza totale o parziale, si applicano le somme aggiuntive previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del pagamento; in caso di persistente mancato versamento, si procede al recupero del credito con le consuete modalità.

Allegati e modello di comunicazione

La circolare riporta anche un fac-simile di lettera per la richiesta di versamento degli oneri alle aziende e un prospetto tipo per la determinazione degli oneri derivanti dai trattamenti di pensionamento anticipato, con l'indicazione delle colonne relative ai dati anagrafici, alla posizione assicurativa, alla decorrenza, alla durata dell'anticipo e alla quota di onere a carico dell'azienda.

Punti principali

Finalità e presupposti della disciplina

L'articolo 4 del decreto-legge n. 311/1995 prevede programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia per il triennio 1995-1997, al fine di favorire la riorganizzazione e il risanamento del settore del pubblico trasporto, in presenza di effettive eccedenze strutturali accertate d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria. Le aziende presentano i programmi di prepensionamento entro i termini fissati dalla norma, sulla base delle quote di disponibilità finanziaria assegnate con decreto ministeriale. Sono inoltre confermate le fasi procedurali e i provvedimenti adottati tra il 31 maggio 1995 e la data di entrata in vigore del decreto n. 311.

Destinatari e requisiti per il pensionamento anticipato

Possono presentare domanda gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che risultino dipendenti alla data del 31 dicembre 1994 e che possiedano i requisiti previsti. Per la pensione di anzianità è richiesto, al 31 dicembre 1994, un minimo di 28 anni di contribuzione nel Fondo, indipendentemente dall'età. Per la pensione di vecchiaia sono richieste età minime differenziate per sesso e personale viaggiante e almeno 10 anni di anzianità contributiva nel Fondo.

Maggiorazione dell'anzianità e computo di altre forme previdenziali

Ai fini del diritto, l'età anagrafica o l'anzianità contributiva maturate al 31 dicembre 1994 possono essere maggiorate fino a un massimo di 7 anni, senza oltrepassare il periodo compreso tra la risoluzione del rapporto e il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalle norme del Fondo vigenti al momento della domanda. Per i casi previsti dal comma 3 dell'articolo 4, può essere considerata anche anzianità maturata presso altre forme previdenziali, ma solo ai fini del diritto e purché documentata con certificazione idonea dell'ente gestore; in tale ipotesi valgono età minime più elevate e la domanda va presentata entro il 15 settembre 1995.

Domande, decorrenza e misura della pensione

Le domande sono irrevocabili e vanno presentate all'azienda di appartenenza entro il 29 giugno 1995, ovvero entro il 15 settembre 1995 nei casi del comma 3. Il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, che deve coincidere con la data prevista dai programmi aziendali. La pensione è liquidata secondo le regole del Fondo sulla base della sola anzianità effettivamente acquisita alla decorrenza, senza computare la maggiorazione usata solo per il diritto; eventuale contribuzione AGO non riconosciuta nel Fondo può dare luogo a pensione supplementare alle condizioni ordinarie.

Oneri finanziari e modalità di calcolo

Gli oneri del prepensionamento sono posti in parte a carico degli enti proprietari e per la restante parte a carico dello Stato, secondo le percentuali previste dal decreto. L'importo complessivo si determina moltiplicando la pensione mensile di decorrenza, comprensiva del rateo di tredicesima, per i mesi di anticipazione, calcolati come minore tra i mesi mancanti al raggiungimento del limite contributivo o dell'età pensionabile. Sono forniti esempi di calcolo e, nei casi con altre forme previdenziali, il riferimento per il computo resta la sola anzianità nel Fondo, con verifica dell'età pensionabile vigente alla data del 15 settembre 1995 se più favorevole al minor numero di mesi di anticipo.

Istruzioni operative per le sedi INPS

I programmi di pensionamento anticipato approvati con decreto ministeriale vengono comunicati alle sedi competenti, unitamente agli elenchi nominativi dei lavoratori ammessi, da trasmettere alle sole sedi territorialmente competenti. Le domande devono essere acquisite agli atti e corredate del modello ET.02/P (ET.36) e della documentazione necessaria. Le sedi devono verificare il perfezionamento dei requisiti, con particolare attenzione alle anzianità maturate presso altre forme previdenziali ricongiungibili nel Fondo.

Adempimenti contabili e recupero crediti

Una volta liquidata la pensione, le sedi comunicano alle aziende l'onere a loro carico con raccomandata A.R. e prospetto analitico, richiedendo il pagamento entro 30 giorni. Le aziende devono ricevere anche i bollettini di conto corrente postale precompilati. In caso di mancato o parziale versamento, si applicano le somme aggiuntive previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, con successivo recupero coattivo secondo le ordinarie modalità.

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